Progetto di legge n. 385

NORME PER IL RIPIANO DEL DEFICIT FINANZIARIO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENLALE PUBBLICA E PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLE STESSE

RELAZIONE

Con il trasferimento delle risorse di edilizia agevolata e sovvenzionata ai sensi del D.Lgs 31 Luglio 1998,n. 112, recepito con legge regionale n.34/2002, realizzato con l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione, è possibile modulare tutti gli interventi in materia di edilizia residenziale irrobustendo la presenza pubblica in un settore che richiede un notevole sforzo programmatorio e di una elevata capacità di risposta della Pubblica Amministrazione, a partire dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale Pubblica.
La legge regionale di riordino, la n. 27 del 1996, voleva essere lo strumento capace di innescare processi di modernizzazione in grado di qualificare gli investimenti in termini di efficienza e produttività.
Un processo molto articolato ed impegnativo che per essere attuato con buone possibilità di successo presuppone l'attivazione di meccanismi virtuosi in grado di liberare le Aziende da un pesante fardello, in parte ereditato dagli ex IACP, che limita pesantemente ogni possibilità di rimuovere incertezze e disagi dovuti, principalmente, a situazioni economiche prossime al collasso a causa di un rilevante deficit che non solo inibisce la programmazione, ma pone a rischio anche gli emolumenti degli addetti.
L'allegata proposta di legge, perciò, va in direzione di un duplice obiettivo. Uno è quello di procedere al ripiano del deficit finanziario delle Aziende e l'altro di favorire, anche attraverso incentivi, l'alienazione del patrimonio a favore dei legittimi assegnatari degli alloggi di proprietà.
Tentare un'analisi dettagliata sui motivi che hanno determinato il deficit non è semplice, ma è più che plausibile, comunque, pensare che il rilevante tasso di morosità, le sempre crescenti sentenze di condanna in ordine ad oneri espropriativi o a contenziosi con le imprese esecutrici dei lavori, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri riflessi hanno progressivamente impoverito le casse delle Aterp.
Prima che la situazione precipiti è richiesto uno sforzo straordinario per prefigurare un intervento di risanamento da cui ripartire per rimettere in moto un processo in grado di restituire alle Aziende competitività, trasparenza , efficienza ed efficacia.
La proposta di legge si compone di 18 articoli, suddivisi in due titoli. L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità.
II Titolo I (artt. 2-5) indica le procedure per il ripiano del debito accumulato, da attuare attraverso la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, delle Aterp le quali sono chiamate alla predisposizione di un piano di rientro, controfirmato dal Collegio dei Revisori, sottoposto all'approvazione dell'Assessorato ai LL.PP., costituito da una dettagliata relazione sull'entità del deficit accumulato, sulle annualità per ammortamento. E', inoltre, fatto obbligo di assicurare il rispetto del patto di stabilità interno. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui è a carico del bilancio regionale.
Tutte le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione degli alloggi, iscritti a bilancio, necessarie al pagamento di emolumenti sono impignorabili e non possono essere sottratti alla disponibilità delle Aziende se non nei modi stabiliti dalle norme di riferimento.
II Titolo II (artt. 6-18) si occupa, invece, dell’alienazione degli alloggi a favore dei legittimi assegnatari, in regola con il pagamento del canone e delle spese. E' consentito l'accesso ai benefici della legge anche agli inquilini morosi a condizione che sottoscrivano un piano di rientro dalle morosità anche in forma rateale, purché non superiore a 24 mesi.
L'acquisto può avvenire in unica soluzione, e in questo caso è concessa una riduzione del 10 per cento sul costo stimato, o attraverso un numero massimo di 15 rate annuali, previa l'anticipazione del 30 per cento sul prezzo di cessione.
Gli incentivi della Regione sono finalizzati sia all'abbattimento dell'anticipazione del 30 per cento mediante compensazione a favore delle Aterp in sede di bilancio annuale, e sia all'assunzione a proprio carico degli oneri di ammortamento di prestiti bancari che gli assegnatari contraggono per fare fronte al pagamento della quota di acquisto dilazionata, mediante la stipula di apposite convenzioni con Istituti di Credito.
Le Aziende sono tenute alta presentazione di un piano programmato di dismissione che è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente.
Gli introiti conseguiti con la alienazione devono essere destinati a programmi di investimento, anch'essi sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, che devono interessare, per l’80 per cento dell'ammontare, ad interventi di riqualificazione e incremento del patrimonio edilizio, e per il restante 20 per cento ad interventi di urbanizzazione primaria e secondaria.
La proposta, aperta ad ogni contributo migliorativo, è rassegnata all'attenzione del Consiglio regionale per l'approvazione.

