Progetto di legge n. 336

INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 10 OTTOBRE 2002

All’art. 1 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma:
"La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4.2.2002, n. 8"