Proposta di provvedimento amministrativo n. 323

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, N. 20, DEL PIANO DI AZIONE ANNUALE (2003) E TRIENNALE PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE MEDESIMA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il d.lgs. 1 dicembre 1997, n.468 concernente "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.196";
VISTO il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144;
VISTO il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'art. 2, comma 2, lett. F), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della vigente normativa in materia;
VISTA la Legge n° 20 del 19 novembre 2003 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità) che fissa al 31 dicembre 2007 la data finale entro la quale dovrà essere attuata la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della medesima Legge Regionale;
VISTO l'art. 9 della I. r. 20/2003 che prevede che il piano ed il bando relativo alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 2, in sede di prima applicazione, devono essere approvati, rispettivamente, entro 60 e 90 giorni, successivi alla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale 20/2003;
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2004, n.4 avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n.20”, che prevede tassativamente l'approvazione del bando di cui al comma 3 dell'art.4 della I.r, 20/03 nonché dei piani di azione triennale e annuale, rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore;
VISTA la D.G.R. 3 maggio 2004, n. 291 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge regionale 19 novembre 2003, n.20, dell'avviso pubblico relativo all'individuazione dei datori di lavoro pubblici e privati interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Modifica D.G.R. n. 119 del 3 marzo 2004;
RILEVATO che, per come stabilito dal punto 1.5.4 del Complemento di programmazione dei Por Calabria Asse IIl Risorse Umane, si è provveduto alla procedura di concertazione preventiva con il partenariato sociale ed istituzionale e con le Amministrazioni Provinciali;
CHE le stesse Amministrazioni Provinciali, nelle riunioni appositamente indette del 18 e 29 ottobre 2004, hanno espresso parere favorevole sui suddetti piani;
CHE la sola Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, regolarmente convocata, non ha partecipato alle riunioni del 18 e 28 ottobre 2004 e che alla stessa è stata comunque inviata la relativa documentazione;
CHE lo stesso Comitato per il lavoro previsto dall'art. 1 L.R. 19 Novembre 2003, n. 19, nella riunione dei 7 maggio 2004, ha espresso a maggioranza parere favorevole sui Piani di stabilizzazione;
CHE la Commissione Regionale Tripartita con verbale del 23 settembre 2004, ha preso atto dei Piani annuale e triennale di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con delibera n. 422 del 28 giugno 2004, ha disposto la redazione del piano regionale per il lavoro e l'occupazione, che sia coerente anche alle disposizioni di cui alla L.R. 5/2001 e alla L.R. n.20/2003, nonché alle disposizioni del POR Calabria 2000 - 2006;
RILEVATO che l'art. 7 della I.r. 20/03 individua le risorse finanziarie da destinare alle azioni di stabilizzazione occupazionale del piano annuale stralcio 2003;
CHE il piano annuale di stabilizzazione occupazionale per l'anno 2003 prevede una spesa complessiva di € 19.521.861,61 con una previsione di stabilizzazione occupazionale di 797 lavoratori di cui all'ad. 2 della l.r. 20/03;
CHE la copertura finanziaria delle risorse destinate alla azioni di stabilizzazione occupazionale previste nei piano stralcio 2003, è garantita:
- con € 4.986.361,61            allocati nel fondo regionale e previsti nell'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 per come disposto dalla legge 20/2003, e regolarmente impegnate con D.D.G. n.8388/04, impegno 1769/04 Cap. 43020213;
- con € 14.535.000,00 da far gravare sulle Misure del Por Calabria 2000 - 2006 Asse III Risorse umane, al netto della quota dei privati, secondo il seguente quadro i cui capitoli presentano la dovuta disponibilità e capienza

capitolo

Azione

Annualità
2000 2003

Finanziamento
pubblico

Finanziamento
privato

3421103

3.3.d

11.670.000,00

10.503.000,00

1.167.000,00

3421111

3.11.b

840.000,00

756.000,00

84.000,00

3421113

3.13.d

840.000,00

756.000,00

84.000,00

3421103

3.3.d

1.680.000,00

1.512.000,00

168.000,00

3421103

3.3.f

1.120.000,00

1.008.000,00

112.000,00

 

Totale

 

14.535.000,00

 

TENUTO CONTO che il Programma operativo regionale (POR) per l'Asse III - Risorse umane, nell'ambito delle Misure 3.3, 3.11 e 3.13, per come approvato con decisione della Commissione Europea n C(2000) 2345, prevede la realizzazione di politiche attive del lavoro, quale momento importante e qualificante finalizzato a favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU LPU;
CHE in particolare la misura 3.3 , azione d), prevede aiuti all'assunzione per categorie di utenza per le quali è prevista specifica normativa nazionale;
CHE la misura 3.3, azione f) prevede servizi all'imprese con particolare riferimento a cooperative e società in uscita da LSU LPU ;
CHE le misure 3.11 azione b) e 3.13 d) prevedono incentivi economici alle persone per il lavoro autonomo e per l'avvio di nuove imprese sotto forma di "prestito d'onore" comprendendo tra i destinatari anche i lavoratori LSU e LPU;
VISTO la D.G.R. n.735/2001 che ha adottato il Complemento di programmazione dei Programma Operativo Regionale 2000 - 2006;
VISTI i pareri previsti dall'art. 34 del RE 12360/99 e dall'art. 32, comma 2, della l.r. 8/03, allegati;
VISTO Il regolamento 8 CE ) n.1260/99 del Consiglio dei 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
VISTO il Regolamento 8 CE ) 1685/00 della Commissione recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese;
VISTO il Regolamento (CE) 1159/00 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie;
VISTI, ancora , le disposizioni contenute nelle seguenti direttive:
· Regolamento (CE) n.68101 sugli aiuti destinati alla formazione;
·
Regolamento (CE) n.69101 sugli aiuti di importanza minore (De Minimis);
· Regolamento ( CE) n. 2204/02 della Commissione del 12 dicembre 2002 sugli aiuti a favore dell'occupazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, On. Antonino MANGIALAVORI, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente settore, ad unanimità di voti

