Progetto di legge n. 87
Integrazioni alla legge 13 maggio 1996, n. 8     

1. All'art. 10, comma 9 della legge regionale 13 maggio 1996 - così come integrato dall'art. 1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, - dopo "collaboratore-esperto" viene aggiunto "o di due collaboratori-esperti part-time", e dopo il punto finale viene aggiunto: "Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori part-time a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore previsto dall'art. 1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14".

2. Dopo I' art. 11, è aggiunto l'art. 11 bis:

"1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami ed andrà ad integrare l'attuale dotazione organica del ruolo dei dipendenti del Consiglio regionale.

3. Potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente all'approvazione da parte del Consiglio della presente legge. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi í rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi., erariali e/o previdenziali.

4. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, nel seguente modo:

a) gruppi fino a 2 (due) Consiglieri: 1 (una) unità;

b) gruppi fino a 4 (quattro) Consiglieri: 2 (due) unità;

c) gruppi oltre 4 (quattro) Consiglieri: 3 (tre) unità.

5. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, come modificato dall'art. 1 quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

6. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in soprannumero, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse.

7. L'inquadramento contrattuale di suddetto personale avverrà, a seconda del titolo di studio posseduto, nelle categorie iniziali previste dal CCNL per i dipendenti degli Enti locali: B1, C1, D1".

3. All’art. 9, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, dopo la parola “dirigente” aggiungere: “ovvero di carriera direttiva per quegli Enti (Province, Comuni oltre 15.000 abitanti, Camere di Commercio) nelle cui piante organiche non sia prevista, per gli apicali, la qualifica dirigenziale, nonché per i docenti di ruolo nelle scuole superiori, in possesso di diploma di laurea e con almeno 10 anni di anzianità di servizio”.

4. L'art. 7 bis della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, così come introdotto dalla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, viene integralmente sostituito dal seguente testo: "L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore alla categoria C, dei quali almeno uno proveniente dai ruoli regionali. Qualora il dipendente regionale fosse adibito alle mansioni di autista (come previsto dall'art. 1, comma 19, legge reg.le n. 28 agosto 2000, n. 14, così come modificato dall'art 1, legge 4 dicembre 2000, n. 18), le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A. e per una di esse il trattamento economico sarà equiparato a quello previsto per la categoria B.