Progetto di legge n. 81

NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

RELAZIONE

La legge di riforma costituzionale, la n. 1 del 1999, ha modificato le norme di riferimento per le Regioni, introducendo innovazioni di grande rilevanza (presidenzialismo, stabilizzazione dell'Esecutivo, forte autonomia statutaria),ma, allo stesso tempo, ha rimesso alle autonomie regionali la possibilità di disciplinare i propri assetti istituzionali attraverso la revisione degli statuti, la scelta delle forme di governo, il sistema di elezione dei consigli regionali e la loro composizione.
Il dato da cui si è partiti prende spunto dalle lacune emerse in questo scorcio di legislatura in ordine al c.d. "Presidenzialismo", che ha inevitabilmente prodotto evidenti squilibri nell'assetto dei poteri regionali gravati da spinte oligarchiche che più volte hanno messo in forte discussione il ruolo del Consiglio, svuotato ed indebolito e, forse, succube dello stesso Esecutivo.
La presente relazione accompagna due proposte legislative:
1) Una modifica stralcio dello Statuto;
2) La nuova legge elettorale regionale.
1. Le modifiche stralcio sullo Statuto riguardano in particolare:
a) l'articolo 5 con cui si fissa a 50 il numero dei componenti il consiglio regionale;
b) l'articolo 14 con cui si stabilisce che prima di procedere alle nomine di competenza dei Presidente e della stessa Giunta regionale venga data comunicazione al Capo dell'opposizione ed alla Commissione permanente che si devono esprimere entro cinque giorni;
c) l'articolo 17 in cui si fissa il numero degli assessori in misura non superiore ad otto; rimane in capo al Presidente l'onere della nomina e della revoca e lo stesso è tenuto a nominare un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che gli subentra in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente.
d) L'articolo 18 con cui si stabilisce che il Presidente è nominato dal Consiglio regionale e che l'altro candidato assume le funzioni di capo dell'opposizione;
e) L'articolo 20 in cui è disciplinato l'istituto della "sfiducia costruttiva" che può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura, pena lo scioglimento;
f) L'articolo 21 in cui si prevede che il Presidente dimissionario non può essere rieletto nella carica nei dieci anni successivi alle dimissioni, a seguito delle quali il Consiglio è chiamato a confermare la fiducia all'Esecutivo, nel quale il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente;
g) L'articolo 22 bis con cui è data facoltà ad un quarto degli elettori di chiedere con referendum la revoca anticipata del Consiglio regionale purché la richiesta non sia presentata nei primi 24 mesi e nell'ultimo anno della legislatura.
h) L'articolo 23 prevede che a seguito della sostituzione di uno o più Assessori il Presidente della G.R. ne dia comunicazione al Consiglio che, su richiesta di un quinto dei componenti, si riunisce per un dibattito politico.
i) L'articolo 24 prevede l'istituto della censura nei confronti di singoli componenti della Giunta;
l) L'articolo 28 inibisce al Consiglio di deliberare deleghe alla Giunta su materie di propria competenza, salvo che non siano prefissati principi e criteri direttivi e per un tempo massimo di un anno.
2. La proposta di legge elettorale prevede:
a) sistema elettorale di tipo proporzionale su liste per circoscrizioni territoriali coincidenti con le Province, cui vengono attribuiti i seggi in ragione di una predeterminazione nel rapporto popolazione-componenti del consiglio regionale in ragione di 50 membri;
b) quattro quinti dei consiglieri sono eletti sulla base delle liste provinciali seguendo il metodo del riparto proporzionale tra le liste concorrenti, mentre il restante quinto (premio di maggioranza) viene eletto con modalità legate al risultato raggiunto dalle coalizioni e, comunque, con l'assegnazione finale sempre per circoscrizione territoriale provinciale. Sono comunque eletti, in aggiunta, i due candidati indicati per la Presidenza della Giunta regionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 1
Norme generali

1. Il Consiglio regionale della Calabria è eletto a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto nelle circoscrizioni provinciali, per ognuna delle quali è fissato il numero dei seggi determinato ai sensi del comma 4 del successivo articolo 2.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
4. Il territorio della Regione è ripartito in circoscrizioni territoriali corrispondenti alle rispettive Province.
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Articolo 2
Composizione del consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale della Calabria è composto di 50 membri, più i seggi aggiuntivi, eventualmente da assegnarsi ai sensi del successivo articolo 9.
2. Quattro quinti dei consiglieri sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 9.
3. Un quinto dei consigliere è eletto secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 9.
4. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma 2 è effettuata dividendo il numero degli abitanti per il numero dei seggi da ripartire.
5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Articolo 3
Ineleggibilità