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che viene integralmente richiamata.
1) Di approvare, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 20/03 i piani triennale e annuale di stabilizzazione occupazionale relativo all'anno 2003, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che l'indicazioni contenute nei piani triennale e annuale di stabilizzazione occupazionale, costituiscono il punto di riferimento del sottoprogetto ''Precariato" previsto dal Piano Regionale straordinario per l'occupazione ed il lavoro in Calabria, la cui redazione è stata disposta con Delibera Giunta regionale n. 422 dei 28/06/2004;
3) Di rimettere la presente deliberazione unitamente agli allegati ai Consiglio Regionale per i successivi adempimenti;
4) Di dare atto che la copertura finanziaria delle risorse previste per le azioni di stabilizzazione occupazionale del piano stralcio 2003 sono garantite da:
- € 4.986.861,61 allocati nel fendo regionale e previsti nell'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 per come disposto dalla legge regionale 20/2003, e regolarmente impegnate con D.D.G. n.8388104 , impegno 1769/04 Cap. 43020213 ;
-
€ 14.535.000,00 da far gravare sulle Misure del Por Calabria 2000 - 2006 Asse III Risorse umane, al netto della quota dei privati, secondo il seguente quadro i cui capitoli presentano la dovuta disponibilità e capienza

capitolo

Azione

Annualità
2000 2003

Finanziamento
pubblico

Finanziamento
privato

3421103

3.3.d

11.670.000,00

10.503.000,00

1.167.000,00

3421111

3.11.b

840.000,00

756.000,00

84.000,00

3421113

3.13.d

840.000,00

756.000,00

84.000,00

3421103

3.3.d

1.680.000,00

1.512.000,00

168.000,00

3421103

3.3.f

1.120.000,00

1.008.000,00

112.000,00

 

Totale

 

14.535.000,00

 

5) di impegnare la somma complessiva di e 14.535.000,00, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei privati, sui capitoli del bilancio 2004, di seguito indicati:

capitolo

Azione

Finanziamento
pubblico

3421103

3.3.d

10.503.000,00

3421111

3.11.b

756.000,00

3421113

3.13.d

756.000,00

3421103

3.3.d

1.512.000,00

3421103

3.3.f

1.008.000,00

 

Totale

14.535.000,00

6) Di de mandare al competente Settore "Politiche attive del lavoro e Imprenditoria l'adozione di tutti ali atti consequenziali finalizzati all'esecuzione del presente atto.

 

“PIANI DI AZIONE  TRIENNALE E ANNUALE – PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’
NELL’AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2003, N. 20

 Premessa

Con l'approvazione della legge n. 20 del 19 novembre 2003 "Norme volte alla stabilizzazione occupazionale (lei lavoratori impegnati in lavori socialmente astili e di pubblica utilità", la Regione Calabria si è dotata di uno strumento giuridico operativo in grado di risolvere effettivamente le problematiche occupazionali dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.
Le iniziative di stabilizzazione previste nella legge danno a tutti i lavoratori la possibilità di uscire dallo stato di assistenzialismo in cui - almeno la maggior parte - hanno vissuto sinora, consentendogli, al contempo, di diventare soggetti attivi e partecipi del processo di sviluppo socio economico della Regione Calabria.
Il piano di azione triennale si basa su una stretta sinergia con gli Enti locali e richiede, per la prima
volta, l'impegno diretto da parte degli stessi lavoratori e, perciò, gli interventi da realizzare dovranno scaturire da una azione congiunta e raccordata della Regione Calabria, delle imprese e degli enti locali "utilizzatori", secondo una logica di coinvolgimento delle parti interessate che rappresenterà l'elemento qualificante la strategia regionale in materia.
Le azioni (il stabilizzazione occupazionale previsti dalla legge regionale 20/03 prevedono forme di incentivazioni da erogare sia agli Enti utilizzatori dei lavoratori sia agli Enti pubblici e privati e, soprattutto, agli stessi lavoratori che potranno fruire di varie opportunità, essendo stati previsti appositi percorsi di accompagnamento per coloro che intraprendono attività di autoimpiego e autoimprenditorialità.
Il Dipartimento "Politiche del Lavoro", al fine di facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale, stipulerà convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa, s'impegna a valutare la
possibilità di promuovere le misure di cui all'art. 13 del decreto legislativo 276/2003 e si avvarrà dell'attività di Italia Lavoro S.P.A, che, in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego, offrirà l'assistenza tecnica volta alla ricollocazione dei lavoratori verso nuove opportunità di lavoro.
Con i piani di azioni triennale e annuale, la Regione Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro -, nell'esercitare il proprio ruolo di promozione e coordinamento in materia di politiche attive del lavoro, intende adoperarsi per contribuire, in collaborazione con Enti Locali e parti sociali, ad individuare soluzioni durature al problema dell'occupazione e dello sviluppo. In questo contesto - alla luce della riforma del titolo V della Costituzione - la Regione affronterà le problematiche connesse alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità per garantirne 1,1 collocazione lavorativa attraverso l'utilizzo delle risorse e degli strumenti disponibili, seppur in coerenza con le vigenti disposizioni comunitarie.

