Progetto di legge n. 583

ISTITUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA REGIONALE "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI"

RELAZIONE

Il presente progetto di legge istituisce l'Area Marina Protetta Regionale denominata "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" che comprende una superficie marina compresa tra la foce torrente Bagni al confine tra i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese e la foce del Fiume Noce in Comune di Tortora, provincia di Cosenza. L'istituzione del Parco Marino consentirà la protezione di un tipico ambiente marino costiero del Mediterraneo Occidentale. salvaguardandone la biodiversità contraddistinta da specie vegetali ed animali caratteristiche, alcune delle quali di notevole valore biologico nonché per l'importanza scientifica. ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

La riserva naturale marina regionale denominata "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" sarà costituita da ambienti sommersi, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche e fisiche.

Queste caratteristiche fanno di questo lembo di Calabria, posto sul versante occidentale della Catena Costiera. dove non ci sono insediamenti umani che distino dal litorale per più di pochi chilometri. gli ambienti paesaggistici più suggestivi del versante tirrenico, con le sue coste alte ed imponenti, che si affacciano al mare con formazioni a terrazze e si arcuano nelle insenature dolci e accattivanti.

La presente proposta di legge istituisce l'Area Marina Protetta Regionale "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" con le seguenti finalità:
- conservazione e mantenimento delle caratteristiche ambientali e del suo complesso equilibrio ecologico;
- realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla migliore conoscenza dell'area, alla diffusione ed alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia; - ammissione della collettività alla fruizione ed al godimento per finalità culturali, scientifiche, educative e ricreative.
Le norme di gestione e di salvaguardia dell'Area Marina Protetta saranno definite attraverso lo statuto ed i regolamenti attuativi che la Provincia di Cosenza - Ente gestore dell'Area Protetta - dovrà varare entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge.
L'Amministrazione Provinciale di Cosenza, curerà in proprio la gestione dell'Area Marina Protetta Regionale "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI".
Il controllo e la vigilanza relativamente ai vincoli ed alle norme di
salvaguardia previste nella Legge e nei suoi successivi regolamenti attuativi saranno effettuati dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina e suoi uffici periferici e dalle altre forze di polizia degli Enti Locali eventualmente delegate al controllo ed alla vigilanza. Per l'avvio dell'Area Marina Protetta Regionale "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" è prevista una spesa di 230.000,00 Euro. L'attuazione del PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" comporterà una spesa annua di circa 70.000,00 Euro cui si farà fronte con apposita Legge Regionale di Bilancio.

Art. 1
(Finalità)

            1.  La Regione Calabria - nell'ambito delle finalità previste dalla Legge 394/91 e sue successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 56 dello Statuto - istituisce l'Area Marina Protetta Regionale " PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI ".
            2.  Le finalità della riserva sono:
                 a) la conservazione e il mantenimento delle caratteristiche ambientali e del suo
complesso equilibrio ecologico;
                 b) la realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla migliore conoscenza dell'area e alla diffusione e alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia;
                 c)  l'ammissione della collettività alla fruizione ed al godimento per finalità culturali, scientifiche, educative e ricreative.

Art. 2
(Delimita:ione dell'Area Marina Protetta)

            1.  I confini dell'Area Marina Protetta Regionale "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" sono delimitati: per quanto attiene la parte terrestre tra il torrente BAGNI al confine tra i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese e la foce del fiume Noce in Comune di Tortora, per quanto attiene la superficie marina di circa un miglio dai suddetti confini terrestri.

Art. 3
(Zonizzazione)

            1.  La superficie totale dell'Area Marina Protetta Regionale "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" va considerata Zona C di riserva parziale e comprende il tratto marino individuabile, da Nord a Sud, tra i punti geografici posti a settentrione dell'Isola di Dino ed a meridione dello Scoglio della Regina per come di seguito descritti:
              A)          latitudine 39° 54' 03" Nord; longitudine 15° 46' 15" Est
              B)          latitudine 39° 27' 44" Nord: longitudine 15° 58' 31" Est
I confini della riserva: all'interno di detti punti, seguono la curva batimetria dei 50 mt. e saranno indicati in mare da boe e gavitelli ed a terra da apposite tabelle.
          2. La superficie dell'Area Marina Protetta Regionale "PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI" comprende due aree specifiche di riserva integrale ed una di riserva generale per come di seguito individuate:

AREA 1: ISOLA DI DINO (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona A e Zona B) LA LONGITUDINE È RIFERITA A ROMA MONTEMARIO

Zona A di riserva integrale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa dell'isola e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (1) allegata al presente emendamento:
 

E) latitudine

39°

51'

50"

Nord: longitudine 3°

19'

15"

Est

F) latitudine

39°

52'

15"

Nord: longitudine 3°

19'

15"

Est

G) latitudine

39°

52'

17"

Nord: longitudine 3°

19'

35"

Est

H) latitudine

39°

51'

50"

Nord: longitudine 3°

19'

35"

Est.

