Progetto di legge n. 402

ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE D’INCHIESTA SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 1999, N. 1458 "PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALI ESEGUIBILI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. NOMENCLATORE E TARIFFARIO REGIONALE. EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI E/O DELIBERAZIONI DI GIUNTA SUCCESSIVI"

Articolo 1

1. E' istituita, ai sensi degli artt. 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio una Commissione speciale di inchiesta sulla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1999, n.1458 "Prestazioni di assistenza ambulatoriale eseguibili nell'ambito del Sevizio Sanitario Nazionale. Nomenclatore e tariffario regionale. Eventuali atti amministrativi e/o deliberazioni di Giunta successivi".
2. La Commissione è costituita da 12 consiglieri regionali indicati paritariamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliari coalizioni, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti a funzioni attuali o pregresse.

Articolo 2

1. Il Presidente del Consiglio regionale entro il termine di 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvederà all'insediamento della Commissione di cui al precedente art. 1 dopo aver acquisito la indicazione dei nominativi da parte dei rappresentanti delle coalizioni che dovranno provvedere entro 5 giorni precedenti la data fissata per l'insediamento
2. Il Consiglio regionale, con un'unica votazione e con voto limitati ad uno, elegge il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione. Risulta eletto Presidente il consigliere che riporterà il maggior numero di voti; Vicepresidente il consigliere che sarà risultato 2° nella suddetta votazione.
3. E' incompatibile alla carica di componente della Commissione ogni consigliere che risulta essere oggetto di eventuali responsabilità derivanti da atti amministrativi o delibere di Giunta sottoposti ad inchieste giudiziarie.

Articolo 3

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 60 giorni dalla data di insediamento, presentando una relazione al Consiglio sui risultati delle indagini di cui al successivo art.5, nonché sulle proposte di cui all'art. 6. In mancanza di una unanimità sui risultati dell'indagine possono essere presentate relazioni diverse.

Articolo 4

1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale che sarà corrisposto al termine dell'incarico.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti a tempo determinato e non possono superare il tempo richiesto per la durata dei lavori della Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione dovrà svolgere l'indagine sull'intera attività che ha segnato le procedure per la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1999, n.1458 ed eventuali atti amministrativi e delibere di Giunta successivi.

Articolo 6

1. La Commissione proporrà al Consiglio le iniziative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più efficace e funzionale gestione dell'intera questione.

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nel limite massimo di 30.000 Euro si fa fronte con fondi di bilancio.

Articolo 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR della Regione Calabria.