Lavoratori beneficiari delle azioni

I presenti piani di azione si applicano a favore dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n.20. Nei limiti delle risorse assegnate ai Fondi per la stabilizzazione di cui all'art. 7 della l.r. 20/03, gli interventi previsti dall'artt. 5 e 6 della medesima legge, si applicano ai lavoratori appartenenti alle fattispecie di seguito precisate:
· Lavoratori indicati dall'art. 3 della I. r. 4/2001 che risultino utilizzati in forza di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori (art. 2, compia 1);
· Lavoratori che dal primo febbraio 2001 si trovano, per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, nello stato di disoccupazione dovuta alla mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione Calabria (art. 2, comma 6);
· Lavoratori disoccupati, già appartenenti al bacino socialmente utili e di pubblica utilità, che non sono stati avviati al lavoro a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le norme vigenti (art. 2, comma 7).
I lavoratori inutilizzati dagli enti per il mancato rinnovo delle convenzioni ovvero per la mancata esecuzione di piani di stabilizzazione illegittimi possono essere utilizzati da altri Enti che, nel caso in cui le disponibilità dei posti d-a occupare siano inferiori rispetto alle richieste di utilizzazione, saranno obbligati ad effettuare apposite selezioni applicando i criteri di cui agli arte. 4, 5, 6 del D.P.C.M. 18/09/87 n. 392.
Gli Enti utilizzatori che hanno effettuato operazioni di stabilizzazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 19 novembre 2003 rientrano tra i soggetti che possono chiedere i benefici previsti dal Piano di azione stralcio della detta legge, presentando (a seguito della pubblicazione del bando) apposita domanda corredata dalla. documentazione attestante l'avvenuta stabilizzazione al 3 1/12/03, sempreché le stabilizzazioni disposte siano state effettuate sulla scorta di idonee procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro e tenendo conto del diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali (art. 6, comma 5).
Per tutti casi non contemplati dai commi 6 e 7 dell'art. 2 della I.r. n. 20/03, la Commissione Regionale Tripartita, cui è stato assegnato il compito di compilare l'elenco dei soggetti di cui all'art. 2 della I. r. 20/03, decide sulle richieste di inserimento nel detto elenco presentate dai lavoratori già appartenenti ai bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, ma fuoriusciti per cause non imputabili alla responsabilità dei richiedenti stessi.

Disposizioni generali

Le azioni finalizzale alla stabilizzazione occupazionale dei presente piano, operano in aggiunta agli incentivi previsti dalle leggi dello Stato. L'ammontare degli aiuti complessivamente usufruibili dai lavoratori e dai datori di lavoro, composto dalle agevolazioni previste dalle leggi statali e dagli incentivi stabiliti dalla presente disposizione, dovrà comunque rispettare le vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.
I lavoratori stabilizzati dalle pubbliche Amministrazioni, da Enti pubblici economici, da Società
miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto do lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.
Sono cumulabili i benefici, per la stabilizzazione occupazionale, previsti dalle azioni (1.b e 1.c) e dalle azioni ( 1.b e 1.d).

Ambiti di intervento

L'art. 9 della legge regionale n. 20 dei 19/11/2003, pubblicata sul BUR Calabria il 21 novembre 2003 e la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 4, prevedono che il relativo bando i piani triennale ed annuale delle azioni di stabilizzazione ed il relativo bando devono essere approvati, rispettivamente, entro i 60 ed i 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.
L'articolo 7 della legge prevede, inoltre, al comma 3, uno stanziamento di € 5.000.000,00 da utilizzare, con riferimento all'anno 2003, per le azioni di stabilizzazione previste dagli artt. 5 e 6 e necessariamente per l'attuazione del piano stralcio transitorio.
Il piano in questione è dunque uno strumento attuativo della Lr. 20/03 e, giusto il disposto dell'ari. 4 della legge in commento, è approvato dal Consiglio Regionale, previa proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale Tripartita di cui all'art. 6 della 1. r. 5/01.
Gli interventi previsti agli artt. 5 e 6 della 1.r. 20/03, volti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, da promuovere, sostenere ed incentivare con le azioni del presente programma, rappresentano un insieme coordinato di attività che vengono configurate in (lite distinte categorie:
1) interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati;
2) interventi e misure a favore (lei lavoratori LSU ed LPU.