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa dell'isola e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (1) allegata al presente emendamento: 
 

A) latitudine

39°

52’ 27

Nord; longitudine 3° 19 35"

Est

B) latitudine

39°

52' 44"

Nord; longitudine 3° 19' 30"

Est

C) latitudine

39°

52’44"

Nord; longitudine 3° 18’ 41 "

Est

D) latitudine

39°

51' 50"

Nord; longitudine 3° 18' 41"

Est

E) latitudine

39°

51' 50"

Nord ; longitudine 3° 19' 15"

Est

F) latitudine

39°

52' 15"

Nord; longitudine 3° 19' 15"

Est

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (1) allegata al presente emendamento:

A) latitudine

39°

52'

17"

Nord; longitudine 3°

19'

35"

Est

B) latitudine

39°

51'

50"

Nord; longitudine 3°

19'

35"

Est

C) latitudine

39°

51'

50"

Nord ; longitudine 3°

20'

19"

Est

AREA 2: SCOGLIERA DI S. NICOLA ARCELLA (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona B) LA LONGITUDINE È RIFERITA A ROMA MONTEMARIO

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (2) allegata al presente emendamento:

A) latitudine

39°

51'

07"

Nord; longitudine 3° 19' 21 "

Est

B) latitudine

39°

50'

18"

Nord; longitudine 3° 18' 37"

Est

C) latitudine

39°

50'

08"

Nord; longitudine 3° 19' 01 "

Est

D) latitudine

39°

50'

52"

Nord; longitudine 3° 19’ 43"

Est

AREA 3: ISOLA DI CIRELLA (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona A e Zona B) LA LONGITUDINE E RIFERITA A ROMA MONTEMARIO

Zona A di riserva integrale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa dell'isola e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (3) allegata al presente emendamento:
 

E) latitudine

39°

41' 48"

Nord; longitudine 3°

21'

03"

Est

D) latitudine

39°

41' 40"

Nord; longitudine 3°

21'

03"

Est

F) latitudine

39°

41' 40"

Nord; longitudine 3°

21'

16"

Est

G) latitudine

39°

41’03"

Nord; longitudine 3°

21'

10"

Est

H) latitudine

39°

41’03"

Nord; longitudine 3°

21'

01"

Est

I) latitudine

39°

41' 57"

Nord; longitudine 3°

21'

01"

Est.

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa dell'isola e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (3) allegata al presente emendamento:
 

A) latitudine

39°

41'

57"

Nord: longitudine 3° 20' 54"

Est

B) latitudine

39°

42'

03"

Nord; longitudine 3° 20' 45"

Est

C) latitudine

39°

41'

40"

Nord; longitudine 3° 20' 45"

Est

D) latitudine

39°

41'

40"

Nord: longitudine 3° 20' 03"

Est

E) latitudine

39°

41'

48"

Nord; longitudine 3° 21' 03"

Est

AREA 4: SCOGLIERA DI DIAMANTE (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona B) LA LONGITUDINE È RIFERITA A ROMA MONTEMARIO

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (4) allegata al presente emendamento:
 

A) latitudine

39°

40'

35"

Nord: longitudine 3° 21' 57"

Est

B) latitudine

39°

40"

29"

Nord: longitudine 3° 21' 50"

Est

C) latitudine

39°

40'

20"

Nord: longitudine 3° 22’ 09"

Est

D) latitudine

39°

40'

26"

Nord; longitudine 3° 22' 16"

Est

AREA 5: CAPO TIRONE E FONDALI A NORD (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona A e Zona B) LA LONGITUDINE È RIFERITA A ROMA MONTEMARIO

Zona A di riserva integrale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (5) allegata al presente emendamento:
 

F) latitudine

39°

37'

16"

Nord: longitudine 3° 23' 40"

Est

C) latitudine

39°

37'

25"

Nord; longitudine 3° 22’ 54"

Est

D) latitudine

39°

36'

43"

Nord: longitudine 3° 23' 08"

Est

E) latitudine

39°

37’

14"

Nord; longitudine 3° 23' 40"

Est

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (5) allegata al presente emendamento:

A) latitudine

39°

39'

46"

Nord; longitudine 3° 22' 53"

Est

B) latitudine

39°

39'

46"

Nord; longitudine 3° 22’ 08"

Est

C) latitudine

39°

37’

25"

Nord: longitudine 3° 22' 54"

Est

F) latitudine

39°

37’

16"

Nord: longitudine 3° 23' 40"

Est

AREA 6: RELITTO SOMMERSO (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona B) LA LONGITUDINE È RIFERITA A GREENWICH

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (6) allegata al presente emendamento:
 

A) latitudine

39°

47’

24"

Nord: longitudine 15°

45'

54"

Est

B) latitudine

39°

47"

22"

Nord; longitudine 15°

45'

09"

Est

C) latitudine

39°

46'

49"

Nord: longitudine 15°

45'

17"

Est

D) latitudine

39°

46'

53"

Nord; longitudine 15°

46'

03"

Est

AREA 7: SCOGLIERA DEI RIZZI (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona B) LA LONGITUDINE È RIFERITA A GREENWICH

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (7) allegata al presente emendamento:
 

A) latitudine

39°

32'

23"

Nord: longitudine 15°

53'

35"

Est

B) latitudine

39°

32"

16"

