Progetto di legge n. 332

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO SULLA RIFORMA AMMINISTRATIVA

RELAZIONE

II processo di decentramento - federalismo amministrativo, inaugurato con le Leggi Bassanini ed in particolare con il Decreto Legislativo 112/98 e proseguito, a livello di normazione statale, con Leggi costituzionali n. 1/99 e 3/2001, si inserisce nell'ottica di un rinnovato quadro istituzionale che, attraverso la valorizzazione delle autonomie locali, mira ad una effettiva modernizzazione dei sistema amministrativo. La Legge Regionale n. 34 del 12 Agosto 2002 concernente "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" costituisce la normativa di attuazione del sopracitato Decreto Legislativo e rappresenta la concreta opportunità di trasformare la Regione in ente dotato di poteri di autonomia politica da esercitare mediante leggi ed atti di amministrazione.
Questa nuova cultura istituzionale - che trae origine dalla Legge 142/90 concernente "Ordinamento delle autonomie locali" - ispirata al principio di sussidiarietà, mira a soddisfare la costante domanda di legalità ed efficienza spesso disattesa da un soffocante centralismo statale e regionale.
La sfida che la Calabria e le altre Regioni si apprestano a vivere - ribaltando una tendenza nei fatti avversa ad un processo autenticamente federalista - richiede, alla base, una sensibilità istituzionale pienamente rivolta alla valorizzazione delle autonomie territoriali e quindi dei livelli di governo più vicini ai cittadini.
L'Osservatorio sulla Riforma Amministrativa, istituito presso l'Assemblea Legislativa Regionale, risponde ali' avvertita esigenza di predisporre strumenti di controllo e monitoraggio della concreta attuazione dei conferimento delle funzioni amministrative dalla Regione alle autonomie locali, onde stimolare e favorire un ineludibile momento di raccordo tra l'Esecutivo Regionale ed il Consiglio Regionale. L'Osservatorio è composto da due Consiglieri regionali, eletti con un meccanismo che garantisca la rappresentanza della minoranza, e da tre esperti scelti all'interno del Personale del Consiglio Regionale, di cui uno con funzioni dirigenziali.
La Presidenza dell'Osservatorio spetta al Consigliere Regionale espressione della minoranza, in continuità con il fair play istituzionale che contraddistingue i lavori del Consiglio Regionale calabrese.
La composizione dell'Osservatorio non comporta sostanzialmente alcun aggravio di spesa e consente di valorizzare le professionalità esistenti.
Il necessario raccordo tra Consiglio Regionale ed Osservatorio sulla riforma amministrativa è assicurato da un rapporto trimestrale predisposto dall'Osservatorio, che acquisisce il parere consultivo dell'importante organismo partecipativo della Conferenza Regione - Autonomie Locali di cui all'art.8 della L.R. n . 34/2002 .
La riforma amministrativa in atto richiede, in ragione del costituendo nuovo assetto dei rapporti istituzionali tra "centro e periferia", la costante attività di controllo da parte del Consiglio Regionale, soggetto attivo e garante di un processo di conferimento di funzioni amministrative che sappia coniugare le istanze di legalità con quelle di modernità e di efficienza.
II presente Progetto di Legge, istituente l'Osservatorio sulla Riforma Amministrativa, rappresenta perciò lo strumento indispensabile ai fini della sollecita e completa applicazione della L.R. 34/2002, i cui obiettivi rischiano di essere vanificati se alle enunciazioni di principio non segue il concreto e necessario trasferimento delle risorse umane e finanziarie.

ART. 1
Osservatorio sulla Riforma Amministrativa

AI fine di garantire la concreta attuazione del conferimento di funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, è istituito presso il Consiglio Regionale l'Osservatorio sulla Riforma Amministrativa, con compiti di monitoraggio del processo di riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

ART. 2
Composizione

L'Osservatorio sulla Riforma Amministrativa è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui:
a) due Consiglieri Regionali, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze che assume le funzioni di Presidente;
b) tre esperti designati dal Consiglio, con voto limitato a due nomi, scelti all'interno del Ruolo del Personale del Consiglio Regionale, di cui uno con funzioni dirigenziali.
Le funzioni di Segretario dell'Osservatorio sono assunte da uno dei componenti di cui alla precedente lettera b).
L'Osservatorio è costituito ed insediato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3
Rapporto trimestrale

II Consiglio Regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto trimestrale dell'Osservatorio che, a tal fine, acquisisce il parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali di cui all'art. 8 della L.R. n. 34/2002.

ART. 4
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.