Progetto di legge n. 61
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI

RELAZIONE

L'Unione Italiana dei Ciechi, organizzazione non lucrativa d'utilità sociale eretta in ente morale con R.D. 29.7.1923 n. 1789, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei non vendenti, funzioni ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26.9.1947 n. 1047 e confermate con D.P.R. 23.12.1978.

Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi, secondo il suo Statuto approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 9.10.1999, è l'integrazione dei minorati della vista nella società: per raggiungere tale scopo l'Unione Italiana dei Ciechi si avvale delle sue articolazioni territoriali che, per la Calabria, sono costituite dal Consiglio regionale e dalle Sezioni Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Il Consiglio regionale dell'U.I.C. della Calabria rappresenta e tutela gli interessi dei non vedenti nell'ambito del territorio regionale, coordinando le attività delle Sezioni Provinciali. Queste ultime costituiscono il nucleo organizzativo fondamentale dell'U.I.C., poiché rappresentano il canale di più immediato contatto per i non vedenti, i quali trovano nelle Sezioni di appartenenza il naturale riferimento per le loro quotidiane istanze di tutela.

Il Consiglio regionale e le Sezioni Provinciali dell'U.I.C. della Calabria sono da anni impegnate in una gravosa attività di tutela del non vedente calabrese: i diritti, costituzionalmente riconosciuti, all'istruzione, all'integrazione sociale, alla formazione professionale e al lavoro del non vedente, le iniziative per la prevenzione della cecità, richiedono infatti, per la loro realizzazione, risorse organizzative e finanziarie assai onerose, soprattutto in un contesto socio-economico difficile come quello calabrese.

Qualora tale attività degli organi territoriali dell'U.I.C. non potesse più essere svolta per il difetto di sufficienti risorse, il non vedente calabrese sarebbe privato degli indispensabili strumenti per affermare una pari dignità sociale rispetto agli altri cittadini, con la conseguente impossibilità di assicurare il rispetto di principi ed obblighi di assistenza previsti dalla Costituzione e dalle leggi speciali di tutela: s'impone, pertanto, di provvedere con legge regionale all'erogazione di un contributo annuo da devolvere al Consiglio regionale e alla Sezioni Provinciali dell'U.I.C. della Calabria, affinché possano continuare a svolgere, in modo efficace e duraturo, la loro attività rivolta alla soddisfazione di bisogni primari di una categoria protetta di cittadini calabresi.

E' opportuno ricordare, inoltre, che altre Regioni italiane, ormai da lungo tempo, hanno disciplinato con legge la necessità di erogare un contributo annuo per garantire lo svolgimento delle funzioni degli organi territoriali dell'Unione Italiana dei Ciechi: tra le altre la Sicilia, con legge regionale n. 34 del 31.12.1964 (in BUR Sicilia n. 56 del 31.12.1964), intitolata "Assegnazione di un contributo annuo all'Unione Italiana Ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali", ha istituito i contributo poi aggiornato con L.R. n. 28 del 7.8.1990 (in BUR Sicilia n. 38 dell'11.8.1990). Anche l'Abruzzo ha previsto l'erogazione del contributo annuo con L.R. n. 87 del 29.11.1982, poi aggiornato con L.R. n. 24 del 2.4.1985, n.,58 del 16.9.1987, n. 51 del 13.7.1989, n. 115 del 2.10.1998.

Si rileva, infine, come la necessità di erogare un contributo all'Unione Italiana Ciechi operante in Calabria sia stata già consacrata nel progetto di legge regionale recante "Determinazione del contributo annuo da devolvere al Consiglio regionale della Calabria ed alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi", presentato dai Consiglieri Michelangelo Tripodi e Luigi De Paola, in data 12.1.2000.

Art. 1

            1.  E' concesso un contributo annuo al Consiglio regionale ed alle Sezioni Provinciali dell'Unione italiana Ciechi della Calabria, da destinare al perseguimento degli scopi statutari e alle funzioni demandate all'Unione Italiana Ciechi dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1047 del 26.9.1947, confermate con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.12.1978, in favore dei ciechi residenti nel territorio della Regione Calabria. L'importo complessivo del contributo è determinato in £ ……………………………

            2.            L'importo di cui al precedente comma è così ripartito ed assegnato annualmente:

                 -            al Consiglio regionale della Calabria dell'Unione Italiana Ciechi £ ……………….

                 -            alla Sezione Provinciale di Catanzaro dell'Unione Italiana Ciechi £ ………………

                 -            alla Sezione Provinciale di Cosenza dell'Unione Italiana Ciechi £ ………………

                 -            alla Sezione Provinciale di Crotone dell'Unione Italiana Ciechi £ ………………

                 -            alla Sezione Provinciale di Reggio Calabria dell'Unione Italiana Ciechi £ ..…………

                 -            alla Sezione Provinciale di Vibo Valentia dell'Unione Italiana Ciechi £ ………………

Art. 2

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in £ ……………………… si provvede aumentando dello stesso importo, nel bilancio di competenza e di cassa, il capitolo …………………… denominato "contributi alle Sezioni Provinciali e al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.