Progetto di legge n. 620

RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE «ALFA E OMEGA» DI LAMEZIA TERME

RELAZIONE

Questo progetto di legge si pone l'obbiettivo di riconosce ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1990, n° 49 e della legge 14 agosto 1967, n° 800, l'Associazione Socio-Culturale “Alfa e Omega”, con sede in Lamezia Terme, la quale è impegnata sul territorio calabrese a promuovere iniziative ad alto contenuto preventivo sia in termini di sicurezza,che di salute,lo scopo è incentivarne le attività, ritenendo la struttura idonea a promuovere l'elevazione del livello culturale dei cittadini nei settori che riguardano le iniziative volte a sostenere il miglioramento della qualità della vita.

Art. 1

            1.  Al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale e per facilitare l'avvicinamento di più larghi strati della popolazione alla cultura della promozione di iniziative ad alto contenuto preventivo sia in termini di sicurezza,che di salute,la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari, dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1990, n° 49 e della legge 14 agosto 1967, n° 800, riconosce l'Associazione Socio-Culturale “Alfa e Omega”, con sede in Lamezia Terme, e ne intende incentivare le attività, ritenendo la struttura idonea per promuovere l'elevazione del livello culturale dei cittadini nei settori che riguardano le iniziative volte a sostenere il miglioramento della qualità della vita.

Art. 2

            1.  L'Associazione Socio-Culturale “Alfa e Omega”, con sede in Lamezia Terme, e svolge, stabilmente, la sua attività attraverso:
              a) la promozione di iniziative ad alto contenuto preventivo sia in termini di sicurezza, di salute;
              b) la promozione di iniziative nei settori volti a sostenere il miglioramento della qualità della vita;
                 c)  la promozione del settore del Volontariato;
            d) la promozione di manifestazioni (convegni, corsi, premi, concorsi) finalizzate alla promozione ed alla diffusione della cultura sulla sana e corretta alimentazione, d'intesa con l'Assessorato Regionale alla Salute ed all'Agricoltura, le Amministrazioni Provinciali e gli Enti Locali interessati.

Art. 3

            1.  Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 è assegnato all'Associazione Socio-Culturale “Alfa e Omega”, con sede in Lamezia Terme, un contributo annuale di 25.000,00 Euro.
            2.   Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Associazione Socio-Culturale Alfa e Omega è tenuta a presentare alla Giunta Regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sulle attività svolte o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.
               3.   La mancata presentazione di detta relazione comporta la decadenza del diritto ad ottenere il contributo.

Art. 4

            1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio             e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
            2.  La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.