Progetto di legge n. 42
NORME PER FAVORIRE L'ESODO VOLONTARIO DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA REGIONE CALABRIA

 Articolo 1

Finalità

            1.  La Regione assume il principio della riqualificazione della dotazione organica e dell'efficienza gestionale quale strumento che possa favorire un necessario processo di snellimento e di riorganizzazione della struttura burocratica e amministrativa, secondo criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale, flessibilità operativa, nel supremo interesse di tutela degli interessi generali dell'utenza calabrese.

Articolo 2

Esodo volontario

            1.  Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la Regione favorisce l'esodo volontario dei propri dirigenti e dipendenti mediante la corresponsione di una indennità aggiuntiva "una tantum" pari al 30 per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda moltiplicato per ogni anno o frazione di anno mancanti al raggiungimento dei limiti di contribuzione per la cessazione dal servizio.

            2.  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al personale cui mancano 3 anni per maturare il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza.

            3.  Il computo degli anni e dei mesi utili per poter usufruire dei benefici di cui alla presente legge è calcolato avendo a riferimento la data del collocamento a riposo, fermo restando che l'importo massimo complessivo delle indennità da corrispondere non può essere superiore e 36 mensilità della retribuzione lorda di fascia in godimento alla data di entrata in vigore delle presente legge.

Articolo 3

Tempi di attuazione

            1.            Coloro i quali risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono presentare domanda di cessazione dal servizio che interverrà entro i successivi 60 giorni.

            2.            L'Amministrazione può, in relazione ad inderogabili e giustificate esigenze di servizio e previa assunzione di un motivato provvedimento amministrativo da parte della Giunta Regionale e dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, scaglionare l'esodo volontario nei successivi 120 giorni.

            3.            L'indennità di cui al precedente articolo 2 potrà essere corrisposta anche in ratei, ma dovrà essere, comunque, saldato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio, previa stipula dì apposita convenzione.

Articolo 4

Estensione e limiti dei benefici

            1.  I benefici previsti dalla presente normativa sono estesi, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai dirigenti e dipendenti degli Enti  strumentali della Regione.

            2.  Non è consentita l'applicazione delle opportunità di cui agli articoli precedenti ai dipendenti che abbiano già ottenuto il trattamento di quiescenza e risultano riammessi in servizio ai sensi della normativa vigente. In quest'ultimo caso la Regione provvederà al definitivo collocamento a riposo.

Articolo 5

Divieti

            1.  Ai dirigenti e dipendenti della Regione e degli Enti strumentali collocati a riposo e/o che usufruiscono dei benefici di cui alla presente legge, é fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di consulenza, studio e ricerca per i cinque anni successivi alla cessazione dal servizio.

Articolo 6

Dotazione organica

            1.  I posti resisi vacanti e seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva.

Articolo 7

Norme transitorie

            1.  In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano ai dirigenti e dipendenti che maturino il diritto al trattamento di quiescenza entro il 31 Dicembre 2002.

            2.  Le domande, a cura degli interessati devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrato in vigore della presente legge.

Articolo 8

Norme finanziarie

            1.  Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato dì previsione della spesa che trova copertura finanziaria con la legge annuale di bilancio.

Articolo 9

Dichiarazione di urgenza

            1.  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.