Progetto di legge n. 56
MISURE DIRETTE A FAVORIRE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
INCENTIVI AI COMUNI PER AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

RELAZIONE

II problema della disoccupazione costituisce la prima, vera, grande emergenza della Calabria, avendo raggiunto livelli preoccupanti che la classe dirigente regionale non può ulteriormente disattendere.

In un quadro allarmante di tensione sociale che rischia di esplodere (la recente, sconcertante vicenda dei lavoratori LSU-LPU è un esempio eclatante) l'Ente Regione ha il dovere di assumere la questione lavoro come priorità assoluta della propria azione di governo, di mettere in campo un proprio livello di responsabilità che dia l'avvio a politiche capaci di aggredire gradualmente il fenomeno mediante meccanismi incentivanti che, superando la logica di un fondo perduto non più sostenibile, realizzino le condizioni per favorire gli investimenti all'interno di un'organicità tra tutti i soggetti, forze politiche, parti sociali e imprenditoria, ognuno portatore di una missione non surrogabile.

L'allegato progetto di legge presume di dover individuare nella Regione l'Ente che deve iniziare a dare una propria risposta concreta, autonoma, abbandonando finalmente il lamento quotidiano, spesso demagogico, che produce solo gargarismi.

La proposta legislativa si compone di 3 Titoli e di 19 articoli:

- l'articolo 1 specifica le finalità che sono quelle di favorire una ripresa economica ed occupazionale attraverso un programma triennale di interventi straordinari di politica attiva dei lavoro;

- l'articolo 2 traccia sommariamente le linee di intervento ipotizzando uno stanziamento complessivo di 50 miliardi destinati in parte (15 miliardi) alla creazione di incentivi per l'assunzione di nuovi soggetti da parte delle Aziende, in parte (30 miliardi) diretti a favorire interventi di costruzione, ampliamenti, ristrutturazioni di fabbricati necessari per intraprendere, per spese di impianti ed attrezzature, ed infine una quota ulteriore (5 miliardi) a favore di Comuni per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi;

- l'articolo 3 dei Titolo I individua i soggetti beneficiari di incentivi per nuove assunzioni relative ad un'ampia gamma di categorie analiticamente indicate;

- l'articolo 4 stabilisce le misure del contributo per ogni unità avviata al lavoro diversificandone l'importo da 9 a 12 milioni annui a seconda della categoria interessata;

- gli articoli 5 e 6 si occupano delle modalità operative attraverso cui si avviano le richieste di finanziamento, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni che riguardano un primo triennio;

- l'articolo 7 affida ad un Comitato di attuazione rappresentativo della Regione, dell'Assindustria regionale e delle OO.SS. il compito di esaminare le richieste, di predisporre per la Giunta regionale il programma di intervento, di monitorare, infine, l'andamento delle iniziative curando di relazionare semestralmente.

II Titolo II si occupa degli interventi per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, per spese di impianto ed attrezzature a favore di Aziende industriali, artigianali, imprese di servizio nei settori dell'ambiente e del turismo a condizione che venga aumentata la base occupazionale.

Le agevolazioni previste consistono nella erogazione di contributi fino a 300 milioni da rimborsare a tasso zero in rate annuali costanti non superiori a quindici.

L'articolo 9 specifica in dettaglio le spese finanziabili, mentre l'articolo 10 si occupa delle modalità attuative per usufruire delle agevolazioni che vengono erogate dalla Finanziaria Calabrese che é chiamata a deliberare la concessione dei benefici previa acquisizione del parere di un Nucleo di Valutazione, previsto all'articolo 12, composto dal Direttore del Dipartimento regionale, da tre esperti indicati da Assindustria regionale, e da 1 rappresentante delle OO.SS. più rappresentative.

L'articolo 11 precisa le modalità delle erogazioni che avvengono con gradualità nelle varie fasi dell'attuazione dell'investimento previa presentazione, a garanzia, di idonea e congrua documentazione.

L'articolo 13 prevede l'affidamento ad una Società, da individuare mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica, di compiti di verifica e di monitoraggio di tutte le iniziative ammesse ai benefici con obbligo di relazionare alla Giunta regionale che annualmente é chiamata a darne ampia informativa al Consiglio regionale.