Gli interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati

Nell'ambito degli interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati, di seguito sono esplicitate, per ciascuna delle azioni previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. n. 20/2003, i tipi di benefici e contributi, le previsioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2003, l'individuazione dei soggetti pubblici e privati ammessi a fruire dei benefici e dei contributi previsti dalla legge, i percorsi formativi e le iniziative di Work Esperienze per facilitare l'inserimento lavorativo.

1a) La regione Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro - assume a proprio carico gli interessi sui mutui contratti dagli Enti Locali, con la Cassa DD.PP., per la realizzazione di investimenti funzionali allo sblocco occupazionale dei lavoratori di cui al presente piano. Gli Enti locali che intendono avvalersi (lei benefici di cui al presente articolo devono proporre progetti secondo i criteri, modalità e tempi di cui al Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 alla Cassa DD.PP. ed al Dipartimento Politiche del Lavoro.
L'ammontare dell'investimento sottoposto ad agevolazione sarà calcolato in relazione alle stabilizzazioni effettivamente realizzate.
Verrà comunque data priorità alle assunzioni effettuate dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale.
Per tale azione è prevista un disponibilità annuale di 500.000,00, per cui per ogni stabilizzazione effettivamente realizzata è previsto un contributo di 10.000,00 Euro. Le unità interessate alla stabilizzazione sono state quantificate in 50.
Le attività indicate all'ari. 5 del Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 sono espletate da Italia Lavoro S.P.A.
Sarà fornita assistenza tecnica nella progettazione di iniziative di esternalizzazione di servizi da parte di Enti locali e nella progettazione di particolari iniziative di interesse locale.

1.b) L'incentivo riconosciuto alle Amministrazioni pubbliche (previste dal Decreto legislativo 165/2001) anche in associazioni tra di loro, agli Enti pubblici economici, alle Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, alle Cooperative sociali (di cui alla legge 381/91) e loro Consorzi e agli altri soggetti individuati con decreti del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs. 468/97, che assumano a tempo indeterminato un lavoratore di cui all'art. 2 della l.r. 20/03, è di 30.000 E , da ripartire in cinque annualità e in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta assunzione.
In caso di assunzione a tempo parziale indeterminato il contributo è corrisposto in misura
proporzionale al numero delle ore effettuate.
Qualora il lavoratore dovesse perdere il lavoro prima dei cinque anni dalla data di assunzione la Regione Calabria deve richiedere la restituzione delle somme erogate in ragione delle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro.
La copertura finanziaria di tale azione verrà fatta gravare in parte sulle risorse regionali assegnate a tale piano per l'anno 2003 (€ 5.000.000,00) e in parte sulle disponibilità previste nelle Misure del POR Calabria 2000 2006, relativamente alle azioni incentivi della Misura 3.3.
Per tale azione è previsto di utilizzare risorse regionali per € 450.000,00 che garantiscono la stabilizzazione occupazionale per t5 lavoratori e risorse Por Calabria per circa 10.503.000,00 di € che, a loro volta, garantiscono la stabilizzazione occupazionale per 350 lavoratori.
Complessivamente potranno essere assunti 365 soggetti.
Su richiesta degli Enti interessati, ai lavoratori, prima dell'eventuale assunzione, viene assicurata la possibilità di effettuare tirocini formativi anche fuori Regione, nel rispetto della normativa vigente.
Sarà tornita assistenza per le procedure di attivazione e di realizzazione di stage/tirocini, da garantire con risorse Por Calabria Misura 3.3, azione Work Esperienze, sempre se richiesti dagli enti eventualmente interessati.

1.c) Agli Enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che rientrano tra quelli indicati al precedente punto 1.b), in aggiunta alle agevolazioni precedentemente stabilite è altresì riconosciuto, se attuano piani di reimpiego diretto ovvero tramite imprese dipendenti, per ogni lavoratore stabilizzato con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario pari a € 1.500,00 per ciascun lavoratore.
Si prevede che gli Enti utilizzatori possano stabilizzare per l'anno 2003 almeno 50 lavoratori, per cui necessitano E 225.000,00 per garantire l'integrazione prevista. Tale disponibilità viene a gravare sulle risorse regionali.
Sia per la stabilizzazione prevista nel punto 1.b) che per l'integrazione del punto 1.c), i contributi sono erogati prioritariamente per le assunzioni effettuate dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale.

1.d) Al fine di facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03 la Regione Calabria può stipulare Convenzioni con Agenzie di promozione di lavoro e di impresa, prevedendo, a fronte dell'attività promozionale ed organizzativa dell'Agenzia, la concessione di un incentivo di € 1.500,00 per il ricollocamento di ciascun lavoratore.
Verificata l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato sarà corrisposto l'incentivo in un'unica soluzione.
Si prevede di allocare per tale azione € 136.861,61 (la prelevare dalle risorse regionali e garantire almeno 91 stabilizzazioni.

Gli interventi a favore dei lavoratori

Nell'ambito degli interventi a favore dei lavoratori, per ciascuna delle azioni previste nell'art. 6 della l.r. 20/2003 vengono di seguito indicati i benefici e contributi, le previsioni di stabilizzazione occupazionale, le risorse finanziarie previste per l'armo 2003 ed i percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo.

