Progetto di legge n. 430

ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBENTALE ( ARPACAL)

RELAZIONE

Con l'approvazione della legge regionale 3 Agosto 1999, n. 20 il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire I'ARPACAL per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, e ciò al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
A distanza di 4 anni si registra purtroppo che il Commissario è un fatto più che consolidato, alla faccia della precarietà, non è stato insediato neanche il Comitato regionale dì indirizzo cui la legge affida compiti e ruolo di rilevante importanza che vanno dalle funzioni di indirizzo fino a quelli di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL, oltre, non di secondaria importanza, quello di esprimere pareri su tutti gli atti relativi al bilancio di previsione annuale e poliennale, agli impegni di spesa poliennali, al conto consuntivo, ai programmi annuali di attività , alla dotazione organica, ecc.
Ma a parte le evidenziate omissioni politico-burocratiche sorgono serie perplessità sulla gestione e su tutta una serie di questioni, ampiamente anche riportate dalla cronaca regionale, per cui si impone la costituzione della Commissione di cui al presente progetto di legge non solo perché possa essere fatta piena luce su tutto, ma anche perché possano essere suggeriti correttivi idonei a restituire ordine, funzionalità, efficienza e trasparenza ad un Ente strumentale che assomiglia sempre più all'ennesimo carrozzone in grado solo di alimentare clientele e affari, oltre che a garantire referenti e amici su un terreno vischioso di inquietante illegittimità.
L'articolato sviluppa le modalità di costituzione e di composizione della Commissione, cui è assegnato un termine di 120 giorni per completare i propri lavori, al termine dei quali dovrà relazionare al Consiglio regionale in uno con le proposte ritenute più idonee per assicurare una più efficace e funzionale gestione del delicato settore.

Articolo 1

1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del regolamento interno del Consiglio una commissione speciale di indagine sulle attività dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale ( di seguito denominata Arpacal).
2. La Commissione è costituita da 12 consiglieri regionali indicati dai gruppi consiliari in proporzione alla loro consistenza, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti a funzioni attuali o pregresse.

Articolo 2

1. II Presidente del Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvederà all'insediamento della Commissione di cui al precedente articolo 1 dopo aver acquisito la indicazione dei nominativi da parte dei Presidenti dei gruppi consiliari che dovranno provvedere entro i 10 giorni precedenti la data fissata per l'insediamento.
2. La Commissione elegge tra i componenti un Presidente ed un Vice-Presidente, mentre le funzioni di Segretario vengono affidate ad un funzionario designato dal Segretario Generale.

Articolo 3

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 120 giorni dalla data di insediamento, presentando una relazione al Consiglio sui risultati delle indagini di cui al successivo articolo 5 nonché sulle proposte di cui all'articolo 6. In mancanza di una unanimità sui risultati dell'indagine possono essere presentate relazioni diverse.

Articolo 4

1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non i superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione. Con la medesima deliberazione é determinato il compenso globale che sarà corrisposto al termine dell'incarico.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti a tempo determinato e non possono superare il tempo richiesto per la durata dei lavori della Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione dovrà svolgere l'indagine sull'intera attività dell'Arpacal con particolare riferimento alla programmazione, ai risultati conseguiti, nonché alla organizzazione, alla spesa, alla gestione, al rispetto delle leggi, delle norme vigenti e su ogni altro aspetto del settore che sarà ritenuto utile.

Articolo 6

1. La Commissione proporrà al Consiglio le iniziative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più efficace e funzionale gestione dell'intero settore.

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nel limite massimo di 30.000,00 Euro si fa fronte con fondi di bilancio previsti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2003.

Articolo 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR della regione Calabria.