Progetto di legge n. 82
Modifiche ed integrazioni all'art. 8, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

1. All'art. 8, comma 1 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole "Segreterie particolari" aggiungere: "dette anche Strutture speciali".

2. All'art. 8, comma 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole "al Segretario particolare" aggiungere "e al Responsabile Amministrativo"; e dopo le parole "privato a termine" aggiungere "e vengono funzionalmente equiparati ai dirigenti se laureati o in possesso di diploma universitario o di titoli equiparati". Abrogare il resto e sostituire con: "Il trattamento economico sarà quello di dirigente se laureati o in possesso di diploma universitario o titoli equiparati (tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di posizione pari alla più bassa in tra quelle in godimento ai dirigenti della Giunta Regionale) e quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano Pubblici Dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all'atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente al dirigenti e ai funzionari della Giunta Regionale".

3. All'art. 8, comma 4 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole "Segreterie particolari" inserire il seguente inciso: "senza conteggiare il Responsabile Amministrativo di cui al comma 3".

4. All'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. ?, è aggiunto il comma 8 così formulato: "Onde compensare, in parte, i disagi causati dai trasferimenti giornalieri presso la sede della Giunta regionale, ai componenti delle strutture speciali sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla somma equivalente a 12 rimborsi chilometrici mensili tra il luogo di residenza e la sede della Giunta e viceversa".

 5. All'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, è aggiunto il comma 9 così formulato: "La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari".

6.  Ai maggiori oneri derivanti dai presenti articoli si provvede con gli stanziamenti di cui ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.