Progetto di legge n. 399

ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA SULLA "CITTADELLA"

Articolo 1

1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del regolamento interno del Consiglio una commissione speciale di inchiesta sulle attività. relative alla realizzazione della "Cittadella" degli Uffici della Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita da 12 consiglieri regionali indicati paritariamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliari coalizioni, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti a funzioni attuali o pregresse.

Articolo 2

1. Il Presidente del Consiglio regionale entro il termine di 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvederà all'insediamento della Commissione di cui al precedente articolo 1 dopo aver acquisito la indicazione dei nominativi da parte dei rappresentanti delle coalizioni che dovranno provvedere entro i 5 giorni precedenti la data fissata per l'insediamento.
2. II Presidente è designato dall'opposizione, il Vice Presidente dalla maggioranza, mentre le funzioni di Segretario vengono affidate ad un funzionario designato dal Segretario Generale.

Articolo 3

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 60 giorni dalla data di insediamento, presentando una relazione al Consiglio sui risultati delle indagini di cui al successivo articolo 5 nonché sulle proposte di cui all'articolo 6. In mancanza di una unanimità sui risultati dell'indagine possono essere presentate relazioni diverse.

Articolo 4

1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione. Con la medesima deliberazione é determinato il compenso globale che sarà corrisposto al termine dell'incarico.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti a tempo determinato e non possono superare il tempo richiesto per la durata dei lavori della Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione dovrà svolgere 1'índagine sull'intera attività che ha segnato le procedure per l'acquisto del suolo con particolare riferimento al rispetto delle leggi, delle norme vigenti e su ogni altro aspetto del settore che sarà ritenuto utile.

Articolo 6

1. La Commissione proporrà al Consiglio le iniziative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più efficace e funzionale gestione dell'intera questione.

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nel limite massimo di 30.000 Euro si fa fronte con fondi di bilancio.

Articolo 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR della regione Calabria.