Progetto di legge n. 486

MISURE DIRETTE A FAVORIRE L'ISTITUZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DI "ROCCA DIRUTA" O "ROCCA ANGITOLA" IN TERRITORIO DI MAIERATO (VV)

RELAZIONE

Nell'anno 2002, l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e con l'Amministrazione Comunale di Maierato ha promosso, in seno alle attività di ricerca e didattica dell'insegnamento di Restauro Architettonico , uno stage nell'area del Castello di Rocca Angitola.
Le notevoli potenzialità dell'intera area archeologico-monumentale, sia didattiche che di ricerca, e la qualità delle informazioni che è stato possibile acquisire, hanno spinto ad organizzare una nuova campagna di indagini, che è stata condotta nell'autunno del 2003, ed a cui hanno partecipato studenti delle Università di Reggio Calabria, Napoli, Agrigento. L'insieme delle strutture murarie, ed i numerosi reperti portati alla luce, evidenziano la straordinaria ricchezza di questo insediamento posto a controllo dell'Istmo di Catanzaro, del Golfo di Lamezia, e dell'importante via di comunicazione (l'antica via Popilia) che consentiva i collegamenti tra nord e sud della regione, ed il cui tracciato attraversava, a poche centinaia di metri dalla Rocca, la zona oggi nota come Piano degli Scrisi.
Si tratta dunque di un villaggio, o meglio di una città morta, che offre notevoli possibilità non solo di indagine storico-archeologica ma anche di promozione turistica, proprio perché vi si trovano associati la monumentalità delle strutture, la ricchezza del deposito archeologico, e la collocazione all'interno di un paesaggio di straordinaria bellezza, impreziosito dalla presenza del lago Angitola.
Sottolineano l'importanza dell'antico villaggio abbandonato di origine medievale, i dati storici che qui di seguito, in sintesi, riportiamo.

Cenni storici

Rocca Angitola, ricordata dagli abitanti della zona come "La Rocca e indicata nelle carte topografiche col toponimo "La Rocca Diruta", si trova non lontano dalla foce del fiume Angitola, presso il limite meridionale della piana lametina.
I resti medievali della rocca fortificata e dei suo relativo abitato giacciono semisepolti su di un colle, posto a quota 250 metri s.l.m, affacciato sul moderno e omonimo lago artificiale. Nel ricco territorio circostante, in passato, sono state portate alla luce vestigia di varie epoche (monete, anfore, tombe), che testimoniano una certa continuità insediativa legata all'importanza strategica del sito nel corso dei secoli. Inoltre, la presenza del fiume (in antico, probabilmente, per buona parte navigabile) e la vicinanza al mare hanno favorito la frequentazione della zona fin dall'età preistorica, come indicano alcuni manufatti in selce e ossidiana rinvenuti nel corso della recente campagna di scavi.
Ma è in età bizantina (IX-X sec.) che il sito assume particolare importanza, con la fondazione, a controllo di un territorio inserito in un preciso contesto amministrativo e di difesa militare, di un kastron (cittadella fortificata) che prenderà il nome di Niceforo. L'edificazione di varie chiese (tre delle quali ancora esistenti - S. Nicola, S. Caterina, la Cattolica), contribuì in maniera significativa alla diffusione del rito greco.
Non è certo se la nascita dell'insediamento sia da riferire a Niceforo Foca il Vecchio, che nell'885-886 aveva riconquistato per l'impero d'Oriente i territori della Calabria occupati dai Saraceni, oppure al suo omonimo nipote Niceforo Hexakionites, imperatore dal 963 al 969, che si era impegnato, come governatore (magistros) dei temi unificati d'Italia e di Calabria, nella riorganizzazione amministrativa delle province italiane e nella loro difesa dagli islamici.
Si riportano di seguito alcuni documenti relativi a diversi momenti della vita di Rocca Angitola:
Con ordinanza del 12 novembre 1480 il re Ferdinando Il d'Aragona dispose che gli abitanti partecipassero alla prestazione gratuita del lavoro con la persona e con gli animali, oltre ad aver precedentemente imposto in tutto il Regno la tassa di un carlino a fuoco (famiglia), allo scopo di potenziare le fortezze già esistenti e di costituirne di nuove nelle zone più esposte.
Un documento del 25 aprile 1492 attesta che gli abitanti di Rocca Angitola chiedono di non essere più costretti a versare i tributi e offrire le prestazioni per l'ampliamento della torre angioina di Pizzo, che si intendeva trasformare in Castello. "Imprimis supplicano ad dicta Maestà acteso in queste guerre passate per la Majore parte perdero loro bestiame, et per la loro povertà non se ne hanno potuto recuperare,immodo che in tucta dicta baronia non se abastano ad cinquanta parichie de boj, et quilli so consumati per le continue fatiche, che so stati oppressati ala marrame de lo castello de lo Pizzo che per la majore parte in essa so consumati, et se consumano etiam le loro persone: se digne la predicta Maestà ordinare acteso dicto castello Horamai e complito non siano vexati più , ne cum boj ne cum persune andare in dicta marrane, et maxime che per idcta marrane non se hanno possuto fare victuagli, et da quactro anni in qua pateno grande fame. Placet Regie Majestati finito castro predicto." (TRINCHERA F., Codice Aragonese, III,Napoli 1874,pagg. 274-275; MARTORANO F., Chiese e castelli medievali in Calabria, Soveria Mannelli 1998).
Nel 1572 la Rocca è retta da un sindaco e due eletti, scelti dal popolo e confermati dal feudatario, il principe di Mileto.
Girolamo Marafioti verso la fine del '500 descrive la Rocca come "un luogo alto sopra un colle in aria non molto salutifera": evidentemente già da allora avevano cominciato a manifestarsi i segni della malaria, a causa delle acque stagnanti del fiume (MARAFIOTI G., Croniche et antichità di Calabria, Padova 1601, pp. 137-138). Il diffondersi della malattia e il conseguente spopolamento della Rocca possono facilmente dedursi dagli elenchi di fuochi:
1595: 221 famiglie;
1648: 211 famiglie;
1669: 109 famiglie -
Gli abitanti avevano iniziato il loro esodo rifugiandosi nei più salubri luoghi di Pizzo, Maierato, Francavilla e Filogaso.
1732: 156 famiglie;