II Titolo III, infine, riguarda la concessione di contributi ai Comuni in conto interessi in una misura pari al tasso praticato dalla Cassa DD.PP. per favorire l'acquisizione, tramite esproprio, di aree da destinare ad insediamenti produttivi, nonché per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni primarie per attrezzare le aree espropriate da cedere, poi, previa convenzione, alle Aziende interessate ad insediare le proprie attività imprenditoriali.

Gli articoli 14, 15 e 16 specificano gli adempimenti a carico dei Comuni per usufruire dei benefici in questione.

L'articolo 17 riguarda, come norma transitoria, la prima applicazione dei contenuti della legge, mentre l'articolo 18 riguarda le norme per la copertura finanziaria.

La previsione di almeno 50 miliardi potrebbe a prima vista sembrare una velleitaria provocazione di una parte minoritaria del Consiglio regionale che agita in maniera demagogica soluzioni cui il bilancio regionale non sarebbe in grado di fare fronte a causa della scure nazionale sui trasferimenti.

Occorre, invece, dire che basterebbe una coraggiosa contrazione delle spese inutili per recuperare all'interno dei 1.300 miliardi del bilancio liberi da vincoli di destinazione, e non solo tra questi, i 50 miliardi che costituiscono solo un modesto segnale di attenzione da parte di una Regione che vuole finalmente dare avvio ad un processo visibile di cambiamento. 

Reggio Calabria, Gennaio 2001

II Consigliere regionale

          Antonio Borrello

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze dirette a realizzare la piena occupazione dei lavoratori ed al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nel proprio territorio, attua, con la presente legge, un programma di interventi straordinari di politica attiva del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono diretti al mantenimento del livello occupazionale esistente ed alla creazione di nuova occupazione.

Art. 2

Programma dell'intervento

1. Con la presente legge la Regione Calabria interviene con un programma a sostegno nelle piccole e medie imprese, istituendo un fondo di 50 miliardi di lire.

2. II programma di cui al comma precedente sarà attuato mediante:

- la creazione di incentivi diretti all'assunzione di nuovi soggetti con uno stanziamento di 15 miliardi di lire per l'anno 2001;

- il finanziamento di investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, al recupero ed alla ristrutturazione di fabbricati e aree industriali artigianali, spese di impianto e per attrezzature, con uno stanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001;

- la concessione ai Comuni di contributi poliennali costanti a totale copertura degli oneri per la contrazione di mutui con la cassa DD.PP. ai fini dell'acquisizione, tramite esproprio, di aree da destinare ad insediamenti produttivi con uno stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001.

3. Le misure di cui ai primi due punti del comma precedente non sono cumulabili tra loro.

TITOLO I

Incentivi per nuove assunzioni

 Art. 3

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, le piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi nei settori dell'ambiente e dei turismo localizzate nel territorio della Regione Calabria, che incrementino, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, la base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Possono inoltre beneficiare di contributi di cui al presente titolo anche le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano beneficiato di altri contributi comunitari, nazionali o regionali.

3. Per base occupazionale si intende il valore medio degli occupati nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta di cui al successivo art. 5 cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro.

4. L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 dei Codice civile o facenti capo, anche per interposta, allo stesso soggetto.

I neo-assunti devono appartenere alle seguenti categorie:

- disoccupati e soggetti in certa di prima occupazione, iscritti da almeno sei mesi nelle liste di collocamento dei Comuni calabresi, in età compresa tra i 16 e i 50 anni;

- lavoratori in età uguale o superiore a 35 anni, in trattamento di integrazione salariale da almeno 12 mesi o da almeno 24 mesi se ammessi a rotazione, nonché lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n° 223 e successive;

- ex detenuti, ovvero detenuti ammessi alla prestazione di lavoro esterno nonché minori sottoposti a provvedimenti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria minorile collocati al lavoro, per tutti i casi, su richiesta nominativa dei datore;

- ex tossicodipendenti che abbiano in corso, ovvero già svolto, programmi terapeutici, di recupero socio-lavorativo, di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309.

5. Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. Sono incluse nel novero dei beneficiari tutte le piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi nei settori dell'ambiente e del turismo con sede legale nel territorio della Calabria.

Art. 4

Misura del contributo

1. I soggetti, la cui richiesta sia stata accolta secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, riceveranno, per un triennio, ad integrazione del costo sostenuto per ogni unità lavorativa costituente incremento occupazione ai sensi del precedente art. 3, un contributo annuale.

2. la misura del contributo annuale é determinata, in funzione della categoria di appartenenza dei lavoratori costituenti incremento occupazionale, come di seguito:

- 9 milioni di lire nel caso in cui (e assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al primo punto del 7° comma del precedente articolo 3;

- 10 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al secondo punto del 7° comma del precedente art. 3:

- 12 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al terzo e al quarto punto del 7° comma del precedente articolo 3.

3. L'ammontare complessivo del contributo non può superare la somma di 100 milioni in tre anni per ogni singolo o piccola media impresa beneficiaria.

Art. 5

Modalità attuative

1. Le aziende interessate ad assumere nuovi soggetti, dovranno inoltrare alla Regione Calabria, Assessorato all'Industria, apposita domanda corredata da un progetto di intervento contenente:

a) gli obiettivi produttivi da realizzare;

b) le previsioni di redditività ed economicità di gestione;

c) il numero e la qualifica dei dipendenti già occupati e di quelli che si prevede di occupare:

d) il piano finanziario ed il conto economico previsionale per i primi 3 anni di attuazione del progetto.

2. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la Regione comunicherà, tramite raccomandata A.R., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.

3. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dei presente titolo sarà vagliata dei Comitato di attuazione di cui al successivo art. 7.

4. II Comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il Comitato di attuazione dovrà esprimere il parere di ammissibilità sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale per l'approvazione secondo le modalità di cui all'art. 7.

6. Entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste corredate dei parere del Comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entità dei contributi concessi a ciascuna impresa beneficiarla.

7. Al termine di ciascun anno, l'impresa beneficiaria dovrà inviare all'Assessorato Regionale all'Industria una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, del legale rappresentante o dal titolare attestante il numero di unità lavorative costituenti l'incremento occupazionale come definito dall'art. 3 della presente legge. Alla dichiarazione dovranno essere allegati un elenco nominativo dei dipendenti con separata evidenziazione di coloro che hanno costituito l'incremento occupazionale distinti per categoria di appartenenza, copie delle quietanze di versamento delle ritenute IRPEF operate al personale dipendente, nonché una dichiarazione, rilasciata dai competenti Uffici previdenziali, attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti nell'anno oggetto delle provvidenze.

Art. 6

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al precedente art. 5, la Regione provvederà alla erogazione dei contributo annuale.

2. Nei casi in cui le assunzioni delle categorie di soggetti elencate nell'articolo 3 siano disposte con contratto di lavoro a tempo parziale, l'entità del contributo sarà ridotta in proporzione alla durata dei tempo di lavoro.

3. L'entità del contributo sarà altresì proporzionalmente ridotta nel caso di rapporto di durata inferiore all'anno solare.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, nel corso del triennio oggetto di contribuzione, l'incremento occupazionale di cui all'articolo 3 venisse meno, ferma restando l'applicazione del comma precedente, l'impresa perderà il diritto alla percezione del contributo.

Art. 7

Comitato di attuazione

1. Presso l'Assessorato Regionale all'Industria é costituito il Comitato di attuazione. II comitato dura in carica per il triennio di attuazione della legge. Il Comitato é nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, ed é composto da un Dirigente regionale che lo presiede e da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, segnalati dal l'Assindustria regionale e da 1 rappresentante delle OO.SS. maggiormente rappresentate.

2. Partecipa ai lavori del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di segreteria, un funzionario dell'Assessorato all'Industria, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dall'Assessore competente.

3. Le modalità operative dei Comitato e il compenso per i componenti esterni saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del Comitato stesso.

4. II Comitato esamina le richieste di contributo e, ogni quindici giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento, contenente l'elenco delle richieste esaminate e ritenute idonee, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative.

