Progetto di legge n. 59
DISCIPLINA DI COMPITI ASSOCIATIVI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEI NON VEDENTI

RELAZIONE

L'Unione Italiana dei Ciechi, organizzazione non lucrativa d'utilità sociale eretta in ente morale con R.D. 29.7.1923 n. 1789, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei non vendenti, funzioni ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26.9.1947 n. 1047 e confermate con D.P.R. 23.12.1978.

Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi, secondo il suo Statuto approvato con Decreeto del Ministero dell'Interno del 9.10.1999, è l'integrazione dei minorati della vista nella società, per raggiungere tale scopo l'Unione Italiana dei Ciechi si avvale delle sue articolazioni territoriali che, per la Calabria, sono costituite dal Consiglio regionale e dalle Sezioni Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Il Consiglio regionale dell'U.I.C. della Calabria rappresenta e tutela gli interessi dei non vedenti nell'ambito del territorio regionale, coordinando le attività delle Sezioni Provinciali.

Il Consiglio regionale e le Sezioni Provinciali dell'U.I.C. della Calabria hanno accumulato un prezioso patrimonio d'esperienza e di competenza nel campo delle problematiche inerenti alla cecità, con un'attività di costante tutela dei diritti all'istruzione, all'integrazione sociale, alla formazione professionale e al lavoro del non vedente, nonché di prevenzione della cecità nell'ambito dell'intero territorio calabrese.

E' pertanto necessario, al fine di ottenere un'adeguata soddisfazione degli obblighi d'assistenza nei confronti dei non vendenti calabresi, che tutti gli enti regionali, in cui siano operanti organismi consultivi, usufruiscano di questo patrimonio d'esperienza e competenza dell'Unione Italiana Ciechi calabrese, attraverso la nomina di un suo rappresentante per tutte le problematiche della cecità.

E' altresì necessario che, in tutte le ipotesi in cui la legge non attribuisca alla pubblica amministrazione, in via esclusiva, lo svolgimento di compiti e funzioni inerenti alle suddette problematiche, vi sia la possibilità di delegare all'Unione lo svolgimento di tali compiti e funzioni, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti strumentali della regione. In tal modo sarà possibile avvalersi, ancor più efficacemente, del bagaglio d'esperienza e di competenza dell'Unione Italiana Ciechi calabrese, conferendo a quest'ultima un ruolo più attivo nell'ambito di un'efficiente e dinamica collaborazione con gli enti regionali.

Art. 1

Finalità

La Regione Calabria valorizza il ruolo dell'Unione Italiana dei Ciechi, organizzazione non lucrativa di utilità sociale eretta in ente morale con R.D. 29.7.1923 n. 1789, per rafforzare, presso le amministrazioni regionali e locali e gli organismi che si occupano istituzionalmente delle problematiche relative alla cecità nel territorio calabrese, l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti, funzioni riconosciute all'Unione Italiana Ciechi con D.L.C.P.S. 26.9.1947 n. 1047 e confermate con D.P.R. 23.12.1978.

Art. 2

Nomine

Gli enti strumentali della Regione Calabria, in cui operino organismi consultivi, sono obbligati a richiedere all'organo rappresentativo dell'Unione Italiana Ciechi della Calabria la nomina di un rappresentante per le problematiche inerenti alla cecità.

Art. 3

Convenzioni

Gli enti strumentali della Regione Calabria possono stipulare, con l'Unione Italiana Ciechi calabrese, apposite convenzioni per delegare a quest'ultima lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla pubblica amministrazione.

Art. 4

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.