Progetto di legge n. 386

MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA ISTITUZIONE DI UN PARCO NEOLITICO NEL TERRITORIO DI NARDODIPACE

RELAZIONE

L'estate scorsa, su richiesta dell'Amministrazione comunale di Nardodipace, sono stati effettuati, a cura di esperti ricercatori di livello universitario, dei sopralluoghi finalizzati a valutare qualità e origini di diversi reperti archeologici rinvenuti in quel territorio. Sono stati acquisiti una serie di elementi conoscitivi preliminari, sufficienti tuttavia ad escludere un'origine naturale degli ammassi rocciosi visionati e, anzi, a stabilire una sicura origine antropica di natura probabilmente preistorica o storica.
Sono emersi interessanti elementi meritevoli di approfondimenti ma soprattutto la necessità di definire ulteriori attività di indagine necessarie per una ricostruzione più precisa dei reperti e della loro datazione.
Infatti, dalle relazioni scientifiche che sono susseguite, emerge in sintesi che "l'intero territorio di Nardodipace risulta costituito da rocce intrusive di composizione variabile la cui età risalirebbe al "paleozoico superiore" ossia circa 290-270 milioni di anni. Lo stato di disarticolazione che ne deriva ha favorito processi di degradazione fisico-meccanica e di alterazione chimica a carico degli ammassi rocciosi intrusivi che attualmente si presentano fortemente smembrati e ridotti talora a masse arenizzate. Su detti ammassi hanno potuto facilmente operare agenti esterni, producendo fenomeni di alterazione chimica con formazione di materiali Limoso argillosi di colore ocraceo, talora di considerevole spessore, sostanzialmente concentrate nelle zone di sella fra i vari rilievi. A questi ultimi materiali giallo-ocracei si sono sovrapposti, in varie epoche, terreni di ceneri e polveri vulcaniche provenienti dall'Etna, di colore grigio chiaro .......
Si evince senza alcun dubbio l'origine antropica delle strutture presenti , in prima analisi riconducibili ad una costruzione del tipo "dolmen" di età molto probabilmente preistorica o storica, particolarmente significativa sotto il profilo archeologico e culturale per la regione calabrese, costituendo uno dei primi ritrovamenti di tal genere e di così antica età .. ..........
Necessitano ulteriori attività di ricerca per pervenire ad una più completa comprensione della geometria originaria della struttura, e quindi anche all'attribuzione del periodo di costruzione e della sua funzione, attraverso la programmazione di rilievi archeologici e topografici di dettaglio, finalizzato al censimento dei blocchi rocciosi franati, in terzini di forma e dimensione, con relativa numerazione progressiva, accompagnato da scavi superficiali per verificare la presenza di altri blocchi franati e di eventuali strutture di tipo scalinata ora sepolte nonché per valutare lo spessore del terreno in sabbie fini grigiastre, che sembra aver ricoperto il probabile "tumulo". Attraverso detto censimento si potrebbe poi tentare, con il supporto informatico, un riassemblaggio dei singoli blocchi sino a ricostruire la struttura nella sua configurazione originaria. All'operazione di rilievo archeologico-topografico da terra è opportuno associare un rilievo aerofotogrammetrico a bassa quota e con materiale sensibile all'infrarosso, che potrebbe essere di valido aiuto per gli studi in stereoscopia del territorio di interesse. E' sin troppo evidente che tale operazione, unitamente alla valorizzazione dei resti archeologici, avrebbe una rilevante ricaduta dal punto di vista turistico-culturale, scolastico e di studi in genere per il territorio di Nardodipace in particolare e per quello calabrese in generale".

Quanto precede è stralcio di relazioni molto più articolate svolte da esperti di qualificata fama chiamati dall'Amministrazione Comunale di Nardodipace, sulle cui gracili spalle non può essere lasciato il peso di continuare ed intensificare attività di ricerca, di indagine e di studio molto impegnativi, da finalizzare alla istituzione di un parco neolitico.
L'allegata proposta di legge intende farsi carico di un progetto ambizioso attraverso una serie di attività finalizzate al completamento dell'indagine sul territorio per l'individuazione di ulteriori, eventuali emergenze di origine antropica, alla valorizzazione del comprensorio archeologico ed alla razionalizzazione della sua fruizione.
L'importanza dei rinvenimenti archeologici impone una completezza ed una organicità che solo l'intervento regionale può assicurare.
La proposta si sviluppa in pochi articoli proprio perché l'obiettivo prioritario è rappresentato dalla necessità di creare i presupposti per la istituzione del parco che è rinviata ad un successivo provvedimento legislativo, a conclusione di tutte le attività ritenute propedeutiche e indispensabili per definire un quadro di riferimento entro cui collocare il parco.
L'articolo 1 pone in capo alla Regione la promozione ed il sostegno di iniziative destinate alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze archeologiche rinvenute nel territorio delle Serre vibonesi per la istituzione di un parco neolitico regionale.
L'articolo 2 individua le finalità attraverso una serie di attività che vanno dalla individuazione organica del materiale rinvenuto, alla decodificazione di segni e scritti, ai rilievi aerofogrammatici, all'attivazione di corsi per la formazione di guide, alla realizzazione di apparati informatici e didattici, alla creazione di itinerari turistico-culturali ed alla promozione di campagne di informazione per la conoscenza dei valori storico-archeologici del territorio.
L'articolo 3 prevede la stipula di un Accordo di Programma tra la Giunta regionale, il Comune interessato, la Comunità Montana, l'Università della Calabria e la Soprintendenza.
Con l'articolo 4 si istituisce un Comitato tecnico-scientifico che assume l'onere della programmazione e della esecuzione di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Esso è composto da esperti di chiara fama nazionale ed internazionale nominati dalla Giunta regionale nonché dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali e dal Sindaco del Comune interessato.
All'articolo 5 è quantificato l'onere finanziario, stimato in Euro 500.000 per l'attuazione dell'intero progetto, di cui il Comune è soggetto attuatore, che deve essere approvato dalla Giunta regionale in tempi predefiniti.
L'articolo 6, inoltre, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo la istituzione del "Parco neolitico della Calabria" , a conclusione di tutte le attività previste nel progetto.
Gli articoli 7 e 8 trattano rispettivamente la norma finanziaria e la dichiarazione di urgenza della legge.

