Progetto di legge n. 379

NORME PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE STABILE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ LSU-LPU

RELAZIONE

I lavori socialmente utili e quelli di pubblica utilità erano stati concepiti originariamente come strumento integrativo del sistema degli ammortizzatori sociali con i seguenti obiettivi:
a) avere una prestazione di lavoro sociale a fronte di forme di sostegno al reddito;
b) depotenziare la pratica del lavoro nero dei lavoratori assistiti;
c) tracciare percorsi di riqualificazione per i lavoratori licenziati;
d) fare emergere nuovi servizi e lavori, creare nuova imprenditoria. II contesto economico e sociale calabrese in cui questo strumento si è sviluppato, caratterizzato da una profonda e gravissima crisi occupazionale, ha fatto sì che il sistema degli ammortizzatori sociali si rivelasse ancor più inadeguato e trasformasse gli LSU/LPU in un ammortizzatore di ultima istanza, in continua proroga, finendo per diventare una forma di accesso al lavoro in cui il fondo per l'occupazione è servito a pagare assegni sempre più poveri a fronte di prestazioni di lavoro sempre meno aggiuntivi e sempre più sostitutivi di organico.
II sistema degli incentivi creato per favorire le stabilizzazioni occupazionali si è rivelato scarsamente adeguato anche a causa delle aspettative e comportamenti dei vari attori. In particolare nei lavoratori ha prevalso l'immobilismo, determinato sia dalla certezza di continue proroghe, sia dalle aspettative di assunzioni nella P.A., alimentate anche dal fatto che gran parte delle attività sono svolte in sostituzione di organico. II sistema delle imprese peraltro non ha favorito l'occupazione di questi lavoratori: hanno infatti prevalso la scarsa conoscenza degli incentivi cd ;:n Ul!"uso prcyá~udizio verso i lavoratori. Gli enti promotori, infine, hanno approfittato della possibilità di avere a disposizione manodopera gratuita.
Per altri versi la possibile realizzazione di esperienze positive di stabilizzazione è stata rallentata e spiazzata dalle continue modifiche della normativa e, soprattutto, dalle continue proroghe.
L'introduzione di misure sanzionatorie ed il trasferimento delle funzioni di governo degli strumenti e delle relative risorse alle Regioni impongono, oggi, l'assunzione di una responsabilità nel definire un percorso virtuoso che, fattosi carico delle difficoltà economiche dei soggetti attuatovi, sia in grado di portare gradualmente allo svuotamento del bacino.
L'allegata proposta di legge, infatti, mira a mettere in atto azioni di sollecito e di supporto verso gli enti gestori, utilizzando le risorse trasferite dal Fondo per l'occupazione e le necessarie risorse aggiuntive del bilancio regionale, con l'intento di monitorare e progettare nuove iniziative per la stabilizzazione degli LSULPU in sintonia con le esigenze di sviluppo locale e di utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, indirizzando il processo di fuoriuscita anche verso l'imprenditoria privata, gli appalti pubblici e I'autoimpiego.
Gli articoli 1 e 2 definiscono gli obiettivi da raggiungersi attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, delle Forze sociali, del sistema delle Imprese e di Italia Lavoro.
All'articolo 3 è previsto l'insediamento di un Comitato tecnico, costituito da esperti in politiche del lavoro e formative, rappresentativo di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla risoluzione del problema, che opera presso l'Azienda Calabria Lavoro e cui verranno assicurate dalla Giunta regionale risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alla complessità della funzione da svolgere.
I compiti del Comitato sono descritti all'articolo 4 e vanno dalla raccolta, organizzazione e gestione del curriculum professionale dei lavoratori, alla valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali degli stessi in base alle attività progettuali svolte, alla ricognizione dei posti vacanti nelle dotazione organiche degli Enti pubblici regionali, alla predisposizione di un sistema informativo anagrafico e professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ecc.
L'articolo 5 prescrive obblighi di riserva per Enti Locali, Enti e Aziende regionali di una quota del 40 per cento dei posti vacanti a favore dei lavoratori.
L'articolo 6 prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta del Comitato Tecnico,di un piano straordinario di azione per la stabilizzazione in cui devono essere indicate anche le risorse necessarie per una compiuta attività di interventi in grado di realizzare gli obiettivi prefissati.
All'articolo 7 è prevista la istituzione del Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dove confluiscono le risorse del Fondo nazionale, le risorse aggiuntive regionali e quelle comunitarie di attuazione del POR Calabria.
L'articolo 8 si occupa delle disposizioni finanziarie, mentre all'articolo 9 una norma transitoria assicura la continuità dei progetti fino al 30 Settembre 2003.
Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente l'abrogazione di norme e la dichiarazione di urgenza.

Articolo 1
Finalità

1. La Regione, in applicazione dei principi previsti dallo Statuto, persegue obiettivi di politiche attive per il lavoro in grado di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 3 della Legge regionale 30 Gennaio 2001, n. 4.

Articolo 2
Concertazione

1. La Regione assume il metodo della concertazione come principio basilare per il raggiungimento degli obiettivi mediante forme di intesa con gli Enti Locali, Forze sociali e Sistema delle Imprese.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge la Giunta regionale stipula una specifica convenzione con la Società Italia Lavoro.