2.a) L'incentivo riconosciuto al lavoratore che rinuncia a proseguire l'attività socialmente utile o di pubblica utilità, uscendo autonomamente dai rispettivi bacini, è di € 20.000.
L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dal bacino dei lavoratori in attività socialmente utile.
Per tale azione è previsto di utilizzare risorse regionali per €
1.400.000,00 che garantiscono la fuoriuscita dai bacini di 70 lavoratori.

2.b) Il contributo di cui al punto 2.a, (20.000,00 Euro a fondo perduto), viene integrato da ulteriori 20.000 € se i lavoratori intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa. Complessivamente l'incentivo deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la          costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di macchinari ed            attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti.
Per tale azione è previsto di utilizzare risorse regionali per € 2.275.000,00 che garantiscono la stabilizzazione occupazionale per 57 lavoratori e risorse Por Calabria per 1.512.000,00 di € che, a loro volta, assicurano la stabilizzazione occupazionale per 38 lavoratori. Complessivamente potrebbero essere stabilizzati 95 soggetti.
L'erogazione dell'incentivo avverrà dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dai bacini. La Giunta Regionale, sentita la Commissione permanente competente, approva il regolamento attuativo che disciplina. l'accesso e l'erogazione dell'incentivo per il lavoro autonomo o d'impresa.
E prevista l'attivazione di uno sportello per l'autoimprenditorialità a disposizione dei lavoratori per verificare la validità delle proposte e per fornire assistenza in tutte le fasi di realizzazione dell'iniziativa.
L'attività di consulenza e di assistenza prevista, sarà garantita con risorse Por Calabria Misura 3.3.f , azione servizi, per la quale sono previsti € 1.000.008,00.

2.c) Ai lavoratori di cui all'aut. 2 della l.r. 20/03 che si. associano in cooperative e costituiscono società, o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività.
Per tale azione è previsto di utilizzare risorse Por Calabria, Misura 3.3, azione servizi, per 1.512.000,00 di € che assicurano la stabilizzazione occupazionale per 75 lavoratori. Con le risorse individuate verranno pure garantite attività di assistenza tecnico - progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e di impresa.
Ulteriori interventi a favore (lei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

3.a) E prevista per gli anni 2003, 2004 e 2005, una riserva prioritaria da parte degli Enti strumentali della Regione Calabria e delle Aziende unità. sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, a favore dei lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03, di una quota pari al 30% dei posti della dotazione organica vacanti e corrispondenti a qualifiche inferiori all'ex settima qualifica funzionale.

3.b) La Regione Calabria nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse pubbliche a soggetti pubblici privati deve prevedere criteri di priorità nell'assegnazione di tali risorse a favore di chi si obbliga ad assumere lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03.

3.c) E prevista una formazione e riqualificazione professionale per favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 19 novembre 2003.

Il ruolo di Italia Lavoro S.P.A.

La Regione Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro - in data 18 settembre 2003 ha stipulato una Convenzione con Italia Lavoro S.P.A..
Il ruolo affidato ad Italia Lavoro S.P.A. è quello di sostenere e svolgere un'azione sistematica di assistenza tecnica finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2 della I.r. 20/03, anche in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.
Nell'ambito di tale attività Italia Lavoro S.P.A. assicura un'assistenza coordinata agli Enti Pubblici coinvolti, attiva le procedure di concertazione tra i differenti attori coinvolti nelle azioni di stabilizzazione occupazionale: Associazioni di categoria, sindacati, enti bilaterali e agenzie di promozione e di lavoro e di impresa, provvede all'assistenza giuridico amministrativa per gli Enti coinvolti nella stabilizzazione­.
Italia Lavoro S.P.A cura eventuali accordi e intese istituzionali con le autonomie locali, mirate
alla stabilizzazione occupazionale Ilei lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03.

Riepilogo risorse

Le risorse finanziarie per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui al presente piano stralcio di stabilizzazione sono, in ragione delle categorie interessate, le seguenti:
a) Risorse assegnate al fondo regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/2003
b) Risorse previste nelle Misure del Por Calabria 2000-2006 (Misura 3.3, 3.11 e 3.13 Azioni, Incentivi e servizi), Asse III, Risorse Umane.

Quadro riepilogativo azioni di stabilizzazione occupazionale

Azioni /
Misure

Anno

Beneficiari

Addetti
stabilizzati

Risorse

Regionali - Por Calabria

1.a

2003

Datori di lavoro pubblici

50

500.000,00

------------

1.b

2003

Datori di lavoro pubblici e privati

 

365

450.000,00

10.503.000,00

1.c

 

2003

Datori di lavoro pubblici e imprese dipendenti

50

225.000,00

------------

1.d

2003

Datori di lavoro pubblici e privati

91

136.861,6

------------

2.a

2003

Lavoratori LSU LPU

70

1.400.000,00

------------

2.b

2003

Lavoratori LSU LPU

95

2.275.000,00

1.512.000,00

2.c

2003

Lavoratori LSU LPU

75

------------

1.512.000,00

3.a

2003

Lavoratori LSU LPU

-----

------------

------------

3.b

2003

Lavoratori LSU LPU

-----

------------

------------

3.c

2003

Lavoratori LSU LPU

-----

------------

------------

 

