Progetto di legge n. 558

ISTITUZIONE DI ELEZIONI PRIMARIE PER LA DESIGNAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

 RELAZIONE

La forma di governo presidenzialista - elezione diretta del Presidente della Regione­ scelta con il nuovo Statuto induce, come logica conseguenza, l'esigenza di disporre di uno strumento legislativo che porti alla individuazione dei candidati alla Presidenza della Regione.
Sarebbe una contraddizione in termini l'idea che alla elezione diretta del Capo dell'Esecutivo non si faccia corrispondere un meccanismo quale "le elezioni primarie" per consentire al cittadino elettore di esprimere democraticamente il proprio gradimento "a priori" attraverso un vaglio il più ampio e partecipato possibile.
E' più che plausibile consegnare ai cittadini la decisione ultima sulle candidature , sottraendola a trattative estenuanti, alle ingerenze del livello nazionale, al gioco manovrato delle indiscrezioni giornalistiche, visto che poi sono loro stessi a dover eleggere il Presidente.
Le primarie porterebbero alla luce del sole le persone con i loro progetti programmatici e di governo, eviterebbero gli infiniti patteggiamenti tra pochi interlocutori, aiuterebbero un processo strettamente legato al Presidenzialismo. I tempi per la introduzione delle primarie nella legislazione regionale calabrese sono anche maturi non essendo più vissute come un fastidio, come idee velleitarie usate strumentalmente per contrapporre una presunta volontà di partecipazione dei cittadini; nel dibattito quotidiano esse hanno ormai assunto un ruolo centrale. L'allegata proposta di legge regionale , imponendo lo strumento delle primarie a tutte le forze politiche che intendono presentare candidati alla Presidenza della Regione, definisce le procedure di indizione delle stesse, le modalità di partecipazione, le norme per la presentazione delle candidature, il luogo di svolgimento e per quanto concerne la modalità di voto, lo spoglio e la proclamazione richiama le norme per la elezione del consiglio regionale. L'auspicio è che il Consiglio regionale voglia celermente e con l'urgenza del caso procedere all'approvazione di una legge che resta aperta al contributo di tutti i gruppi presenti in assemblea.

Articolo 1
Principi

          1. Nelle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione possono essere presentate liste nel collegio regionale esclusivamente dai Partiti o Gruppi politici che abbiano partecipato alle elezioni primarie disciplinate dalla presente legge.
          2. Tali liste devono avere come candidati alla Presidenza i più votati nelle rispettive graduatorie a conclusione delle elezioni primarie.
          3. I candidati nelle elezioni primarie non possono essere candidati in liste diverse da quella per la quale si sono proposti nelle primarie.

Articolo 2
Indizione delle primarie

         1. Le elezioni primarie sono indette con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul BUR non prima di 210 giorni ed entro i 180 giorni antecedenti la scadenza della legislatura in corso e lo svolgimento dovrà avvenire l'ultima domenica del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto.

Articolo 3
Uffici elettorali

          1. Entro tre mesi successivi alla pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 2 si costituisce presso la Corte di Appello di Catanzaro l'Ufficio elettorale regionale per le primarie, al quale compete l'esame e l'ammissione delle candidature dei partecipanti, la ricezione dei risultati dello spoglio e la proclamazione dei risultati.
               2.    Entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2 in ogni comune è costituito l'Ufficio elettorale comunale per le primarie.
          3. All'Ufficio elettorale regionale e agli Uffici elettorali comunali si applicano le norme sulla composizione, il funzionamento e le spese previste per i medesimi uffici in occasione dell'elezione dei Consiglio regionale.

Articolo 4
Deposito dei
contrassegni

          1. Entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 2 i Partiti o Gruppi politici che intendono presentare, anche congiuntamente, una lista nel collegio regionale devono dichiarare per iscritto detta volontà e depositare contestualmente il contrassegno che contraddistingue la lista presso l'Ufficio Elettorale regionale per le primarie.
          2. Per il deposito, accettazione e designazione dei rappresentanti dei Partiti e gruppi che hanno depositati il contrassegno si applicano le norme previste per la elezione del Consiglio regionale.

Articolo 5
Candidature

          1. Può candidarsi alle elezioni primarie qualunque cittadino, iscritto nelle liste elettorali di un comune della Calabria, che ne faccia richiesta scritta all'Ufficio Elettorale regionale per le primarie entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione dei decreto di cui al precedente articolo 2, indicando in quale tra le liste i cui contrassegni sono stati validamente depositati ai sensi del precedente articolo 4 intende candidarsi.
          2. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno del 3 % dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Calabria alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni primarie e deve essere accompagnata dal versamento in contanti di Euro 20.000,00 a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie.

Articolo 6
Schede per votazione ed espressione di voto

            1.  Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dal sorteggio, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati depositati ai sensi del precedente articolo 4, il contrassegno affiancato sulla destra da una riga, sulla quale l'elettore scrive il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati della lista distinta da tale contrassegno.
          2. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per due candidati o per un nominativo che non sia compreso tra i candidati della lista il cui contrassegno è riprodotto a fianco della riga sulla quale tale nominativo è stato scritto.

Articolo 7
Elettorato attivo

            1.   Hanno diritto di voto nelle elezioni primarie tutti i cittadini che alla data delle elezioni siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Calabria.
           2.  Per esercitare tale diritto gli elettori si presentano nel seggio elettorale loro assegnato muniti di un valido documento di riconoscimento.

 Articolo 8
Operazioni
di voto e di scrutinio

          1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 22.00 del giorno fissato per le elezioni primarie e sono immediatamente seguite dalle operazioni di scrutinio.
               2.   Si applicano in quanto compatibili le operazioni di voto e di scrutinio previste dalle leggi sulla elezione del consiglio regionale.

Articolo 9
Proclamazione

            1.  Ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli Uffici elettorali comunali, l'Ufficio elettorale regionale per le primarie determina, per ciascuna lista la somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni elettorali comunali e la graduatoria dei candidati. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Articolo 10
Norma transitoria

          1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini di cui al precedente articolo 2 sono rispettivamente fissati in 180 e 120 giorni.

Articolo 11
Norma finanziaria

               1.   Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi del bilancio del consiglio regionale.

Articolo 12
Dichiarazione di urgenza

               1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.