 Ipotesi di valorizzazione del sito

Il termine "Parco archeologico" ricorre in un testo normativo, e precisamente nel decreto ministeriale 13 aprile 1993 che disciplina l'apertura al pubblico di monumenti, musei e strutture similari. Questo è però l'unico testo nel quale ufficialmente si nominano e si disciplinano i parchi archeologici, sia pure limitatamente agli orari di apertura, accomunandoli genericamente alle aree archeologiche (cioè quelle recintate e di proprietà demaniale nelle quali siano stati effettuati scavi) di ampia estensione e in cui i beni archeologici siano frammisti ad elementi naturali. Tuttavia nel citato decreto ministeriale il termine non indica un preciso strumento di fruizione culturale dotato di caratteristiche proprie.
Il parco archeologico è stato oggetto di una più precisa definizione nell'ambito del Piano Nazionale per l'Archeologia, anche se largamente insufficiente a soddisfare le esigenze di tutela e fruizione.
Lo strumento del parco archeologico non può che portare a rendere fruibile la zona archeologica secondo un piano di valorizzazione e proseguimento delle ricerche nel sito e nel territorio limitrofo.
Inoltre, sia per i caratteri morfologici che presenta - la vegetazione spontanea propria delle aree umide -, sia per la posizione, che permette di "abbracciare" tutto il lago Angitola, l'area oggetto della nostra analisi, risulta di grande interesse paesaggistico.
In sostanza, il parco verrà a costituirsi nella zona già individuata e soggetta a normativa in quanto di interesse ambientale e paesaggistico, con una specifica estensione alle potenzialità archeologiche e monumentali del sito.

Azioni previste

1 - Acquisizione dei terreni che interessano l'intera superficie della Rocca e del terreno su cui sorge la chiesa di Santa Caterina;
2 - Proseguimento delle indagini archeologiche e dello studio architettonico con la realizzazione di strutture logistiche di supporto (reversibili);
3 - Attività didattica (scavo, rilievo e restauro), con regolare rilascio di attestato di partecipazione per studenti di archeologia, architettura e conservazione provenienti dalle università italiane ed europee;
4 - Catalogazione e restauro dei reperti;
5 - Realizzazione di pannelli didattici in situ;
6 - Realizzazione di una mostra (a Maierato) con pannelli ed una prima esposizione deP reperti archeologici più significativi;
7 - Primi interventi di consolidamento delle strutture murarie e dei terreni (i dissesti che interessano la Fortificazione e l'insediamento di Rocca Angitola, sono dovuti in gran parte a cedimenti di fondazioni, all'instabilità del pendio, ed alla mancanza di continuità muraria nelle sezioni interessate e attraversate da lesioni);
8 - Realizzazione di rilievi topografici, archeologici e fotogrammetrici;
9 - Ricerche storiche;
10 - Realizzazione di percorsi pedonali;
11 - Perimetrazione del parco.
La proposta di legge è composta da 8 articoli richiamati in sintesi nella presente relazione.

RC Gennaio '04

Antonio Borrello

Articolo 1
Oggetto

          1. La Regione, in armonia con i principi delle Statuto e nel quadro delle competenze in materia,promuove e sostiene azioni di tutela ed iniziative per la istituzione del parco archeologico medievale di "Rocca Diruta" o "Rocca Angitola", nel territorio di Maierato (VV).