5. Unitamente al programma di cui al precedente comma, il Comitato trasmetterà alla Giunta regionale l'elenco delle richieste esaminate e non ritenute idonee e le relative motivazioni.

6. Nel corso dell'emme delle richieste, il Comitato può richiedere ci soggetti interessati l'integrazione di documenti ritenuti utili ci fini istruttori che devono pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Per particolari problematiche il Comitato può avvalersi della collaborazione di funzionari dei Servizi regionali competenti per la specifica materia.

8. Le eventuali richieste adeguate e riproposte costituiscono nuove richieste.

9. Il Comitato si occuperà di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento dell'iniziativa relazionando all'Assessore all'Industria.

TITOLO II

CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI E AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Art. 8

Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente Titolo le piccole e medie imprese industriali, artigiane commerciali e di servizi nei settori dell'ambiente e del turismo localizzate nel territorio della Regione Calabria ci sensi di quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 3, che incrementino la base occupazionale determinata secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3. Nel caso di interventi di ristrutturazione di immobili, l'investimento deve essere finalizzato ad un mutamento fondamentale nel prodotto o nel processo produttivo.

2. Possono altresì beneficiare del contributo i consorzi e le società consortili, costituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 21 maggio 1981 n° 240, dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985 n° 443 , o del I' art. 27 della legge 5 ottobre 1991 n° 317, localizzati nel territorio della Regione Calabria, a condizione che dimostrino di possedere un capitale integralmente sottoscritto superiore a 100 milioni di lire ed un numero di soci non inferiore a cinque. Inoltre, i suddetti consorzi o società consortili, per beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, dovranno predisporre, entro dieci mesi dalla data di approvazione della richiesta di cui al primo comma del successivo art. 10, un piano, sottoscritto da tutti i soci, dal quale risultino l'avvenuta assegnazione degli immobili da costruire, ampliare o recuperare e ristrutturare, l'indicazione degli assegnatari e l'atto di impegno da parte di questi ad utilizzare l'immobile a realizzazione avvenuta, le modalità di assegnazione e i corrispettivi per l'utilizzo, le attività produttive o di servizio che si andranno ad esercitare in ciascun immobile assegnato, i servizi che verranno resi ai consorziati e la dimostrazione della convenienza economica e finanziaria dell'iniziativa per i consorziati, nonché t'impatto in termini occupazionali.

3. Ai beneficiari di cui al secondo comma del presente articolo, non potrà comunque essere destinata una quota superiore al 35% dello stanziamento complessivo di 30 miliardi di cui al secondo punto del secondo comma dell'art. 2.

 Art. 9

Misura del contributo

1. L'intervento finanziario della Regione consiste nella erogazione di contributi in conto capitale nella misura non superiore a 300 milioni, da rimborsare a tasso zero in rate costanti non superiori a quindici.

2: Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente la Giunta Regionale é autorizzata a costituire presso la FINCALABRA Spa un fondo speciale di rotazione di lire 30 miliardi, alimentato con fondi del bilancio regionale da destinare per le attività di cui al presente Titolo II della presente legge regionale.

3. Sono finanziabili le spese di impianto per attrezzature, le spese di progettazione quelle per la costruzione, l'ampliamento, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati o aree industriali o artigianali quali:

- indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno;

- capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento idrico, elettrico, condizionamento ecc.);

- fabbricato per uffici e servizi;

- corpi di fabbrica accessori e per servizi generali (tettoie, cabine elettriche ecc.);

- formazione di strade e piazzali interni nell'area industriale;

- recinzione area;

- attrezzature cabina elettrica;

- basamenti per macchinari;

- pozzi idrici;

- impianti antinquinamento.

4. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le spese per l'acquisto del suolo aziendale, nonché, nei caso di interventi di recupero e ristrutturazione, le spese per l'acquisto dell'immobile industriale o artigianale preesistente.

5. Le esclusioni di cui al comma precedente non operano nei confronti dei consorzi e delle società consortili di cui al secondo piccole imprese industriali con meno di quindici dipendenti, a condizione che l'acquisto riguardi immobili per la realizzazione o l'acquisto dei quali, nei precedenti otto anni, non siano stati erogati, ad alcun beneficiario, contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi natura regionali, statali o comunitari. Resta comunque stabilito il limite massimo di contributo, pari a 300 milioni di lire, di cui al primo comma del presente articolo.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali e comunitarie conseguibili allo stesso titolo.

Art. 10

Modalità attuative

 

1. I soggetti interessati a fruire delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9 dovranno inoltrare contestuale richiesta di contributo alla Regione Calabria ed alla FINCALABRA Spa.

2. Alla domanda, che deve indicare .il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste, deve essere allegato un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione. II progetto deve indicare, in particolare:

a) gli obiettivi produttivi da realizzare;

b) la previsione di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività suffragata da eventuali ricerche di mercato;

c) il numero e la qualifica dei lavoratori dipendenti eventualmente già occupati e di quelli che si prevede di occupare;

d) l'attività di formazione professionale eventualmente richiesta ai fini dell'attuazione del progetto;

e) il piano finanziario ed il conto economico previsionali per i primi tre anni di attuazione del progetto.

3. Al progetto deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver ricevuto altro contributo comunitario, nazionale o regionale per il medesimo progetto per il quale si presenta domanda di contributo, ovvero di avere ricevuto o richiesto altro contributo comunitario, nazionale o regionale con specificazione dell'importo ricevuto o richiesto.

4. La FINCALABRA Spa, provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione contenente la valutazione economico/finanziaria del progetto e delle imprese richiedenti.

5. II nucleo di valutazione, di cui al successivo articolo, acquisita la relazione di FINCALABRA Spa di cui al precedente quarto comma e previa verifica delle rispondenze delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge nonché della compatibilità del progetto con le finalità di cui all'articolo 1, si esprime sulla finanziabilità dell'iniziativa proposta e provvede alla individuazione, attraverso apposita graduatoria, dei progetti da ammettere alle agevolazioni.

6. La FZNCALABRA Spa acquista la documentazione del Nucleo di valutazione, delibera nei successivi 30 giorni, il provvedimento di concessione dei benefici che deve essere notificato all'Impresa richiedente ed all'Assessorato Regionale all'Industria.

7. II provvedimento di concessione deve indicare:

- le modalità di restituzione;

- la incompatibilità con altre agevolazioni pubbliche regionali, nazionali e comunitarie;

- i tempi di esecuzione dei progetti che non possono superare i 12 mesi dalla data di notifica della concessione;

- le modalità di controllo;

- i motivi di decadenza dei benefici concessi.

 Art. 11

Modalità di erogazione degli incentivi

1. L'erogazione dei contributi deliberati avverrà con le seguenti modalità:

- quanto al 30% del contributo con l'atto deliberativo di ammissione al beneficio, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

- quanto ad un ulteriore 30% del contributo ad avvenuta realizzazione del 40% dell'investimento e previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

- quanto al residuo 40 % del contributo ad avvenuta ultimazione dei l'investimento.

2. L'erogazione dei contributi secondo le percentuali di cui al precedente comma avverrà, entro 20 giorni dalla presentazione di idonea documentazione da parte delle imprese o dei soggetti beneficiari.

3. Per idonea documentazione si intende quanto segue:

- ai fini dell'ottenimento dell'acconto pari al 30% del contributo, all'acconto medesimo;

- al fine dell'ottenimento dell'ulteriore quota di contributo pari al 30%, lo stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori attestante l'avvenuta esecuzione della percentuale di opere pari al 40% dell'investimento;

- ai fini dell'ottenimento del saldo, una dichiarazione a firma del direttore dei lavori, attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento programmato nonché la conformità di tutte le opere eseguite alle disposizioni vigenti.

4. A pena di decadenza dai benefici di cui al presente titolo, con conseguente immediato obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi nella misura legale, gli immobili oggetto delle provvidenze non potranno essere alienati, né destinati ad utilizzi diversi da quelli dichiarati all'atto di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, prima del decorso del termine di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo non é valido per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 8 i quali potranno alienare il suolo aziendale solo in favore dei consorziati.