Nord: longitudine 15°

53'

29"

Est

C) latitudine

39°

32'

03"

Nord; longitudine 15°

54'

15"

Est

D) latitudine

39°

32'

17

Nord: longitudine 15°

54'

21"

Est

AREA 8: SCOGLIO DELLA REGINA (Comprende tratti di mare ricadenti in Zona B) LA LONGITUDINE G RIFERITA A GREENWICH

Zona B di riserva generale corrispondente ad una zona di salvaguardia a tutela e protezione di un tratto di mare delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia (8) allegata al presente emendamento:

A) latitudine

39°

28'40"

Nord: longitudine 15°

57’

38"

Est

B) latitudine

39°

28" 30"

Nord: longitudine 15°

57'

06"

Est

C) latitudine

39°

27' 44"

Nord: longitudine 15°

57’

53"

Est

D) latitudine

39°

28' 09"

Nord: longitudine 15° 58'  19"

Est

I confini della riserva e le aree A - B - C saranno indicati a terra da apposite tabelle ed in mare da boe e gavitelli.

Art. 4
(Norme di salvaguardia)

          1. Nell'Area Marina Protetta Regionale è vietata ogni attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche ambientali oggetto della protezione di cui alla presente legge.
            2.  In particolare:

nella zona A) di Riserva integrale sono vietate:

- la balneazione;
- la navigazione, l'accesso, l'approdo e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente Gestore per motivi di servizio, di ricerca scientifica. attività di educazione ambientale e visite guidate secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5 della presente legge;
- la sosta in mare dal tramonto all'alba:
- la pesca, sia professionale che sportiva. con qualunque mezzo esercitata, nonché
la raccolta di reperti di qualsiasi tipo e le immersioni subacquee con autorespiratore;

nella zona B) di Riserva generale sono vietate:

- le attività di pesca sportiva e professionale, e di raccolta di ogni tipo di reperto;
- la navigazione, l'accesso e l'approdo di natanti di ogni genere, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente Gestore per motivi di servizio. di ricerca scientifica. attività di educazione ambientale e visite guidate secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5 della presente legge;
- la sosta in mare dal tramonto all'alba.
Saranno
altresì consentite le attività di balneazione e. previa autorizzazione dell'Ente Gestore. la fotografia subacquea e le immersioni subacquee con autorespiratore;

nella zona C) di Riserva parziale sono vietate:

- le attività di pesca sportiva e professionale esercitate con modalità e sistemi diversi da quelli appresso indicati;
- la raccolta di organismi marini di interesse alimentare quale ricci e molluschi. senza autorizzazione dell'Ente Gestore. 

In tale zona è altresì consentita:

- la balneazione, la navigazione con imbarcazioni a remi o a motore, con natanti a vela e a pedali;
- la navigazione a motore per navi e natanti adibiti ai controlli, al servizio e visite guidate;
- l'attività di pesca professionale con reti da posta e la pesca sportiva con lenze da riva e da imbarcazioni, escluso l'uso di palamiti.
            3.  Ai margini della zona C) di Riserva parziale saranno effettuati interventi di protezione ed incremento delle risorse ittiche, anche mediante eventuali immissione di strutture artificiali, da realizzarsi in aree opportunamente individuate sulla base di specifiche indagini scientifiche.
          4. L'Ente gestore può istituire, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.
            5.  In tutta l'Area Marina Protetta restano comunque in vigore gli ulteriori vincoli già previsti dalla vigente normativa.

Art. 5
(Gestione dell'Area Marina Protetta)

           1.  L'Amministrazione Provinciale di Cosenza provvederà alla gestione dell'Area Marina Protetta " PARCO MARINO RIVIERA DEI CEDRI ".
            2.   L'Ente Provincia entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge redisporrà lo Statuto ed i Regolamenti attuativi concernenti le norme di salvaguardia e la gestione dell'Area Marina Protetta.

Art. 6
(Aree contigue)

          1. Le aree ricadenti nei bacini del torrente BAGNI e del fiume NOCE - contigue all'Area Marina Protetta - saranno oggetto di tutela e protezione ambientale per la fruizione pubblica e per la salvaguardia dell'ambiente marino e terrestre.

Art. 7
(Controllo e vigilanza)

            1.  Il controllo e la vigilanza sull'Area Marina Protetta, il perseguimento delle violazioni delle norme di cui alla presente Legge ed alla normativa vigente. nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della Legge N. 979 del 31 Dicembre 1982 ed art. 30 della Legge N. 394 del 6 Dicembre 1991. sono affidate alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e suoi uffici periferici. nonché alle altre forze di polizia degli Enti Locali eventualmente delegate al controllo ed alla vigilanza.

Art. 8
(Norma finanziaria)

            1.  In sede di prima applicazione della presente legge e per l'avvio dell'Area Marina Protetta Regionale. agli oneri finanziari determinati in 230.000.00 Euro per l'anno 2004 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo ____________.
            2.  Per gli anni successivi. a partire dall'esercizio finanziario 2005 alla spesa annua presunta di circa 70.000,00 Euro si provvederà con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 9
(Entrata in vigore)

          1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
            2.  E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.