Progetto di legge n. 625

COMMISSIONE SPECIALE D’INCHIESTA SULLE ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DEL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLA CALABRIA

Art. 1

1. E' istituita, ai sensi degli art.32 e 39 dello Statuto e n. 93 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, una Commissione d'Inchiesta sull'attività dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza ambientale.
2. La Commissione d'inchiesta è costituita, a nomia dell'art.32 comma 3 dello Statuto, dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in proporzione alla loro composizione numerica, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalle leggi o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.
3. La presidenza della Commissione d'inchiesta è attribuita ad un Consigliere appartenente alle opposizioni secondo quanto stabilisce l'art.32 comma 2 dello Statuto.
4. Le funzioni si segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 2

La Commissione d'inchiesta deve ultimare i propri lavori entro 60 giorni dall'insediamento, presentando al Consiglio Regionale una relazione sui risultati delle indagini di cui al successivo art.4, nonché sulle proposte di cui al successivo art.5. In mancanza di unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.

Art. 3

La Commissione d'inchiesta può avvalersi di esperti estranei all'amministrazione regionale. Il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, su proposta della Commissione stessa. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale che sarà corrisposto al termine dell'incarico. Gli incarichi predetti sono conferiti a tempo determinato.

Art. 4

La Commissione dovrà svolgere l'inchiesta sull'intero comparto delle attività svolte dall'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale con particolare riferimento agli appalti e servizi aggiudicati, alle forniture, al personale, alle consulenze affidate, alla gestione generale nonché su ogni altro aspetto del settore che la Commissione riterrà utile.

Art. 5

La Commissione d'inchiesta suggerisce al Consiglio Regionale le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale gestione dell'intero settore di competenza dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale.

Art. 6

Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, compresi quelli eventualmente necessari di cui all'art.3 previsti nel limite massimo di euro 100.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. _______dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2005.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.