Progetto di legge n. 621
INTERVENTI PER L’ATTIVAZIONE DI UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI PER L’ASSISTENZA DEI MALATI TERMINALI
Titolo I
Disposizioni generaliArt. 1
(Finalità)1. La legge ha per oggetto la promozione di iniziative finalizzate all'attivazione di una rete integrata di servizi sanitari per l'assistenza ai malati terminali in grado di garantire agli stessi le stesse cure a prescindere dal luogo di residenza e dalla condizione sociale d'appartenenza in ossequio a principi di equità e territorialità.
2. A tal fine, la Regione Calabria, in attuazione di quanto disposto:
· dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 39 che prevede, tra l'altro, l'adozione di un programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa;
· dal decreto ministeriale del 28 settembre 1999 con il quale è stato adottato il programma nazionale suddetto, dal Decreto del PCM del 20 gennaio 2000 con il quale è stato approvato l'atto d'indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per i centri residenziali di cure palliative;
· dall'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2001, G.U. n.110 del 14.5.2001: “Linee Guida sulla realizzazione delle attività assistenziali concernenti le cure palliative”;
prevede l'istituzione della Commissione di Valutazione Regionale di Cure Palliative.Titolo II
(Interventi)Art. 2
(Istituzione della Commissione Regionale di Valutazione delle Cure Palliative)1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE REGIONALE DI CURE PALLIATIVE che è un organismo tecnico di raccordo regionale il cui fine prioritario è vigilare sulla corretta e uniforme erogazione su tutto il territorio calabrese dell'assistenza ai malati terminali.
2. La Commissione di valutazione regionale di cure palliative ha altresì il compito di coniugare il controllo della spesa con il miglioramento delle attività assistenziali dirette ai malati terminali affinché queste si dispieghino uniformemente sul territorio regionale in modo da creare un'unica rete di servizi regionale di cui le realtà locali rappresentano dei segmenti. L'obiettivo è coniugare efficienza organizzativa, efficacia d'intervento ed economicità attraverso lo sviluppo della Rete dei Servizi su tutto l'ambito regionale che assicuri continuum assistenziale al malato terminale.Art. 3
(Tempi e modalità)1. La Commissione Regionale di Valutazione delle Cure Palliative è costituita:
· dall'Assessore alla Sanità o suo delegato;
· dal Responsabile del servizio di cure palliative (o servizio domiciliare ai malati terminali), uno per ogni azienda sanitaria (ogni azienda individuerà il coordinatore aziendale delle C.P.);
· dal Rappresentante aziendale dei MMG;
· dal Responsabile Hospice (uno per ciascuna azienda);
· dal Responsabile dei Servizi Sociali, uno per ogni azienda sanitaria, (ogni azienda individuerà il coordinatore dei servizi sociali delle C.P.);
· dal Responsabile psico-oncologo uno per ogni azienda sanitaria, (ogni azienda individuerà il coordinatore degli psicologi, possibilmente psiconcologo, operante nelle C.P.);
· dal Rappresentante delle associazioni non profit, di volontariato e fondazioni che abbiano sottoscritto con le aziende sanitarie il protocollo d'intesa finalizzato all'assistenza dei malati terminali che non prevedano rapporti di convenzionamento (uno per ogni azienda sanitaria);
· dal Rappresentante del Tribunale dei Diritti del Malato a garanzia dell'umanizzazione delle cure palliative;
· dal Rappresentante delle famiglie (uno per ogni realtà aziendale).
2. La Regione Calabria provvede entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge a convocare la Commissione Regionale di Valutazione delle Cure Palliative.Art. 4
(Funzioni)1. La Commissione Regionale di Valutazione delle Cure Palliative, al fine di garantire un uniforme sviluppo delle attività sul territorio, svolge le seguenti funzioni:
· Recepimento delle linee guida nazionali concernenti le C.P. e loro adozione in funzione delle peculiarità regionali;
· Elaborazione di atti di indirizzo per quanto concerne l'organizzazione tecnico - sanitaria, infermieristica ed assistenziale del servizio di cure palliative basato sul modello multidisciplinare articolato in Gruppo di Coordinamento Multidisciplinare ed Equipes Erogative domiciliari;
· Individuazione ed adozione di criteri uniformi di presa in carico dei malati, di sviluppo della metodologia assistenziale basata sull'elaborazione di Piani Assistenziali Individualizzati formulati dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) di cui il Medico di Medicina Generale è parte integrante;
· Monitoraggio dell'andamento dei servizi sul territorio regionale;
· Azione di supporto ai servizi per qualsiasi problematica locale inerente all'attività specifica;
· Progettazione di processi formativi permanenti diretti al personale del servizio C.P.;
· Monitoraggio dei rapporti tra gli operatori e l'utenza per contribuire all'umanizzazione;
· Azioni dirette alla promozione della conoscenza, della diffusione e all'adozione di Linee Guida;
· Azioni favorenti la discussione dei casi per il miglioramento continuo della qualità;
· Promozione di attività convegnistica aperta anche al pubblico per la conoscenza dei servizio e la diffusione della cultura della solidarietà e sussidiarietà;
· Progettazione di forme di coinvolgimento del Settore Sociale e delle Associazioni Onlus e di Volontariato;
· Azioni dirette e favorire la riflessione e la discussione etica sulle cure di fine vita;
· Analisi e "rilettura" dei servizi esistenti;
· Stesura di progetti di sviluppo tecnico ed organizzativo;
· Formulazione - esplicitazione delle strategie di intervento;
· Pianificazione - Programmazione;
· Stesura di un piano di investimenti e di un piano di lavoro del settore;
· Controllo della programmazione delle attività del Settore;
· Coordinamento del Settore;
· Partecipazione a momenti collegiali di programmazione e verifica dei singoli servizi;
· Programmazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di aggiornamento e formazione continua.Art. 5
(Controllo di Qualità)1. La Commissione di Valutazione Regionale delle Cure Palliative procede alla progressiva individuazione e definizione degli indirizzi e delle procedure di valutazione della qualità dei servizi.
2. A tale scopo viene predisposto di idoneo sistema informativo (raccolta ed elaborazione dati).Art. 6
(Modalità di convocazione e dotazioni)1. L’Assessore competente o suo delegato provvede, di norma, alla convocazione della Commissione ogni tre mesi, o anche su richiesta delle parti.
2. La Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione.Titolo III
Disposizioni di attuazione e finaliArt. 7
(disposizioni finanziarie)Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 2005 in euro …………….. si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo ……………….. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2006, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è dichiarata urgente cd entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.