Progetto di legge n. 47
CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE RUBBETTINO CON SEDE IN CONSENZA

RELAZIONE

L'Amministrazione Provinciale di Cosenza e l'editore Rubbettino hanno istituito il 23 aprile 1997 la fondazione Rubbettino allo scopo di promuovere la cultura, nella forma più ampia possibile e con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, di favorire la diffusione del libro e l'educazione alla lettura.

A far data dal 1° ottobre 1997, quindi subito dopo la sua costituzione, la Fondazione ha svolto a pieno regime attività culturale, come da statuto. Curando in particolar modo la diffusione del libro, organizzando convegni, tavole rotonde, incontri-dibattiti ai quali hanno partecipato prestigiosi scrittori, noti giornalisti e vari personaggi della cultura. La fondazione precipuamente coinvolge le scolaresche infondendogli il piacere per la lettura, stimolandoli alla diffusione del libro.

L'attività e così intensa, attenta e diffusa su tutto il territorio della Regione che la Fondazione Rubbettino si è conquistata un ruolo di primo piano tra le associazioni culturali della nostra terra.

Proprio per questa intensa ed estesa attività, abbisogna che la Regione, in ottemperanza al proprio statuto e nell'ambito delle proprie competenze, sostenga finanziariamente la fondazione, incentivando, vieppiù, l'attività culturale che la stessa dispiega egregiamente da circa tre anni.

ART. 1

            1.  La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative promosse dalla fondazione Rubbettino di Cosenza, ente morale, sostenendone finanziariamente l'attività culturale.

ART. 2

            1.  Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le iniziative della Fondazione, che persegue statutariamente le finalità della promozione della cultura, nella forma più ampia e con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la diffusione del libro, l'educazione alla lettura e a diffondere la cultura e il libro anche attraverso la stipulazione di accordi e commesse di ricerca per temi con specialisti, singoli o di gruppo, Istituti Universitari, Enti nazionali ed esperti; la partecipazione ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni ed Istituzioni italiane od estere; l'organizza ione e presentazione di seminari e convegni di studio, nazionali ed internazionali, cicli e corsi di insegnamento, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni ed Istituzioni italiane ed estere; a dar vita ad un proprio Centro di studi e presentazione con biblioteca, ed archivio storico annessi, per effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni. A dar vita ad un periodico per informare sulla sua attività e per pubblicare contributi a questa relativi; a dar vita ad una o più collane di pubblicazioni accoglienti opere coerenti con gli scopi della fondazione.

ART. 3

            1.            Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta Regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo, nonché il conto consuntivo e quelle preventivo.

            2.  La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla precedente legge.

ART. 4

            1.            All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2000 in lire 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

            2.  La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132136 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2000 con la denominazione "Contributo alla Fondazione Rubbettino con sede in Cosenza" e lo stanziamento, in termini dì competenza e di cassa di L. 100.000.000.

            3.  Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2001 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/5/79, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.