Articolo 3
Comitato Tecnico

1. E' istituito un Comitato tecnico composto da 7 esperti in politiche del lavoro e formative di cui:
a) due scelti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro;
b) uno designato dalla sezione regionale dell'UPI;
c) uno designato dalla sezione regionale dell'Anci;
d) uno designato dalla sezione regionale dell'UNCEM;
e) uno designato dalla OO.SS. regionali maggiormente rappresentative;
f) uno designato dalla sezione regionale dell'Assindustria.
2. II Comitato opera nell'ambito dell'Azienda Calabria Lavoro cui sono assicurate da parte della Giunta regionale le risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alla complessità delle funzioni da espletare.
3. II sistema regionale della formazione professionale assicura il sostegno finanziario per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del successivo articolo 4, anche mediante un'adeguata e coerente semplificazione delle procedure amministrative e contabili.
4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla formale istituzione del Comitato a seguito dell'acquisizione delle designazioni che devono, comunque, intervenire entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi infruttuosamente i quali può provvedere autonomamente.
5. II curriculum professionale degli esperti da nominare deve essere allegato all'atto deliberativo di cui al comma precedente per farne parte integrante.
6. Con la deliberazione di nomina degli esperti saranno indicate anche le indennità, non superiori a quelle percepite dagli esperti nominati ai sensi della L.R. n. 13/96, nonché il rimborso delle spese spettanti se residenti in sede diversa da quella dell'Azienda.

Articolo 4
Compiti del Comitato

1. II Comitato promuove:
a) la raccolta, l'organizzazione e la gestione del curriculum professionale dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali nonché il tipo e la durata dell'attività progettuale svolta;
c) la ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici operanti nel territorio regionale;
d) specifici percorsi formativi e di riqualificazione professionale coerenti con le richieste dei mercato o immediatamente finalizzati all'attuazione di specifiche iniziative di riallocazione dei soggetti di cui all'articolo 1 presso Enti terzi o per iniziative di autoimprenditorialità;
e) l'immissione nell'ambito del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 28 della L.R. 19 Febbraio 2001, n. 5 delle informazioni personali e professionali relative ai soggetti di cui all'articolo 1 al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ;
f) assistenza tecnica per la predisposizione di progetti volti alla stabilizzazione, in qualunque forma, dei soggetti di cui all'articolo 1;
g) l'assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati;
h) l'esercizio di lavoro autonomo o d'impresa, sia in forma individuale che associata, anche attraverso attività di assistenza tecnico-progettuale;
i) l'assunzione prioritaria da parte di società abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, ove le richieste pervengano da Enti Locali, Regione e Aziende strumentali o di diretta emanazione della Regione;
j) la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzioni nominative, secondo le modalità definite nel piano di cui al successivo articolo 6;
k) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo;
l) specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati;
m) la costituzione di società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale, cui possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
n) il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere.
2. Il Comitato annualmente trasmette alla Giunta regionale dettagliata relazione sulla attività svolta che sarà allegata al bilancio di previsione.

Articolo 5
Obblighi

1. Per le annualità 2003, 2004 e 2005, gli Enti Locali, gli enti strumentali della Regione e le aziende sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori di cui all'articolo 1, una quota pari al quaranta per cento dei posti vacanti nella dotazione organica, previo espletamento di procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per l'inquadramento nei diversi profili professionali e livelli funzionali.
2. Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000, la Regione:
a) concede un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili;
b) provvede alla costituzione di un fondo attraverso il quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale.

Articolo 6
Piano straordinario

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 3 e previo parere vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro, di concerto con i soggetti di cui all'articolo 2, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione, un piano straordinario di azione per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 1, di seguito denominato piano.
2. II piano definisce, in particolare:
a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge;
b) la natura, l'ammontare, le modalità ed i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato;
c) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a);
d) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla lettera a);
e) l'elenco regionale, ai sensi dell'articolo 3 dei D.Lgs 81/2000, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori interessati, aggiuntive a quelle previste dal medesimo articolo.
3. II piano determina, infine, l'ammontare delle risorse a favore dei datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui all'articolo 1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, e in misura superiore in caso di assunzione da parte di enti pubblici ed amministrazioni operanti nel territorio regionale.
4. II piano è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
a) determinazione degli incentivi economici per la ricollocazione dei lavoratori in correlazione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico, l'età ed il tasso di disoccupazione nell'ambito territoriale in cui ha luogo la stabilizzazione occupazionale;
b) individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse statali e comunitarie;
c) promozione di forme associative, di accordo e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni;
d) integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.

Articolo 7
Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale

1. E' istituito il Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 1, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3.
2. AI Fondo sono destinati:
a) le risorse assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2000;
b) risorse regionali;
c) risorse per l'attuazione del POR Calabria;
d) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.

Articolo 8
Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 sono istituiti le seguenti U.P.B.:
a) fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale impegnati in attività socialmente utili;
b) assegnazione dallo Stato di risorse ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 81/2000.
2. Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di bilancio.

Articolo 9
Norme transitorie

1. II termine dei 31 Marzo 2003 previsto dalla Legge regionale 2 Dicembre 2002, n. 52 è prorogato al 30 Settembre 2003.

Articolo 10
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle di cui alla presente legge.

Articolo 11
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.