Articolo 1
Oggetto e Finalità

1. La presente legge, in armonia con i principi dello Statuto, detta norme per favorire il ripiano del deficit finanziario delle Aziende Territoriali Per l'Edilizia Residenziale Pubblica, di seguito denominate ATERP, nonché disciplina la cessione in proprietà ai legittimi assegnatari degli alloggi di proprietà delle stesse realizzati con il contributo o il concorso dello Stato.
2. La cessione in proprietà degli alloggi, anche attraverso forme incentivanti, è diretta a reperire le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione di programmi di risanamento del patrimonio immobiliare esistente, alla costruzione di nuovi alloggi e ad interventi di urbanizzazione.

TITOLO I
Risanamento finanziario

Articolo 2
Contrazione di Mutui

1. Le Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria che presentano situazioni di deficit finanziario possono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per il ripiano, previa redazione di apposito piano di risanamento.

Articolo 3
Risanamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le ATERP, in riferimento al deficit finanziario consolidato al 31 Dicembre dell'anno precedente, provvedono alla elaborazione del piano di risanamento di cui al precedente articolo 1, controfirmato dal Collegio dei Revisori, che dovrà contenere:
a) relazione dettagliata circa i motivi che hanno determinato il deficit;
b) entità del deficit accumulato;
c) periodo di ammortamento del mutuo;
2. II piano di risanamento viene trasmesso all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici che provvede all'approvazione mediante apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento che lo emette entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali si intende approvato.
3. II termine di cui al comma precedente può essere interrotto per una sola volta per richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. In questo caso il decreto sarà emesso nei successivi 30 giorni dalla ricezione della ulteriore documentazione.
4. Le ATERP, infine, hanno l'obbligo di assicurare il rispetto del patto di stabilità interno previsto dalle norme vigenti, pena l'inammissibilità all'accesso delle opportunità di cui al presente titolo I.

Articolo 4
Contrazione e durata del mutuo

1. Le ATERP, sulla base del piano di risanamento approvato secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, sono autorizzate a contrarre apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e la copertura degli oneri di ammortamento sarà a carico della Regione Calabria. La garanzia sarà concessa con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici.
2. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di interesse e capitale.

Articolo 5
Impignorabilità

1. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza delle ATERP calabresi, iscritti in bilancio o in contabilità speciale, e destinate a servizi e finalità d'istituto , nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza ,non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi di riferimento ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto, non determinano obbligo di accantonamento da parte di terzi e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate alle ATERP e la disponibilità di esse da parte delle Aziende medesime.
2. II patrimonio abitativo, realizzato o recuperato dalla ATERP a totale carico o con il contributo dello Stato e della Regione, nonché quello acquistato o recuperato per finalità di istituto, è soggetto alla disciplina propria dei beni indisponibili ai sensi degli articoli 828 e 830 del codice civile.

TITOLO II
Alienazione immobili

Articolo 6
Requisiti per l'acquisto

1. Per poter esercitare il diritto all'acquisto degli alloggi, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere assegnatari dell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge con anzianità di locazione non inferiore a cinque anni;
b) essere in regola con il pagamento del canone e delle spese.
2. Gli assegnatari che versano in condizioni di morosità per canoni impagati possono accedere alle opportunità previste dal presente Titolo II solo dopo aver sottoscritto con I'ATERP un piano di rientro, anche rateale, purché non superiore a 24 mesi.
3. II diritto al riscatto può essere esercitato, in alternativa all'assegnatario, dai familiari conviventi, fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
4. Gli assegnatari, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite di cui all'articolo 9 della L.R. 25 Novembre 1996,n.32, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto in locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.
5. Coloro i quali siano titolari di reddito familiare complessivo superiore a quello di cui all'articolo 9 della L.R. 25 Novembre 1996, n.32 per il mantenimento della qualifica di assegnatario possono presentare istanza di acquisto entro dodici mesi dall’avvenuto accertamento da parte dell'Ente gestore dell'intervenuta perdita del diritto di locazione, significando che, trascorso inutilmente detto termine, gli alloggi possono essere venduti a terzi secondo quanto previsto dalla legge 24 Dicembre 1993, n. 560.