Art. 12

Nucleo di valutazione

1. La Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvederà alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione, da insediare presso l'Assessorato Regionale all'Industria, e che dovrà essere composto:

- Direttore generale del Dipartimento che lo presiede;

- Tre esperti esterni all'amministrazione segnalati dall'Assindustria Regionale;

- Un rappresentante delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. II Nucleo di valutazione si avvale di una segreteria tecnica composta da almeno 4 dipendenti coordinati da un funzionario designato dall'Assessore all'Industria che partecipa ai lavori del Nucleo in qualità di Segretario.

3. La Giunta Regionale con la delibera di nomina disciplinerà le, modalità operative del Nucleo e il compenso per i componenti esterni.

Articola 13

Monitoraggio

1. Durante il periodo di erogazione dei contributi di cui ai titoli I e II della presente legge, la Regione provvederà a far monitorare da società esperta nel settore, le imprese per verificare i risultati delle iniziative ammesse alle agevolazioni.

2. L'incarico alla società di monitoraggio di cui al comma precedente verrà affidato mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La Società di monitoraggio é tenuta a verificare:

- la corrispondenza di quanto dichiarato in sede di richiesta delle agevolazioni con la documentazione presente presso l'Azienda;

- l'effettivo utilizzo dei fondi per gli scopi previsti dalla presente legge.

4. L'attività e l'esito del monitoraggio saranno oggetto di apposita, dettagliata relazione alla Giunta Regionale che, oltre agli eventuali interventi anche di tipo repressivo in presenza di inadempienze, é tenuta a dare ampia informativa al Consiglio regionale con cadenza annuale.

TITOLO III

INCENTIVI PER ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 14

Beneficiari

1. I Comuni, provvisti di strumenti urbanistici che prevedano l'insediamento di attività produttive, possono beneficiare di contributi costanti poliennali a totale copertura degli oneri derivanti dalla contrazione di mutui con la Cassa DD. e PP. da destinare:

- all'acquisizione, tramite espropri, delle aree compresi nei Piani per gli Insediamenti Produttivi;

- alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per l'attrezzatura delle aree espropriate, come definite dall'articolo 4 della Legge 22 Ottobre 1971 n° 865 e successive modificazioni.

2. I Comuni provvederanno a cedere a titolo oneroso le aree espropriate previa stipula di apposita convenzione che, oltre agli elementi di cui alla legge 22 Ottobre 1971 n° 865 e successive modificazioni, deve espressamente prevedere la risoluzione dell'atto di cessione nel caso di destinazione delle aree per uso diverso da quello fissato.

Art. 15

Misura dei contributi

1. I contributi poliennali di cui al precedente articolo 14 sono stabiliti nella misura pari al saggio praticato dalla Cassa DD. e PP. per gli investimenti destinati agli Enti Locali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e per tutta la durata dell'ammortamento.

Articolo 16

Modalità attuative

1. I Comuni che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al Titolo III della presente legge sono tenuti a proporre regolare istanza alla Giunta Regionale, Assessorato all'Industria, entro il termine perentorio del 31 Dicembre di ogni anno curando di allegare:

1) Copia autentica della deliberazione dell'Organo competente dalla quale si evince:

- per l'acquisizione delle aree: la superficie da espropriare; la natura agraria della stessa; l'entità della indennità da pagare sulla base di tabelle UTE di cui all'articolo 16 della Legge 22 Ottobre 1971 n° 865; l'entità delle spese generali;­

- per le opere di urbanizzazione: le opere da realizzare in rapporto all'attrezzatura delle aree di cui al punto precedente; gli oneri per progettazione, direzione lavori e collaudo;

2) Copia autentica dell'estratto dello strumento urbanistico con l'esatta localizzazione delle aree e delle opere da realizzare;

3) Copia dell'adesione di massima della Cassa DD. e PP..

2. La Giunta regionale nei successivi 60 giorni delibera il piano di riparto dei beneficiari e lo trasmette alla commissione permanente competente che é tenuta ad esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali esso si intende acquisito favorevolmente.

 

Articolo 17

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 18

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in Lire 50 miliardi si provvede mediante imputazione ad apposito capitolo da istituire nel Bilancio di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003.

 

Art. 19

Dichiarazione di urgenza

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.