Articolo 1
Oggetto

1. La Regione, in armonia con i principi delle Statuto e nel quadro delle competenze in materia,promuove e sostiene azioni di tutela ed iniziative per la valorizzazione delle emergenze archeologiche rinvenute nel territorio delle Serre vibonesi per la istituzione di un parco neolitico regionale.

Articolo 2
Finalità

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge è necessario procedere a:
a) individuazione organica dei materiale rinvenuto e schedatura dei siti e degli insediamenti attraverso la programmazione di rilievi archeologico-tipografici di dettaglio;
b) decodificazione di segni e scritti;
c) realizzazione di rilievi aerofotogrammatici;
d) attivazione di corsi per la formazione di guide esperte nella illustrazione delle emergenze archeologiche presenti nel territorio;
e) realizzazione di appositi apparati informativi e didattici anche mediante supporti informatici e multimediali;
f) creazione di itinerari turistico-culturali;
g) organizzazione di iniziative espositive, divulgative ed editoriali che favoriscano la conoscenza;
h) promozione di campagne informative ed educative per la formazione di una più diffusa conoscenza dei valori storico-archeologici del territorio interessato.
2. Le emergenze archeologiche rinvenute assumono la denominazione di beni culturali primari e, come tali, sottoposti alla disciplina dei Decreto Legislativo n. 490 del 1999.

Articolo 3
Accordo di programma

1. Al fine di attivare azioni sinergiche ed integrate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi la Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipula di un Accordo di Programma con la Comunità Montana di Serra San Bruno, il Comune di Nardodipace, l'Università della Calabria e la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Calabria.
2. L'Accordo di Programma di cui al precedente primo comma è disciplinato secondo le previsioni di cui alla Legge regionale 4 Settembre 2001,n.19.

Articolo 4
Comitato tecnico-scientifìco

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro i 30 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui al precedente articolo 3, insedia un Comitato Scientifico cui compete la programmazione e la esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 2.
2. II Comitato tecnico-scientifico è un organismo con funzioni di indagine non distruttiva, ricerca propositiva e consultiva ed è formato da laureati esperti nelle particolari discipline attinenti alle specifiche esigenze e finalità di cui alla presente legge.
3. II Comitato tecnico-scientifico è composto:
a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali;
b) dal Sindaco del Comune interessato;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione Comunale di Nardodipace, scelti tra docenti universitari e/o tra espressioni di associazioni, culturali e ambientali di rilevanza nazionale o internazionale;
d) da un esperto scelto dall'Amministrazione regionale tra docenti universitari o tra i componenti di fondazioni o associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale o internazionale.
4. Con la deliberazione di cui al primo comma la Giunta regionale provvede anche al riconoscimento ai membri del Comitato di un gettone di presenza per ogni seduta, del rimborso delle spese di trasporto e di vitto e alloggio, da far gravare sul finanziamento di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5
Interventi finanziari

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione assicura il proprio sostegno finanziario mediante la erogazione di un contributo straordinario di Euro 500.000,00 al Comune di Nardodipace, individuato come soggetto attuatore dell'intero programma, il quale provvederà a trasmettere alla Giunta regionale:
a) il progetto di tutti gli interventi da attivare a cura del Comitato Scientifico di cui al precedente articolo 4 con indicazione analitica dei costi da sostenere;
b) il resoconto finale.
2. II progetto di cui alla lettera a) del precedente comma 1 deve essere approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla ricezione e con il medesimo atto deliberativo di approvazione provvederà al trasferimento delle risorse necessarie per la sua esecuzione, defalcate le eventuali somme anticipate ai sensi del successivo comma 3.
3. La Giunta regionale può disporre, all'atto dell'acquisizione del progetto, la erogazione di un'anticipazione non inferiore al 30 cento dell'ammontare complessivo.
4. II Comune di Nardodipace è obbligato a tenere una contabilità speciale per la gestione del contributo regionale che è soggetto a rendicontazione a conclusione degli interventi previsti in uno con un dettagliato resoconto sui risultati conseguiti e sulla individuazione delle aree interessate .

Articolo 6
Parco neolitico

1. Con successivo provvedimento legislativo da approvare entro 180 giorni dalla conclusione del progetto di cui al precedente articolo 5, il Consiglio regionale provvederà ad approvare un disegno di legge organica per la istituzione del "Parco neolitico della Calabria" con il quale saranno disciplinate modalità, principi, obiettivi ed individuati gli Organi di gestione.

Articolo 7
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in Euro 500.000,00, si provvede con la legge di bilancio 2003.

Articolo 8
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.