Progetto di legge n. 69
COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITA' DELL'ARSSA

Art. 1

            1.  E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio, una Commissione d'inchiesta sulle attività dell'ARSSA in Calabria.

            2.  La Commissione è costituita da 18 Consiglieri regionali, indicati dai gruppi di appartenenza, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalle leggi o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.

            3.  La Commissione elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il vice Presidente, votando un solo nominativo in un'unica votazione.

            4.  Le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 2

            La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 180 giorni dall'insediamento, presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui al successivo art. 4, nonché sulle proposte di cui al successivo art. 5. In mancanza di unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.

Art. 3

            Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta della Commissione stessa. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale, che sarà corrisposto al termine dell'incarico. Gli incarichi predetti sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere eventualmente rinnovati per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 4

            La Commissione dovrà svolgere l'inchiesta sull'intero comparto delle attività deIl'ARSSA con particolare riferimento al personale, agli appalti, alle forniture, alla gestione nonché su ogni altro aspetto del settore che la Commissione riterrà utile.

Art. 5

            La Commissione suggerisce al Consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale gestione dell'intero settore dell'ARSSA.

Art. 6

            Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'art. 3 previsti nel limite massimo di lire sessanta milioni, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap.               dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2001.

Art. 7

            La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.