Articolo 7
Prezzo di acquisto

1. II prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta, applicando un moltiplicatore pari a 100, alle rendite catastali determinate secondo le norme vigenti.
2. La determinazione del prezzo può, in alternativa, essere stabilita dall'Ufficio per il Territorio su richiesta dell'assegnatario a seguito della comunicazione del prezzo calcolato ai sensi del precedente comma 1; in questo caso l'assegnatario è tenuto ad accettare la nuova stima anche se superiore alla precedente, salvo la revoca della domanda di riscatto da esercitarsi inderogabilmente entro 30 giorni.
3. II prezzo come sopra determinato è ridotto delfl,5 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo del 20 per cento.

Articolo 8
Modalità di acquisto

1. Le alienazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione fissato ai sensi del precedente articolo 7;
b) pagamento immediato di una quota pari al 30 per cento del prezzo di cessione con dilazione della parte rimanente in un numero massimo di 30 rate semestrali a tasso zero.

Articolo 9
Programma di cessione

1. L'ATERP territorialmente competente, sentita la conferenza dei Sindaci, chiede alla Regione, Assessorato ai LL.PP., l'autorizzazione alla cessione sulla scorta di un programma che deve indicare:
a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda alla data del 31 Dicembre dell'anno antecedente a quello della richiesta;
b) il numero degli alloggi che si intende alienare,
c) le condizioni tecnico-economiche degli immobili;
d) i tempi e le fasi degli adempimenti al fine di perfezionare le cessioni entro 18 mesi dall'approvazione del programma;
e) le modalità di utilizzo delle risorse introitate secondo le finalità di cui al successivo articolo 10.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento, approva il programma entro 120 giorni dalla data di acquisizione, trascorsi infruttuosamente i quali opera l'istituto del silenzio-assenso.
3. In caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio i termini di cui sopra si interrompono e decorrono dalla data del riscontro che deve intervenire entro 30 giorni.
4. II Programma è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Calabria ed è trasmesso anche ai Comuni interessati che ne devono curare la massima diffusione.

Articolo 10
Destinazione dei fondi

1. II programma di cessione di cui al precedente articolo 9 deve indicare la destinazione delle risorse introitate che comunque devono essere finalizzate:
a) per una quota non inferiore all’80 per cento al reinvestimento in edifici, alla riqualificazione e incremento del patrimonio pubblico mediante acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti, recupero e manutenzione straordinaria di quelli in proprietà e programmi integrati;
b) per la restante quota del 20 per cento ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Articolo 11
Programma di utilizzo

1. Entro 12 mesi dal perfezionamento delle cessioni I'ATERP formula alla Regione il programma degli investimenti da effettuare con i proventi delle alienazioni secondo il metodo di schede-progetto per ogni intervento localizzato.
2. La Giunta regionale approva il programma entro i successivi 60 giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

Articolo 12
Gestione speciale

1. Le ATERP sono tenute a contabilizzare le somme ricavate a norma del presente Titolo II in apposita gestione speciale e destinare le stesse alle finalità di cui al primo comma del precedente articolo 10.

Articolo 13
Divieti

1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione di uso per un periodo non inferiore a 10 anni e comunque, in caso di pagamento dilazionato, fino a quando non sia stato pagato per intero il prezzo di cessione.
2. In caso di vendita le ATERP hanno il diritto di prelazione.

Articolo 14
Riscatti in corso

1. Tutte le domande di riscatto prodotte ai sensi della Legge 24 Dicembre 1993, n. 560 e non ancora definite seguono la dinamica prevista dalla presente legge sempre che permanga la volontà del soggetto che deve essere confermata a mezzo comunicazione su lettera-invito degli uffici delle ATERP.

Articolo 15
Incentivi all'acquisto

1. La Regione sostiene finanziariamente i soggetti ammessi al riscatto concorrendo direttamente:
a) all'abbattimento della quota del 30 per cento prevista dalla lettera b) del precedente articolo 8, mediante compensazione da effettuarsi annualmente a favore delle ATERP in sede di legge di bilancio;
b) all'assunzione a proprio carico del pagamento degli interessi per i mutui contratti dagli assegnatari per la quota di acquisto dilazionato di cui alla stessa lettera b) del medesimo articolo 8, mediante rimessa diretta agli istituti di Credito e previa stipula di apposite convenzioni.

Articolo 16
Procedure

1. La Giunta Regionale con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina le modalità procedurali necessarie alla realizzazione del programma di alienazione.

Articolo 17
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa' fronte con la legge annuale di bilancio.

Articolo 18
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.