 

Totale I

797

4.986.861,61

13.527.000,00

Al totale complessivo di € 18.513.861,61 (€ 4.986.861,61 + € 13.527.000,00) che potranno assicurare la stabilizzazione occupazionale di 797 lavoratori per l'anno 2003, si devono aggiungere le spese previste per l'assistenza e la somministrazione di servizi reali ai lavoratori che hanno presentato richiesta di finanziamento per l'autoimprenditorialità, quantificate in € 1.008.000,00 da far gravare sulle misure del Por Calabria.
Costo totale piano 2003 € 19.521.861,61


PIANO DI AZIONE TRIENNALE PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO"
Al SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2003 N. 20

La proposta del Piano triennale deve necessariamente tener conto di alcune considerazioni di fondo:
· Delle recenti modifiche normative in materia di lavoro
·
Dei recenti orientamenti d'intervento del FSE che viene a configurarsi come principale strumento a supporto delle strategie occupazionali in Calabria per i prossimi anni
· Delle strategie Europee per l'occupazione e dei Piani di Azione nazionali per l'occupazione Nap Occupazione 2003 e Nap inclusione).
Con tale piano triennale si mira:
· Alla costituzione di un fondo di garanzia a favore di piccole e medie imprese, per agevolare l'accesso al credito e garantire, conseguentemente, la stabilità aziendale necessaria per una nuova occupazione a favore di lavoratori LSU LPU.
· Alla possibilità alle aziende ad accedere a benefici economici triennali nel caso di assunzioni di lavoratori LSU LPU, garantendo l'eventuale richiesta di attività formative da svolgersi anche presso aziende allocate fuori Regione.
·
Alla costituzione di un gruppo di tutors che possano garantire: informazioni rivolte all'imprese sulle diverse forma di incentivazione e sulle modalità di rapporti di lavoro previsti dalla vigente normativa, assistenza alla progettazione d'impresa con particolare riferimento a cooperative e società in uscita da LSU LPU.
· Alla possibilità di garantire incentivi economici, sotto forma di prestito d'onore, a tutti i lavoratori LSU LPU e in particolare a quelli in possesso di titoli medio alti, che sono numerosi e che vogliono esercitare una professione e/o mettersi in proprio e/o costituire studi associati. Per tale iniziativa viene anche prevista la possibilità della copertura Ilei costi per Master di I e Il livello, della durata di massimo sei mesi anche fuori Regione, con l'obiettivo di professionalizzare e far acquisire nuove conoscenze ai professionisti da far spendere nella nostra Regione.
· Alla possibilità di prendere in considerazione l'opportunità di promuovere le misure di cui all'art. 13 del Decreto lgs. 276/2003 finalizzato all'inserimento lavorativo dei soggetti LSU LPU.
Le azioni di stabilizzazione occupazionale inserite nel piano triennale 2003 - 2005 rientrano tra quelle previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. 20/2003.
Il piano di stabilizzazione triennale 2003 2005 prevede il coinvolgimento di circa il 60% dei lavoratori LSU LPIJ rientranti nel bacino ai sensi dell'art. 2 della I.r. 20/03.
Al 31 agosto 2004, la situazione dei lavoratori in attività socialmente utili e di pubblica utilità risulta essere la seguente:

 

LSU ATTIVI

LPU ATTIVI

Totale LSU LPU

Catanzaro

599

340

939

Cosenza

2074

1162

3236

Crotone

138

375

513

Reggio Calabria

1786

1244

3030

Vibo Valentia

404

191

595

I totale

5.001

3.312

8.313

Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 20/03, la Commissione Regionale Tripartita nella riunione del 23 settembre 2004, ha approvato l'elenco dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.
Devono essere stabilizzati circa 4.300 lavoratori nel triennio e in particolare negli anni 2004 e 2005 i restanti 4.000 lavoratori.La copertura finanziaria del piano triennale sarà determinata:
- in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziarla inerente lo stesso esercizio, ( art. 7 della l.r. 20/03 );
- da risorse previste dal Por relative alle annualità 2000 - 2005 di competenza del Dipartimento Politiche del Lavoro e destinate ai lavoratori LSU LPU;
- da risorse previste dalla Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Calabria stipulata ai sensi del decreto lgs. 81/2000 e destinate ad agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili;
Il fabbisogno complessivo per il triennio 2003 - 2005 ammonta ad € 86.250.000,00.
Da tale fabbisogno va sottratta la quota già accantonata per il piano di stabilizzazione annuale 2003, quantificata in € 19.521.861,61.
Il fabbisogno preventivato è stato calcolato prendendo in considerazione il costo di ogni singola azioni di stabilizzazione ed il numero di lavoratori da stabilizzare per il triennio 2003 - 2005.
L'art. 7 della l.r. 20/03, al comma 6, stabilisce che la somma necessaria per la copertura finanziaria del piano di stabilizzazione sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione, del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.
Nell'ambito di ogni piano amorale è prevista, per ogni azione, una dotazione finanziaria destinata a garantire le richieste pervenute. In caso di necessità eventuali residui Finanziari possono essere utilizzati per far fronte ad esuberi di richieste di iniziative relative ad altre azioni.
Gli interventi previsti agli artt. 5 e 6 della l.r. 20/03, volti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, da promuovere, sostenere ed incentivare con le azioni del presente piano, rappresentano un insieme coordinato di attività che vengono configurate in due distinte categorie:
1) Interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati;
2) Interventi e misure a favore dei lavoratori LSU ed LPU.

