Progetto di legge n. 482
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1999, N. 23, RECANTE "NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"
RELAZIONE
Il presente disegno di legge regionale, con la tecnica della novella legislativa, interviene sulla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante norme per il Trasporto Pubblico Locale (TPL). Le nuove disposizioni, che apportano modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 23/1999, adeguano la stessa legge regionale al "nuovo" quadro normativo nazionale in materia di TPL (conseguente, essenzialmente, all'emanazione del D. Lgs: 20 settembre 1999, n. 400, e della legge 1 agosto 2002, n. 166), limitando le modifiche a pochi ma essenziali punti, mantenendo così l'impianto complessivo della normativa regionale vigente.
Pertanto, le linee guida a cui si ispira il presente disegno di legge sono le seguenti:
a) Il definitivo superamento, a decorrere dall'anno 2004, del regime concessorio in materia di TPL, in adeguamento formale a quanto già realizzato nelle altre regioni d'Italia;
b) La previsione di un periodo transitorio (2004/2005) di affidamento degli attuali servizi di TPL alle stesse aziende che già li esercitano al 31.12.2003, mediante la stipula di appositi contratti di servizio;
c) La determinazione di un corrispettivo certo nei contratti di servizio;
d) L'eliminazione di tutte le residue gestioni in affidamento diretto entro il 2005, con l'obbligatorietà della messa a gara di tutti i servizi di TPL a cura di ciascun ente competente (comuni, per i servizi di linea urbani; province, per i servizi di linea extraurbani; regione, per i servizi ferroviari);
e) La previsione di nuovi termini per l'approvazione di importanti provvedimenti e strumenti stabiliti dalla L.R. n. 23/1999, non ancora attuati (livello dei servizi minimi, Programma Triennale dei Servizi, Piani di bacino e Programmi Triennali Provinciali);
L'adeguamento della composizione del Comitato della Mobilità;
g) L'obbligo di trasformazione, non oltre il 31.12.2004, in società o cooperative di capitale delle Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.) costituitesi in esecuzione dell'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del TPL, previsto dalla stessa L.R. n. 23/1999, per favorire la nascita di un nuovo sistema di aziende efficienti in grado di accedere al mercato, secondo i meccanismi propri della concorrenza, in vista dell'affidamento dei servizi di TPL esclusivamente attraverso l'espletamento di procedure concorsuali a decorrere dall' 1 gennaio 2006;
h) La reintroduzione del diritto di libera circolazione sull'intera rete regionale urbana ed extraurbana per i non vedenti con cecità assoluta e per gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) aventi diritto all'accompagnamento.
Lo schema di disegno di legge procede dalla necessità - palesatasi indifferibile stante il mancato esercizio, da parte della Regione Calabria, della facoltà di prorogare per un biennio «il periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi, fissato al 31.12.2003 dal comma 3-bis dell'art. 18 del D. Lgs. N. 422/1997 e successive modificazioni» previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166 - di pervenire in tempi ristretti ad una modifica della legge regionale n. 23/1999, almeno per quegli aspetti più direttamente incidenti sull'attuazione della riforma del TPL, concernenti il definitivo superamento del regime concessorio 4ecorrere dall'anno 2004 e la previsione di adeguati termini per l'approvazione di tutti quegli stru enti necessari per consentire l'affidamento di tutti i servizi di TPL attraverso l'espletamento di dedure di gara da parte della Regione e delle Province, a seconda delle rispettive competenze, a decorrere dall'1 gennaio 2006.
Quanto alle disposizioni dei singoli commi va specificato che:
Il comma 1, relativo alle funzioni e competenze della Regione, disciplinate dall'art. 3 della legge regionale n. 23/1999, alla lettera a) precisa, coerentemente con le linee guida tracciate dalla legge regionale n. 23/1999, che competenza della Regione non è quella di individuare la "rete" dei servizi minimi (competenza, questa, riservata alle singole province), ma quella di determinarne il "livello" ai sensi dell'art. 14 della medesima legge regionale. La lettera b) modifica la decorrenza (dall'1 gennaio 2000 all' 1 gennaio 2001) dell'assunzione, da parte della Regione, delle funzioni e competenze di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. N. 422/1999, coerentemente con i provvedimenti di affidamento dei relativi servizi a Ferrovie dello Stato S.p.A. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l.. Inoltre, considerato che anche i servizi ferroviari di interesse regionale dovranno, a regime, essere affidati attraverso procedure concorsuali che postulano - ovviamente - l'incertezza dei soggetti aggiudicatari, viene eliminato l'obbligo di stipulare i relativi contratti di servizio con Ferrovie dello Stato S.p.A. (rectius Trenitalia S.p.A.) e Ferrovie della Calabria S.r.l..
Il comma 2, relativo alla decorrenza della delega alle province delle funzioni amministrative in materia di TPL, già fissata dall'art. 4 della L.R. n. 23/1999 all' 1 gennaio 2000, ne elimina ogni riferimento temporale, per garantire il raccordo dello stesso art. 4 con i nuovi termini introdotti dai nuovi commi 1 bis e 1 ter del successivo art. 27 che recepiscono la facoltà attribuita alle regioni dall'art. 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, di prorogare l'affidamento diretto dei servizi di TPL fino al 31.12.2005;
Il comma 3, relativo al Comitato della Mobilità, già disciplinato dall'art. 8 della L.R. n. 23/1999, ne modifica la composizione istituendo rappresentanze originariamente non previste (come, ad esempio, i rappresentanti delle società di gestione degli aeroporti calabresi; dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e delle Capitanerie di Porto della Calabria) e adeguando quelle già contemplate alle nuove realtà associative e societarie intervenute dopo il varo della L.R. n. 23/1999 (ad esempio, sostituzione dei rappresentanti della FENIT e della Federtrasporti col rappresentante dell'ASS.TRA., nata dalla fusione delle prime due associazioni);
Il comma 4, al fine di accelerare l'attuazione della riforma, demanda alla Giunta Regionale (in luogo del Consiglio Regionale), sentita la competente Commissione Consiliare, il compito di approvare (non solo, quindi, "adottare") il Programma del TPL, già disciplinato dall'art. 10 della L.R. n. 23/1999. Inoltre, modifica il termine (già decorso inutilmente: 180 giorni dall'entrata in vigore della L.R. n. 23/1999) entro il quale lo stesso programma deve essere approvato; il nuovo termine per l'approvazione (31.12.2004) viene fissato, tra le norme transitorie, nel nuovo comma 1 quater dell'art. 27. Inoltre abroga la lettera i) del comma 1 in quanto la competenza a individuare i servizi minimi di cui all'art. 14 è propria delle province e non della regione (si rinvia, a tal proposito, all'art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 23/1999).
Il comma 5, relativo ai servizi minimi di TPL i cui costi sono a carico del bilancio regionale, al fine di snellire il procedimento per l'acquisizione dell'intesa sul livello dei servizi minimi (ripartizione, tra le province ed i comuni, delle risorse necessarie per l'esercizio dei servizi minimi di TPL), riformula l'art. 14 della L.R. n. 23/1999 e stabilisce che l'intesa in questione debba essere raggiunta - in sede di (una sola, non una per ciascuna provincia) conferenza di servizio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. N. 422/1997 - oltre che con le province, non già con tutti i comuni calabresi (409), ma solo con quelli aventi una popolazione superiore a 15.000 abitanti e con le comunità montane. Viene fissato inoltre il termine (31.7.2004) entro il quale la Regione determina il livello dei servizi minimi.
Il comma 6 abroga il comma 5 della L.R. n. 23/1999 che prevedeva l'operatività dei contratti di servizio a far data dall' 1 gennaio 2002. Il mancato espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di TPL impone la previsione di un nuovo termine stabilito nei nuovi commi 1 bis e 1 ter dell'art. 27 della medesima L.R. (si rinvia al comma 8 del disegno di legge regionale).
Il comma 7, relativo alle agevolazioni tariffarie, già disciplinate dall'art. 22 della L.R. n. 23/1999, reintroduce, per i non vedenti con cecità assoluta e per gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all'accompagnamento, il diritto a usufruire della tessera di libera circolazione (non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore) sull'intera rete regionale urbana ed extraurbana. Inoltre, in relazione al diritto di libera circolazione già riconosciuto (dal comma 5 dell'art. 22) a favore «di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Polizia Penitenziaria», viene precisato che gli stessi, durante il viaggio, non sono obbligati ad indossare la "divisa" strictu sensu, ma semplicemente «l'uniforme prevista dall'ordine di servizio», così consentendo l'esercizio del diritto anche a quegli agenti che per ordine di servizio debbano espletare servizio di pubblica sicurezza in borghese.
