Progetto di legge n. 521

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2003, N. 5 RECANTE: “NORME PER IL SOLLIEVO DELLA EMERGENZA SOCIALE A FAVORE DEI CALABRESI IN ARGENTINA”

ART. 1

All'art. 3, le parole "importo annuo pari ad Euro 3.500,00" con le parole "importo annuo pari ad Euro 1.600,00".

ART. 2

L' art. 5, comma 2, è così sostituito:
2. Per accedere alle provvidenze economiche di cui all'art. 4 è necessario:
a) avere un'età non inferiore a 65 anni, essere nati in Italia, e aver mantenuto la cittadinanza italiana, e non essere in possesso di mezzi economici sufficienti a soddisfare i bisogni minimi indispensabili, né essere titolari di reddito da pensione e di altro beneficio assistenziale pubblico o privato tale da consentire il superamento della soglia di povertà di cui al precedente articolo 3;
b) essere affetti da inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, regolarmente riconosciuto dalla competente autorità di sicurezza sociale o, in mancanza, dall'Ente preposto in Italia e che non comporti benefici economici tali da consentire un reddito annuo superiore a quello indicato nel precedente art. 3.

ART. 3

All'art. 9, 1° comma, le parole "attraverso la istituzione di" sono sostituite dalle parole "attraverso la stipula di una convenzione con".
All'art. 9, 3° comma, dopo le parole "stipula apposita convenzione", inserire la parola "anche" e sostituire le parole "Calabro-Argentini" con le parole "Italo-Argentini".