Gli interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati

Nell'ambito degli interventi a favore di datori di lavoro pubblici e privati, di seguito sono esplicitate, per ciascuna delle azioni previste, i tipi di benefici, il costo effettivo di ogni singola stabilizzazione, la previsioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, il fabbisogno finanziario e i criteri di selezione.

1.a) La regione Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro - assume a proprio carico gli oneri di ammortamento dei mutui da contrarre, a cura degli Enti locali, con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di investimenti funzionali allo sblocco occupazionale dei lavoratori di cui al presente piano.
Gli Enti locali che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono proporre progetti, al Dipartimento Politiche del Lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 alla Cassa DD.PP, attuativo dell'art. 50 , comma 3, della legge n.289/2002.
Verrà comunque data priorità alle assunzioni effettuate dagli Enti Locali che abbiano tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale.
L'ammontare degli oneri di ammortamento sui mutui contratti, sottoposto ad agevolazione, sarà calcolato in relazione alle stabilizzazioni effettivamente realizzate. Per tale azione è prevista una disponibilità annuale di € 500.000,00, per cui per ogni stabilizzazione effettivamente realizzata verrà erogata una agevolazione di 10.000,00 Euro.
Le unità interessate alla stabilizzazione annuale di tale azione sono state quantificate in 50. Nel piano triennale è prevista la stabilizzazione di 150 unità con un costo complessivo di 1.500.000,00 €.
Le attività indicate all'art. 5 del Decreto Ministeriale 2 ottobre 2003 sono espletate da Italia Lavoro S.P.A.
Sarà tornita assistenza tecnica nella progettazione di iniziative di esternalizzazione di servizi da parte di Enti locali e nella progettazione di particolari iniziative di interesse locale.

1.b) L'incentivo riconosciuto alle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto lgs. 165/2001, anche in associazioni ira di loro, agli Enti pubblici economici, alle Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, alle Cooperative sociali (di cui alla legge 381/91) e loro Consorzi e agli altri soggetti individuati con decreti. del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma I, del Dtgs. 468/97, che assumano a tempo indeterminato un lavoratore di cui all'art. 2 della l.r. 20/03, è di 30.000 € , da ripartire in cinque annualità. In caso di assunzione a tempo parziale indeterminato il contributo,è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore effettuate.
L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta assunzione.
Qualora il lavoratore dovesse perdere il lavoro prima dei cinque anni dalla data di. assunzione
la Regione Calabria provvede al recupero delle somme erogate se verrà accertato che il rapporto di lavoro è cessato per cause attribuibili al datore di lavoro. La copertura Finanziaria dell'azione deve essere garantita da risorse regionali da assegnare in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione di bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.
Tale azione trova anche riscontro nelle disponibilità previste dalla Misura 3.3 del POR Calabria 2000 - 2006, relativamente all'azioni incentivi, che prevede, espressamente, aiuti all'assunzione per categorie di utenze particolari di cui ai lavoratori LSU LPU. Per tale azione è previsto di utilizzare risorse per 45.000.000,00 € che garantiscono la stabilizzazione occupazionale per 1.500 lavoratori.
Su richiesta degli Enti interessati, ai lavoratori, prima dell'eventuale assunzione, viene assicurata la possibilità di effettuare tirocini Formativi anche fuori Regione, nel rispetto della normativa vigente.
Sarà fornita assistenza per le procedure di attivazione e di realizzazione di stage/tirocini, da
garantire con risorse Por Calabria Misura 3.3, azione Work Esperienze.
I contributi sono erogati prioritariamente per le stabilizzazioni occupazionali effettuate da soggetti che abbiano:
a) Costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale.
b) Perseguito una logica di intervento contenente azioni atte ad assicurare la partecipazione di genere e il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
c) Presentano assunzione connesse allo sviluppo locale con particolare riferimento a settori strategici individuati nel Por Calabria 2000 - 2006.

1.c) Agli Enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che rientrano tra quelli indicati al precedente punto 1.b), in aggiunta alle agevolazioni precedentemente stabilite è altresì riconosciuto, se attuano piani di reimpiego diretto ovvero tramite imprese dipendenti, per ogni lavoratore stabilizzato con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario pari a € 1.500,00 per ciascun lavoratore.
Si prevede che gli Enti utilizzatori possano stabilizzare nel triennio almeno 1000 lavoratori,
per cui necessitano € 1.500.000,00 per garantire L'integrazione prevista. Tale disponibilità viene a gravare sulle risorse regionali.
I contributi sono erogati prioritariamente per le stabilizzazioni occupazionali effettuate dagli Enti utilizzatori che abbiano:
a) Costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o
l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale.
b) Perseguito una logica di intervento contenente azioni atte ad assicurare la partecipazione di genere e il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
c) Presentano assunzione connesse allo sviluppo locale con particolare riferimento a settori strategici individuati nel Por Calabria 2000 - 2006.

