Progetto di legge n. 436

NORME DIRETTE A FAVORIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI DELLA REGIONE

RELAZIONE

Una vera e propria tratta degli alberi di ulivo è la recente denuncia che le Associazioni ambientaliste hanno proposto all'opinione pubblica nazionale e che ha trovato ampia eco sui media per la rilevanza del deprecabile fenomeno.
In pratica è da tempo in atto un traffico di alberi dal Sud verso il Nord per essere destinati all'arredo dei giardini di facoltosi privati.
Un fatto estremamente increscioso che interessa soprattutto le regioni del Mezzogiorno ed in particolare la Calabria, notoriamente una delle più ricche di simile vegetazione, dove i più antichi esemplari risalirebbero addirittura alle prime piantagioni della Magna Grecia.
Un immenso patrimonio finito sotto la scure di una vergognosa speculazione che, se non intercettata con grande determinazione, rischia di creare effetti devastanti.
Da qui l'esigenza di un provvedimento legislativo regionale di tutela e di valorizzazione in grado di inserirsi di prepotenza all'interno di un quadro normativo di riferimento assolutamente inadeguato che ha favorito la nascita dello squallido business.
Infatti un vecchio decreto del 1945 permette l'abbattimento degli alberi di ulivo a patto che il proprietario del fondo collochi una pianta nuova: basta una semplice domanda ed il gioco è fatto perché un ulivo secolare può essere considerato tecnicamente improduttivo rispetto ad uno giovane. Accanto ad una formale legittimità è andata sempre più sviluppandosi un'attività illecita di sradicamento furtivo per alimentare una domanda elitaria per l'abbellimento di parchi e giardini privati in luoghi climaticamente inidonei che portano gli alberi a morte certa nel volgere di brevissimo tempo.
Una "mania" che ha favorito addirittura la creazione di siti internet che ne promuovono la vendita on-line e che impone una presa di coscienza del legislatore regionale affinché la Regione possa essere dotata di uno strumento legislativo in grado di garantire la conservazione di panorami storici di inestimabile valore prima che il territorio possa subire processi irreversibili di deturpazione e di sventramento.
L'allegata proposta di legge che viene offerta alle valutazioni del consiglio regionale intende farsi carico di questa esigenza in funzione della promozione di una efficace opera di prevenzione che, unita a pesanti sanzioni, possa evitare la distruzione di piante secolari che vanno, invece, annoverate tra le bellezze di alto pregio naturalistico e storico della Calabria.
L'articolato, infatti, si sviluppa attraverso norme snelle che puntano all'efficacia del provvedimento mediante la predisposizione dell'elenco regionale degli alberi di particolare interesse paesaggistico ed ambientale che assumono, così, valore monumentale da proteggere, previo censimento capillare e schede identificative.
E' prevista la istituzione di un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti di comprovata esperienza provenienti dal mondo delle Università, delle Associazioni ambientaliste, al quale è demandato il compito di esprimere pareri obbligatorie vincolanti sulla composizione dell'elenco regionale, sulla concessione di finanziamenti per interventi di cure ordinarie e straordinarie, sull'abbattimento degli alberi, sulle iniziative di valorizzazione e di divulgazione delle conoscenze nonché sul miglioramento del contesto territoriale e ambientale.
L'abbattimento può avvenire solo per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque solo dopo l'accertamento tecnico dell'impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
Le sanzioni amministrative sono determinate nella misura minima di 1.000,00 Euro fino ad un massimo di 10.000,00 per ogni albero abbattuto in violazione di legge, mentre l'area di pertinenza di piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per destinazione diversa.
Alle sanzioni provvedono i Comuni o i soggetti gestori nel cui territorio sono state commesse le violazioni ed i proventi devono essere destinati prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali.

Articolo 1
Finalità

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale attraverso la individuazione di alberi, filari e alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti in Calabria.

Articolo 2
Alberi monumentali

1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali;
c) filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.

Articolo 3
Elenco regionale degli alberi monumentali

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge adotta, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione ed una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale.
2. Il censimento deve raccogliere in particolare dati ed informazioni relativi a:
a) localizzazione;
b) proprietà;
c) caratteristiche floristiche;
d) descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico-ambientali che motivano l'inclusione nel censimento;
e) condizioni fitosanitarie, vulnerabilità, rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione.
3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche descritte all'articolo 2.
4. La Giunta Regionale sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4, predispone ed aggiorna periodicamente l'Elenco degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Regione , che viene pubblicato integralmente sul BURC.
5. Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali e ciò comporta l'istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Articolo 4
Commissione tecnica

1. E' istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali.
2. La Commissione è composta da:
a) Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
c) rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
d) rappresentante della Facoltà di Scienze Agrarie;
Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione è validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
3. La Commissione formula parere obbligatorio e vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui è stata predisposta la scheda di identificazione.
4. La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonché di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 7. La Commissione esprime altresì parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi nell'Elenco di cui all'articolo 3.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici , o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attività finché non siano insediati i nuovi componenti.
8. Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previste dalla vigenti leggi regionali in materia.
9. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l'ARSA assicurano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

Articolo 5
Interventi di cura ordinaria e straordinaria

1. La Regione eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi diritto, su richiesta propria o della Regione, a seguito di parere obbligatorio e vincolante di un esperto nominato dalla Giunta Regionale.

Articolo 6
Abbattimento

1. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione del parere da parte della Commissione di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7
Iniziative di valorizzazione e tutela

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto.
2. La Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.
4. É vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale, salvo quanto previsto al comma 5.
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.
6. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Articolo 8
Sanzioni amministrative

1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 per ogni albero abbattuto.
3. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.
4. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni e i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione ed i relativi proventi sono destinati prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.

Articolo 9
Obbligo di reimpianto

1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.
2. Qualora non si ottemperi all'obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d'ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all'importo minimo previsto dall'articolo 8 comma 2, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
3. L'atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

Articolo 10
Norma finanziaria

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si provvede con legge di bilancio.

Articolo 11
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC.