Progetto di legge n. 427

ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI E AGROALIMENTARI DI QUALITA’ – ISTITUZIONE DEL DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DI SIBARI

RELAZIONE

Con la presente legge, s'intende avviare un processo di politica territoriale, agricola ed agroalimentare fortemente innovativa, operante, comunque, nel solco tracciato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228 ( orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 05/03/2001, n° 57) e in stringente correlazione con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 16 aprile 2002 n° 19 recante norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria.
L'obiettivo del presente testo legislativo è quello di superare logiche di approccio al territorio ed alle produzioni da esso esitate di tipo parcellizzato e puntiforme; mentre, al contrario, si persegue una logica di insieme territoriale, di caratterizzazione di un intero sistema di produzione agricola, agroalimentare, agroindustriale in una prospettiva di competizione non tra singole produzioni o tra singole imprese, ma di confronto e concorrenza tra sistemi produttivi di aree diverse e tra territori.
Già in passato alcune aree della nostra regione - quella di Sibari per prima - avevano posto l'accento sulla specificità del territorio e sulle sue valenze di produzioni agricole ed agroalimentari; l'assenza di una norma certa che ne codificasse ruolo e responsabilità ha rallentato la concretizzazione.
Ad oggi grazie alla "legge di orientamento" ed alle più avvertite norme comunitarie, questo percorso può essere oggetto di formalizzazioni giuridico-amministrative.

Finalità
L'obiettivo precipuo - sancito dall'art. 1 - è quello di valorizzare, sostenere e promuovere il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali individuati quali distretti rurali e quali distretti agrolimentari di qualità.
Coerentemente con le direttrici di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale si perseguono gli obiettivi di valorizzazione delle produzioni di qualità: enfatizzando le correlazioni tra prodotti alimentari e territorio di appartenenza, sostenendo la concentrazione dell'offerta, garantendo la sicurezza alimentare ......
Definizioni
Nozione di distretto rurale

La nozione di distretto (rurale, agricolo, agroalimentare, agroindustriale) viene mutuata dal concetto di distretto industriale; quest'ultimo ampiamente studiato, sistematizzato, normato.
La definizione di distretto rurale e/o agroalimentare di qualità, perfettamente incardinata e proveniente dalla letteratura industriale è così enunciata dal legislatore nazionale:
(art. 13 legge d'orientamento) 1) si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'art. 36 comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n° 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.2) si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
Appare chiaro, che non si tratta di una semplice trasposizione normativa, ma assume il valore di scelta, di decisione, il marcare le caratteristiche peculiari di un ambito territoriale e delle produzioni ad esso sottese.
Con questo approccio si contribuisce alla capacità di competizione di un intero sistema produttivo locale con altri distretti e con altri territori.
Requisiti
Con gli articoli 3 e 4 si individuano i requisiti affinché un territorio nel suo insieme si candidi alla definizione di distretto rurale e/o agroalimentare di qualità - i criteri riportati, ampiamente dibattuti nella letteratura scientifica specifica, afferiscono ad indicatori verificabili oggettivamente tali da consentire ai proponenti ed alle Pubbliche Amministrazioni competenti una coerente individuazione normativa dei distretti.
Individuazione
Nell'art. 5 vengono individuati, altre ai soggetti per legge abilitati, le OO.PP. quali soggetti che, nella loro funzione di rappresentanza degli interessi del mondo agricolo, sono titolari delle proposte finalizzate all'individuazione del distretto per come definito.
Società di distretto
Le società di distretto, in stretta correlazione con il comitato di indirizzo - di cui si dirà in seguito risponde all'esigenza di "governare" il distretto nella sua dimensione economica, costruendo una sorta di stanza di compensazione degli interessi agricoli, agroalimentari, agroindistriali dell'area di riferimento.
L'art. 6 ne definisce le componenti e gli obiettivi
Comitato di distretto
Così come la società di distretto coglie e sistematizza gli ambiti territoriali e li riconduce in un soggetto giuridico dalla personalità eminentemente privatistica - pur nella sua peculiare origine eteronormativa - il comitato di distretto sintetizza le rappresentanze istituzionali e le rappresentanze datoriali e dei lavoratori.
Lo scopo del comitato è quello di assicurare unicità di intenti e coordinamento politico in riferimento alle specifiche tematiche dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'agroindustriale, dell'agriturismo.
L'art. 7 ne definisce le componenti e gli obiettivi.
Istituzione del distretto agroalimentare di Sibari
Per dare immediata concretizzazione al presente dispositivo normativo e per avviare una coerente sperimentazione in quegli ambiti territoriali più pronti al recepimento ed alla utilizzazione della definizione normativa di distretti si istituisce il distretto agroalimentare di Sibari
L'area di Sibari, definita dai comuni di cui all'art. 8 bis, risponde ai requisiti ed agli indicatori previsti dalla norma in particolare nel distretto di Sibari:
a) si realizza una PLV agricola significativa nel contesto calabrese stimata intorno al 40% della intera PLV regionale;
b) ricadono produzioni certificate quali:
b.1) DOP CACIOCAVALLO SILANO; b.2) DOP OLIO BRUZIO;
b.3) DOC VINO DEL POLLINO;
b.4) IGP DELLE CLEMENTINE DI CALABRIA;
b.5) SONO IN FASE DI RICONOSCIMENTO: IGP PESCHE E NETTARINE DELLA PIANA DI SIBARI E IGP DELLE CLEMENTINE DI SIBARI;
c) vi è un'insieme di realtà organizzate quali cooperative di produzione e di commercializzazione, O.P., macro organizzazioni commerciali, oleifici, centrali del latte, industrie per la trasformazione della frutta e degli agrumi . . .. . .
L'inserimento nell'ambito di un progetto normativo più ampio, della istituzione dello specifico distretto agroalimentare di qualità di Sibari avvia immediatamente una sperimentazione, che attenua i ritardi finora registrati nella predisposizione della legge in oggetto ed aiuta a realizzare un modello di supporto allo sviluppo di un ambito territoriale e delle imprese che vi insistono, troppe volte enunciato e raramente perseguito.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modemizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n.57).
2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001,n.57) e la legge Regionale 16 aprile 2002 n° 19 norme per la tutela, governo ed uso del territorio, - Legge Urbanistica della Calabria - interviene mediante politiche finalizzate a:
a) valorizzare le produzione agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;
d) garantire la sicurezza degli alimenti;
e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare;
h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.
3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

Art. 2
(Individuazione - Definizioni)

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare.
4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.

Art. 3
(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:
a) produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulta coerente con le vocazioni naturali dei territori ed è significativa a livello dell'economia locale;
b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;
c) parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale è soddisfatta dall'offerta locale;
d) integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;
e) le imprese agricole possiedono le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio corale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;
f) forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4
(Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità)

1. Ai fini dell'individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:
a) sono realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro-alimentare regionale;
b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari;
c) parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, è soddisfatta dall'offerta locale;
d) integrazione tra produzione agro-alimentare e fenomeni culturali e turistici;
e) forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale. a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

Art. 5
(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità)

1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati dal consiglio regionale, su proposta:
a) delle O.O.P.P. provinciali nel cui territorio ricade il distretto;
b) delle O.O.P.P. regionali qualora il distretto comprenda territori di diverse province;
c) dei soggetti di cui all'art 1 Legge regionale 5 aprile 1983 n° 13.

Art. 6
(Società di distretto)

1. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongo un soggetto giuridico - società di distretto - rappresentativo della economia del distretto che avrà il compito di:
a) rafforzare i legami, le relazioni e gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l'orientamento alla qualità ed al mercato;
b) predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare e fra queste il mercato;
c) agevolare la caratterizzazione dell'area quale ambito territoriale per produzioni di qualità;
d) favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l'emersione del lavoro non regolarizzato;
e) favorire la specializzazione dell'area anche nell'ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro-alimentare;
f) sostenere domande aggregate, intercomunali, per infrastrutture che abbiano tra gli obiettivi prioritari la facilitazione delle mobilità delle produzione agro-alimentari esitate nel distretto;
g) favorire allocazione nel distretto di aziende della produzione e dell'indotto dell'agro alimentare e dell'agro-industriale;
h) realizzare, con il concorso regionale, nazionale e comunitario, politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni esitate nel distretto;
i) quant'altro sarà ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi di crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni del distretto;
j) predisporre una relazione annuale sull'attività svolte da inoltrare al comitato di distretto di cui al successivo art. 7

Art. 7
(Comitato di distretto)

1. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del Distretto, di seguito denominato comitato di distretto.
2. II comitato di distretto è costituito da:
1 rappresentante indicato dalla Coldiretti Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale;
1 rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio;
1 rappresentante indicato dall'Istituto Commercio Estero;
1 rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli Studi di Reggio Calabria;
1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;
1 rappresentante indicato dall'Amministrazione provinciale;
3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto.
2. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:
a) di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro-alimentari, agroindustriali del distretto;
b) di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;
c) di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro-alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico - culturali;
d) predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni sottese con l'obiettivo di un comune processo identitario;
e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno;
f) di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all'art. 6 punto g della presente legge, predisposta dalla società di distretto;
g) di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al presidente della Giunta Regionale e al presidente del Consiglio Regionale.

Art. 8
(Istituzione distretto agro-alimentare di Sibari)

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001 n° 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n° 57) il distretto agro-alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

Art. 8 bis
(Organizzazione funzionale del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari)

1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:
• Paludi
• Rossano
• Corigliano Calabro
• S. Giorgio Albanese
• Vaccarizzo Albanese
• S. Cosmo Albanese
• S. Demetrio Corone
• Firmo
• Frascineto
• Lungro
• Roggiano Gravina
• S. Marco Argentano
• Tarsia
• Terranova da Sibari
• Cassano allo Ionio
• Spezzano Albanese
• S. Lorenzo del Vallo
• Altomonte
• Saracena
• Castrovillari
• Francavilla Marittima
• Cerchiara di Calabria
• Villapiana
• Trebisacce
• Amendolara
• Roseto Capo Spulico
• Rocca Imperiale
• Montegiordano
• Albidona
• Civita
• Plataci
• San Basile
In quanto presentano caratteristiche:
a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;
b) di presenza di produzioni certificate tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
c) di significative presenze di imprese agricole, agro-alimentari, agrituristiche ed agroindustriali in relazione, interrelazione, e interdipendenza tra loro;
d) di rilevante PLV agricola, agro-alimentare e agro-industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;
e) radicata presenza di realtà organizzate - Coop. O.P. Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori ………. - tra operatori della filiera.
2. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all'art. 6 della presente legge.
3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 9
(disposizioni finali)

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.