Progetto di legge n. 469

DICHIARAZIONE DELLA CALABRIA REGIONE DENUCLEARIZZATA. MISURE DI PREVENZIONE DALL’INQUINAMENTO PROVENIENTE DA MATERIALE NUCLEARE RADIOATTIVO. MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI

Art. 1
Dichiarazione

             1.  La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia dl urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale

 Art. 2
Commissione d'indagine

         1. E’ nominata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una Commissione d'indagine con il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna.
            2. La Commissione d'indagine è composta da otto consiglieri regionali (quattro di maggioranza e quattro di minoranza) e dal Presidente. Il Presidente della Commissione è eletto dal Consiglio regionale.
         3. Successivamente, il Presidente della Regione, su parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Consiglio Regionale sugli esiti dell'inchiesta, cori votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime In definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui.
                4.   Il Consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.

Art. 3
Misure urgenti di vigilanza e controllo

             1.  La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze nel suo territorio di materiali nucleari e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate, nonché l'immissione di nuove ed ulteriori consistenze dei medesimi materiali.

Art. 4
Entrata in vigore

             1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BUR.