Il comma 8, relativo alle "norme transitorie" già disciplinate dall'art. 27 della L.R. n. 23/1999, costituisce il "cuore" del presente disegno di legge e traccia tempi e modalità per la definitiva attuazione della riforma del TPL in Calabria:
a) Il punto a), che sostituisce il comma 1 dell'art. 27, definisce quelli,, che sono da considerarsi servizi minimi nelle more dell'affidamento dei servizi mediante procedure di gara - da concludersi entro il 31.12.2005, si rinvia sul punto alle lettere b) e c) - : sono considerati servizi minimi quelli eserciti in regime di concessione alla data del 31.12.2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo in materia di TPL, attualmente in avanzata fase istruttoria, nei confronti delle aziende che hanno manifestato la volontà di associarsi. Viene fatta salva, comunque, la prosecuzione dell'attività di verifica e razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla Giunta Regionale con la delibera n. 580/2002 (soppressione di quelle corse a bassissimo contenuto di traffico);
b) Il punto b), che introduce il comma 1 bis, sancisce, a decorrere dal 2004, il definitivo superamento del regime concessorio ed il conseguente obbligo di regolare l'affidamento di tutti 'i servizi di TPL mediante stipula di appositi contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni);
c) Il punto c), che introduce il comma 1 ter, proroga fino al 31.12.2005 (ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge 1 agosto 2002, n. 166) il periodo transitorio di affidamento a Trenitalia S.p.A. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli Accordi di programma di cui agli articoli 8, 9 e 12 del D. Lgs. 422/1997;
d) La lettera d) traccia la tempistica per la definitiva attuazione della riforma: fissa al 31.12.2004 il termine ultimo per l'approvazione del Programma Triennale dei servizi di competenza della Regione nonché dei Pini di bacino e dei Programmi Triennali di competenza provinciale. Prevede il potere sostitutivo della Regione (da esercitare entro il 30.6.2005) in caso di inerzia delle province. Il rispetto di tale tempistica permetterà alle province ed ai comuni di espletare le gare per l'affidamento dei servizi di TPL di propria competenza erogati a decorrere dal 1 ° gennaio 2006;
e) La lettera e) fissa le modalità per la quantificazione del corrispettivo dei contratti di servizio per il biennio transitorio 2004/2005;
f) La lettera f) abroga il comma 2 dell'art. 27 rimasto disapplicato (affidamento dei servizi minimi a cura delle province. con contratti di servizio scadenti il 31.12.2001);
g) La lettera g), infine, nel prevedere il superamento, entro il 31.12.2004, del fenomeno A.T.I., è finalizzata a favorire la costituzione di imprese che siano capaci di operare efficacemente ed efficientemente nel futuro regime di concorrenza.Articolo unico
1. All'art. 3 della l.r. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Alla lettera e) del comma 1 le parole «individua, d'intesa con gli Enti Locali, la rete» sono sostituite dalle seguenti: «determina, d'intesa con gli Enti Locali, il livello»;
b) La lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «h) assume dall'1 gennaio 2001 le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e stipula i contratti di servizio per l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale»;
2. All'art. 4 della 1.r. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 le parole «A decorrere dall'1 gennaio 2000» sono soppresse.
3. All'art. 8 della l.r. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, lettera a), le parole «un dirigente dell'Assessorato ai Trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti o suo delegato»;
b) Al comma 1, lettera e), le parole «dell'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAV» ;
c) Al comma 1, lettera f), le parole «della FENIT» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ASS.TRA.»;
d) Al comma 1, lettera g), le parole «delle Ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di Trenitalia S.p.A.»;
e) Al comma 1, lettera h), le parole «delle Ferrovie della Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «di Ferrovie della Calabria S.r.l.»;
f) Al comma 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) un rappresentante della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;»;
g) Al comma 1, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere: «p) un rappresentante delle Società di gestione aeroportuali della Calabria; q) un rappresentante designato congiuntamente dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e dalle Capitanerie di Porto della Calabria; r) un rappresentante dell'Anas S.p.A.; s) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria per le attività produttive; t) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.»
