Progetto di legge n. 77
RICONOSCIMENTO E QUALITICA DEL C.T.M. SOC. COOP. A.R.L. A TEATRO STABILE REGIONALE CALABRESE

 

ART. 1

 La Regione Calabria alfine di contribuire in misura concreta alla promozione culturale, tramite la produzione teatrale professionale e la qualificata ospitalità in sede di compagnie teatrali, secondo quanto previsto dall'art. 58 punto "o'' dello Statuto, riconosce e qualifica, il "CENTRO TEATRALE MERIDIONALE - Cooperativa di Produzione - Distribuzione - Coordinamento - Formazione e Ricerca per un Teatro nel Mezzogiorno a r.l.", anche in sigla e più brevemente " C.T.M. Soc. Coop. a r.L ", senza fini speculativi di lucro, con sede legale ed amministrativa a RIZZICONI (RC) - via Ricasoli,!2 e sede teatrale a GIOIOSA JONICA -piazza V.Veneto,12 a "TEATRO STABILE REGIONALE CALABRESE" valido a produrre, rappresentare ospitare e diffondere opere teatrali, tramite il linguaggio teatrale, contenenti fatti e avvenimenti passati e presenti attinenti la Calabria e non, anche di mera invenzione scenica, per contribuire alla crescita culturale, civile e sociale della popolazione calabrese. La Regione Calabria riconosce, altresì, il "CENTRO TEATRALE MERIDIONALE" una qualificata struttura teatrale di particolare importanza provinciale, regionale, nazionale ed europea

ART. 2

La Regione Calabria assegna la qualifica del "Centro Teatrale Meridionale" a "TEATRO STABILE REGIONALE CALABRESE", tenuto in considerazione la presenza storica sul territorio regionale della Cooperativa stessa, la qualità e quantità di attività teatrale svolta e da svolgere, la creazione del teatro "Gioiosa" di Gioiosa fonica con esercizio ed ospitalità, e l'attività rivolta alle scuole. Pertanto, il riconoscimento viene assegnato alfine di dare STABILITA' alla presenza della Cooperativa Centro Teatrale Meridionale con le sue figure professionali nel territorio regionale, in particolare nel comprensorio della "Locride" per maggiormente competere con il meglio del mercato teatrale nazionale, svolgere quantitativamente l'attività come da art. 4, assicurare un servizio qualitativo alla collettività, facilitando l'accesso e la fruizione delle attività teatrali a tutte le fasce della popolazione.

ART. 3

Per l'attuazione delle proprie finalità il "CENTRO TEATRALE MERIDIONALE"-"TEATRO STABILE REGIONALE CALABRESE" esplica l'attività con:

- produzione e rappresentazione di spettacoli teatrali;

- ospitalità di spettacoli teatrali;

- recupero di testi teatrali o comunque teatralmente realizzabili;

- studi e ricerche teatrali;

- educazione e sperimentazione teatrale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- organizzazione di rassegne e festivals, mostre, attinenti il teatro;

- pubblicazione e diffusione di stampati teatrali e di una rivista;

- seminari, stages, scuola d'arte drammatica, corsi di formazione e perfezionamento teatrale;

- gestione e creazione di sale teatrali;

- collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione teatrale;

- realizzazione di filmati e videoregistrazioni.

ART. 4

Il riconoscimento da parte della Regione Calabria a "TEATRO STABILE REGIONALE CALABRESE" pone i sottoindicati obblighi al "CENTRO TEATRALE MERIDIONALE":

a)      svolgimento di non meno di quattromila giornate lavorative per ogni anno del triennio e cento giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente di cui almeno il 50 per cento rappresentati in sede;

b)      stabilità triennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30 per cento dell'intero organico artistico e stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

Ed inoltre:

1)      valorizzazione di elementi artistici e tecnici nati in Calabria o residenti, complessivamente pari al 30 per cento delle giornate lavorative;

2)      messa in scena o riallestimento di almeno tre opere teatrali all'anno, di cui, almeno una ogni tre anni di autore nato in Calabria o residente;

3)      qualificata ospitalità di spettacoli teatrali nel proprio esercizio;

4)      valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo con particolare riguardo agli autori viventi, favorendo la partecipazione del pubblico agli spettacoli e realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento;

5)      favorire al massimo la partecipazione degli studenti agli spettacoli teatrali, completando la rappresentazione degli stessi con incontri-dibattito-educativi.

ART. 5

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, è assegnato al "CENTRO TEATRALE MERIDIONALE" un contributo annuo di lire unmiliardoquarantamilioni (corrispondente a L. 500 per ogni residente in regione.

 

 

ART. 6

 

Entro il mese di settembre di ogni anno, il "Centro Teatrale Meridionale" ha l'obbligo di presentare alla Giunta regionale una relazione dettagliata del programma di massima che si intende realizzare nell'anno successivo, corredato da un bilancio preventivo, sulla cui base la Giunta regionale, entro il mese di novembre di ogni anno, liquida l'ottanta per cento del contributo assegnato relativo all'anno successivo di attività Il restante venti per cento del contributo verrà liquidato a presentazione del bilancio consuntivo entro il mese di maggio successivo a quello dell'anno di attività svolta. Eccezionalmente per l'anno 2001, la relazione con il programma di massima ed il bilancio preventivo verranno presentati entro 20 giorni dall'approvazione della presente legge e la liquidazione dell'ottanta per cento del contributo assegnato avverrà entro due mesi dall'approvazione della stessa legge.

 

ART. 7

Entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello sovvenzionato, il "Centro Teatrale Meridionale" è tenuto a presentare alla Giunta regionale la seguente documentazione.

a)      reIazione dettagliata di avvenuto svolgimento dell'attività;

b)      bilancio consuntivo depositato;

c)      modello 03l/R e 031/CM E.N.P.A.L.S. con relative ricevute di avvenuto versamento dei contributi per i lavoratori impegnati nell'attività;

d)      modello DM 10 I.N.P.S. con relative ricevute di avvenuto versamento dei contributi per i  lavoratori impegnati nell'attività;

e)      borderaux S.I.A.E. comprovante l'effettuazione delle recite come da art. 4;

f)        certificato di residenza dei lavoratori.

 

ART. 8

La somma stabilita dalla presente legge a titolo di contributo all'attività ed in concorso con interventi dello stato o di altri enti pubblici e privati. potrà essere aumentata negli anni successivi. L'assegnazione di contributo è da intendersi con stabilità triennale. Pertanto, la Regione Calabria ha l'obbligo di erogarlo per un triennio. Per i trienni successivi al primo, se la Regione non provvederà a diminuirlo o annullarlo entro il 31 gennaio dell'anno precedente al triennio successivo, il contributo si intenderà tacitamente assegnato al Centro Teatrale Meridionale e rinnovato per il triennio.

ART. 9

Con l'assegnazione del contributo, come da art.5, la Regione Calabria, oltre a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività da parte della Cooperativa Centro Teatrale Meridionale, entra di diritto a fare parte dei soci d'onore della stessa Cooperativa e può nominare di diritto un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Il mancato o parziale svolgimento dell'attività, come da art.4, comporta la revoca o la riduzione parziale del contributo assegnato riferito all'anno di esercizio con l'obbligo della restituzione della somma già liquidata. 

ART. 11

(norma finanziaria)