Articolo 2
Finalità

             1.  Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge è necessario procedere a:
                 a) Acquisizione dei terreni che interessano l'intera superficie della Rocca e del terreno su cui sorge la chiesa di Santa Caterina;
                 b) Proseguimento delle indagini archeologiche e dello studio architettonico con la realizzazione di strutture logistiche di supporto;
                 c)  Attività didattica (scavo, rilievo e restauro), con regolare rilascio di attestato di partecipazione per studenti di archeologia, architettura e conservazione provenienti dalle università italiane ed europee;
              d) Catalogazione e restauro dei reperti;
                 e) Realizzazione di pannelli didattici in situ;
              f)  Realizzazione di una mostra con pannelli ed una prima esposizione dei reperti archeologici più significativi;
                 g) Primi interventi di consolidamento delle strutture murarie e dei terreni;
                 h) Realizzazione di rilievi topografici, archeologici e fotogrammetrici;
                
i)  Ricerche storiche;
                 j)   Realizzazione di percorsi pedonali.
            2.  Le emergenze archeologiche rinvenute assumono la denominazione di beni culturali primari e, come tali, sottoposti alla disciplina dei Decreto Legislativo n. 490 dei 1999.

Articolo 3
Accordo di programma

          1. Al fine di attivare azioni sinergiche ed integrate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi la Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipula di un Accordo di Programma con la Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Maierato, l'Università di Reggio Calabria e la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Calabria.
            2. L'Accordo di Programma di cui al precedente primo comma è disciplinato secondo le previsioni di cui alla Legge regionale 4 Settembre 2001, n. 19.

Articolo 4
Comitato tecnico-scientifico

            1.  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro i 30 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui al precedente articolo 3, insedia un Comitato Scientifico cui compete la programmazione e la esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 2, ad esclusione delle lettere a), g) e j) attribuite alla competenza del Comune di Maierato.
            2.  II Comitato tecnico-scientifico è un organismo con funzioni di indagine non distruttiva, ricerca propositiva e consultiva ed è formato da laureati esperti nelle particolari discipline attinenti alle specifiche esigenze e finalità di cui alla presente legge.
            3. Il
Comitato tecnico-scientifico è composto:
                 a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali;
                 b) dal Sindaco del Comune interessato;
                 c) da tre esperti designati dall'Amministrazione Comunale di Maierato, scelti tra docenti universitari e/o tra espressioni di associazioni, culturali e ambientali di rilevanza nazionale o internazionale;
              d) da un esperto scelto dall'Amministrazione regionale tra docenti universitari o tra i componenti di fondazioni o associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale o internazionale.
          4. Con la deliberazione di cui al primo comma la Giunta regionale provvede anche al riconoscimento ai membri del Comitato di un gettone di presenza per ogni seduta, del rimborso delle spese di trasporto e di vitto e alloggio, da far gravare sul finanziamento di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5
Interventi finanziari

             1.  Per le finalità di cui alla presente legge la Regione assicura il proprio sostegno finanziario mediante la erogazione di un contributo straordinario di Euro 1.000.000,00 al Comune di Maierato, individuato come soggetto attuatore dell'intero programma, il quale provvederà a trasmettere alla Giunta regionale:
                a) il progetto di tutti gli interventi da attivare a cura del Comitato Scientifico di cui al precedente articolo 4 con indicazione analitica dei costi da sostenere;
                 b) il resoconto finale.
            2. Il progetto di cui alla lettera a) del precedente comma 1 deve essere approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla ricezione e con il medesimo atto deliberativo di approvazione provvederà al trasferimento delle risorse necessarie per la sua esecuzione, defalcate le eventuali somme anticipate ai sensi del successivo comma 3.
            3.  La Giunta regionale può disporre, all'atto dell'acquisizione del progetto, la erogazione di un'anticipazione non inferiore al 30 cento dell'ammontare complessivo.
            4.  Il Comune di Maierato è obbligato a tenere una contabilità speciale per la gestione del in uno con un dettagliato resoconto sui risultati conseguiti e sulla individuazione delle aree interessate.

Articolo 6
Parco archeologico medievale

             1.  Con successivo provvedimento legislativo da approvare entro 180 giorni dalla conclusione del progetto di cui al precedente articolo 5, il Consiglio regionale provvederà ad approvare un disegno di legge organica per la istituzione del "Parco archeologico medievale di "Rocca Diruta" o "Rocca Angitola" con il quale saranno disciplinate modalità, principi, obiettivi ed individuati gli Organi di gestione.

Articolo 7
Norme finanziarie

                1.   Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in Euro 1.000.000,00, si provvede con la legge di bilancio 2004.

Articolo 8
Dichiarazione di urgenza

           1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.