1. Lo status di consigliere regionale prevede l'ineleggibilità, oltre che per i casi previsti dalla Legge 23 Aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, per:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo;
b) i componenti di organo esecutivo di Amministrazione Provinciale e di Amministrazioni Comunali di Città con popolazione superiore a 35.000 abitanti;
c) gli amministratori di Enti strumentali della regione e/o da essa dipendenti;
d) coloro i quali abbiano prestato attività di consulenza per la regione nel quinquennio precedente la data di indizione dei comizi elettorali.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno 180 giorni prima delle data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale le cause di ineleggibilità hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o funzione ricoperta siano cessati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento e sempre che tale data sia anteriore al termine di cui al precedente comma 2.

Articolo 4
Incompatibilità

1. Lo status di consigliere regionale è incompatibile con le funzioni, la carica o l'ufficio previsti dalla legge 23 Aprile 1981, n. 154.

Articolo 5
Decadenza

1. Per le cause di decadenza dalla carica di consigliere regionale si applicano le norme di cui alla legge 23 Aprile 1981, n. 154.

Articolo 6
Operazioni elettorali

1. Si applicano nella Regione Calabria, se ed in quanto non derogate dalla presente legge, le norme previste nella Legge 17 febbraio 1968 n. 108 e successive modificazioni e, in particolare, le norme di cui alla Legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Articolo 7
Sistema di votazione

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alle destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome di colui il quale è indicato alla carica di Presidente della Giunta regionale, affiancato dal contrassegno distintivo della coalizione. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del Presidente indicato e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima coalizione, il nome e il cognome del Presidente indicato e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima coalizione, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto così espresso, si intende validamente espresso anche a favore del Presidente indicato.

Articolo 8
Sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo non abbia raggiunto, nell'intera regione, almeno il 5 per cento dei voti validi.

Articolo 9
Attribuzione dei seggi

1. Per cifra elettorale si intende la somma dei voti validi riportati da ogni singola lista in tutti i comuni della circoscrizione provinciale.
2. Per cifra individuale di ogni candidato si intende il totale dei voti riportati dalla lista di appartenenza aumentato dei voti di preferenza conseguiti.
3. Per l'attribuzione in ogni circoscrizione dei seggi di cui al comma 2 del precedente articolo 2 si divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi prestabiliti, disponendo una graduatoria tra liste in ordine decrescente. Alle liste che hanno riportato i migliori quozienti si assegnano i seggi e sono proclamati eletti i candidati che nell'ambito dì ciascuna lista hanno riportato la migliore cifra individuale.
4. Per l'attribuzione dei seggi di cui al comma 3 del precedente articolo 2 (premio di maggioranza virtuale), l'ufficio elettorale regionale determina quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto, con la coalizione che lo ha indicato, il maggiore numero di voti (cifra elettorale regionale).
5. Se le liste provinciali collegate a tale candidato hanno ottenuto almeno il 55 per cento dei seggi già assegnati a livello provinciale, gli uffici elettorali provinciali procedono alla attribuzione del premio di maggioranza virtuale secondo il criterio proporzionale, nelle cinque province.
6. Se le liste provinciali collegate a tale candidato hanno ottenuto una cifra elettorale regionale inferiore al 55 per cento dei seggi già assegnati:
a) l'ufficio elettorale regionale determina il numero di seggi da attribuire alla coalizione regionale vincente (premio di maggioranza effettivo) necessario a farle conseguire 28 seggi;
b) l'ufficio elettorale regionale sottrae quindi al premio di maggioranza virtuale (un quinto dei seggi) un numero di seggi equivalente al premio di maggioranza effettivo e lo attribuisce alla coalizione vincitrice;
c) i restanti seggi del premio di maggioranza virtuale vengono distribuiti proporzionalmente tra le varie liste provinciali;
d) i seggi corrispondenti al premio di maggioranza effettivo vengono distribuiti in ciascuna provincia, in base ai seggi spettanti alle province, distribuendoli, all'interno della coalizione vincitrice, in maniera proporzionale fra le liste ammesse al riparto dei seggi.
7. Qualora anche con l'attribuzione dell'intero premio di maggioranza virtuale (un quinto dei seggi del Consiglio regionale) la coalizione vincitrice non raggiunga il 55 per cento dei seggi, le sono attribuiti seggi aggiuntivi per consentirle di raggiungere tale quota. Tali seggi sono distribuiti fra le diverse province, a cominciare dalla provincia con il maggior numero di abitanti e, in ciascuna provincia, in base al riparto proporzionale.
8. Sono comunque proclamati eletti, in aggiunta ai candidati eletti nelle liste provinciali, i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.