Progetto di legge n. 465

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE CONTRO OGNI FORMA DI TERRORISMO

 RELAZIONE

Il progetto di legge di cui sopra, è finalizzato all'istituzione della "giornata regionale contro ogni forma di terrorismo", da svolgersi ogni anno, il dodici novembre, giorno in cui furono uccisi i Carabinieri insieme ai Soldati dell'Esercito Italiano inviati per una missione di pace in Iraq.

Questa giornata risponde all'esigenza manifestata da numerose associazioni e soggetti pubblici impegnati in prima linea nella lotta contro ogni forma di terrorismo.

L'obiettivo del Progetto di Legge è quello di promuovere - attraverso un programma di iniziative, curato dalla 1^ Commissione - l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione, soprattutto presso le nuove generazioni in materia di lotta al terrorismo, non solo come difesa militare, ma soprattutto come preparazione delle coscienze a respingere questa nuova forma di atroce violenza, tipica del nuovo millennio, presso le nuove generazioni.

La cultura contro il terrorismo deve diffondersi anche attraverso il coinvolgimento autentico delle varie componenti della società nell'affermazione di una cultura della non violenza tra i nostri giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed anche quello delle Forze Armate.

Art. 1
Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo

1. In memoria delle vittime del terrorismo, la Regione Calabria istituisce la "Giornata Regionale contro ogni forma di terrorismo", da celebrarsi ogni anno il dodici di novembre, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione contro il fenomeno del terrorismo, nazionale ed internazionale, su tutto il territorio calabrese.

 Art. 2
Modalità di realizzazione

1.  In occasione della "Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo" la Regione organizza manifestazioni, convegni, e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della lotta al terrorismo nella società calabrese.
2.  II programma delle iniziative è proposto e curato dalla 1^ Commissione Consiliare - Politiche Istituzionali di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. In fase di organizzazione potranno essere coinvolte le forze dell'Ordine, nonché gli enti, le istituzioni scolastiche e le associazioni ispirate ai principi di solidarietà, pace e libertà.

Art. 3
Disposizione finanziaria

 1.  La spesa per l'attuazione della presente legge, quantificata in Euro 25.000,00, rientra in un apposito capitolo nello stanziamento previsto nell'ambito dell'unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del Consiglio Regionale.