4. All'art. 10 della l.r. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 le parole «La Regione redige» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente, approva»;
b) La lettera i) del comma 1 è abrogata;
c) Il comma 2 è abrogato.
5. L'art. 14 della l.r. 23/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 14 Servizi minimi.
1. Per servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. 422/97, la rete dei servizi minimi è definita tendendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici;
d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.
2. La Regione, dopo aver sentito il Comitato della Mobilità, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni delle imprese di trasporto e quelle dei consumatori, determina, entro il 31.07.2004, d'intesa con le province, le comunità montane ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale i cui costi sono a carico del bilancio regionale.
3. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al precedente comma 2, la Regione convoca apposita conferenza di servizio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 422/1997. Ove in tale sede non si raggiunga l'intesa, la Giunta regionale assume la decisione, sentita la competente Commissione consiliare, che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.».
6. All'art. 16 della l.r. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 5,è abrogato.
7. All'art. 22 della 1.r. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Dopo il comma 2 ter è aggiunto il seguente comma: «2. quater Hanno diritto a usufruire della tessera di libera circolazione sull'intera rete regionale urbana ed extraurbana i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all'accompagnamento. La tessera di libera circolazione sull'intera rete con validità annuale è rilasciata, a richiesta dell'avente diritto, dal Dipartimento Trasporti, in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore.»;
b) Al comma 5 le parole «in divisa» sono così sostituite «nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio».
8. All'art. 27 della 1.r. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «l. I servizi di trasporto eserciti in concessione alla data del 31.12.2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 nei confronti delle aziende che hanno manifestato la volontà di associarsi, sono provvisoriamente considerati servizi minimi fino alla completa attuazione dell'art. 16, comma 3, della presente legge e fatta salva la prosecuzione dell'attività di verifica e razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla Giunta Regionale con la delibera n. 580/2002.»;
b) Dopo il comma 1 di cui alla precedente lettera a) è aggiunto il seguente comma: «1 bis. Per il biennio 2004/2005, la gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata alle aziende che già li esercitano, previo provvedimento amministrativo regionale ovvero dell'ente comunale competente, tramite contratto di servizio, con scadenza al 31.12.2004, prorogabile non oltre il 31.12.2005, secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale.».
c) Dopo il comma 1 bis di cui alla precedente lettera b) è aggiunto il seguente comma: «1 ter. L'affidamento a Trenitalia S.p.A. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli Accordi di programma, di cui agli articoli 8, 9 e 12 del D. Lgs. 422/1997, è prorogato fino al 31.12.2005. Per il biennio 2004-2005, la gestione dei servizi è regolata da contratto di servizio annuale, secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale.».
d) Dopo il comma 1 ter di cui alla precedente lettera c) è aggiunto il seguente comma: «1 quater. La Giunta Regionale approva il primo Programma Triennale del Trasporto Pubblico Locale di cui all'art. 10 entro il 31.12.2004. Le Province approvano entro il 31.12.2004 i Piani di bacino di cui all'art. 11 ed i Programmi triennali di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), anche in assenza del Programma Triennale del Trasporto Pubblico Locale di cui all'art. 10, al quale, tuttavia, dovranno conformarsi entro 180 giorni dalla sua approvazione. Qualora le province non provvedano ad approvare nei termini stabiliti i piani di bacino ed i programmi triennali, vi provvede la Giunta Regionale entro il 30.6.2005.».
e) Dopo il comma 1 quater di cui alla precedente lettera d) è aggiunto il seguente comma: «1 quinquies. Per le finalità di cui al precedente comma 1 bis e fino alla completa attuazione dell'art. 16 della presente legge, il contributo d'esercizio di cui all'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, è considerato corrispettivo imponibile del contratto di servizio ed è determinato annualmente dal piano di riparto previsto dall'art. 1, comma 6, della L.R. 18/2001 sulla base del costo teorico complessivo calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima legge regionale e tenuto conto della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT maturata nel periodo 2000/2003.»;
f) Il comma 2 è abrogato;
g) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «5 bis. Dopo il 31.12.2004 le Associazioni Temporanee di Imprese, costituitesi in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa attuazione dell'art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate in società o cooperative di capitale previste dal codice civile.».