1.d) Al fine di Facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03 la Regione Calabria può stipulare Convenzioni cori Agenzie di promozione di lavoro e di impresa, prevedendo, a fronte dell'attività promozionale ed organizzativa dell'Agenzia, la concessione di un incentivo di € 1.500,00 per il ricollocamento di ciascun lavoratore.
Verificata l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato sarà corrisposto l'incentivo in un'unica soluzione.
Si prevede di allocare per tale azione, nel triennio € 2.250.000,00 da prelevare dalle risorse regionali e garantire almeno 1.500,00 stabilizzazioni.

Gli interventi a favore dei lavoratori

Nell'ambito degli interventi a favore dei lavoratori, per ciascuna delle azioni previste nell'art. 6 della I.r. 20/2003 vengono di seguito indicati i tipi di benefici, il costo effettivo di ogni singola stabilizzazione, la previsioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, il fabbisogno finanziario e i criteri di selezione.

2.a) L'incentivo riconosciuto al lavoratore che rinuncia a proseguire l'attività socialmente utile o di pubblica utilità, uscendo autonomamente dai rispettivi bacini, è di € 20.000. L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dal bacino dei lavoratori in attività socialmente utile.
Per tale azione è previsto di utilizzare risorse regionali per € 20.000.000,00 che garantiscono la fuoriuscita dai bacini di 1.000 lavoratori.
l criteri di selezione da applicare a tale azione sono quelli già definiti per l'avviamento a selezione lavoratori LSU LPU da stabilizzare nelle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici , società finiste a partecipazione pubblica. ( Allegato n. 1 )

2.b) Il contributo di cui al punto 2.a, (20.000,00 Euro a fondo perduto), viene integrato da ulteriori 20.000 E se i lavoratori intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa. Complessivamente l'incentivo deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la          costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di macchinari ed            attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'impresa,  nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal Fine contratti.
Per tale azione è previsto di utilizzare risorse regionali e risorse Por Calabria per circa 12.000.000,00 di € che la stabilizzazione occupazionale per 300 lavoratori. L'erogazione dell'incentivo avverrà dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dai bacini. E prevista l'attivazione di tino sportello per l'autoimprenditorialità a disposizione dei lavoratori per verificare la validità delle proposte e per fornire assistenza in tutte le fasi di realizzazione dell'iniziativa.
L'attività di consulenza e di assistenza prevista, sarà garantita con risorse Por Calabria Misura 3.3.f, azione servizi, per la quale sono previsti € 1.008.000,00.

2.c) Ai lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03 che si associano in cooperative e costituiscono società, o studi professionali associali è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività.
Per tale azione è previsto di utilizzare risorse Por Calabria, Misura 3.3, azione servizi, per 4.000.000,00 di e che assicurano la stabilizzazione occupazionale per 200 lavoratori. Con le risorse individuale verranno pure garantite attività di assistenza tecnico - progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e di impresa. L'erogazione dell'incentivo avverrà dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dai bacini.
Ulteriori interventi a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

3.a) E’ prevista per gli anni 2003, 2004 e 2005, una riserva prioritaria da parte degli Enti strumentali della Regione Calabria e delle Aziende unità sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, a favore dei lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03, di una quota pari al 30%dei posti della dotazione organica vacanti e corrispondenti a qualifiche inferiori all'ex settima qualifica funzionale.
Gli Enti Strumentali e le A SI, sono obbligati, per le richieste di stabilizzazione occupazionale pervenute, ad adottare apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti al rapporto di lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.
Si prevede la stabilizzazione occupazionale per 150 lavoratori.
I criteri di selezione da applicare a tale azione sono quelli già definiti per l'avviamento a selezione lavoratori LSU LPU da stabilizzare nelle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, società miste a partecipazione pubblica. ( Allegato n. 1 )

3.b) E prevista una formazione e riqualificazione professionale per favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 19 novembre 2003.
Il Nucleo di valutazione previsto per la selezione delle richieste di finanziamento, definirà nella seduta d'insediamento, i punteggi da attribuire ai criteri cli priorità già definiti nelle diverse misure.

Il ruolo di Italia Lavoro S.P.A.

La Regione Calabria - Dipartimento Politiche del Lavoro - in data 18 settembre 2003 ha stipulato una Convenzione con Italia Lavoro S.P.A..
Il ruolo affidato ad Italia Lavoro S.P.A. è quello di sostenere e svolgere un'azione sistematica di assistenza tecnica finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2 della l.r. 20/03, anche in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.
Nell'ambito di tale attività Italia Lavoro S.P.A. assicura un'assistenza coordinata agli Enti Pubblici coinvolti, attiva le procedure di concertazione tra i differenti attori coinvolti nelle azioni di stabilizzazione occupazionale: Associazioni di categoria, sindacati, enti bilaterali e agenzie di promozione e di lavoro e di impresa, provvede all'assistenza giuridico amministrativa per gli Enti coinvolti nella stabilizzazione.
Italia Lavoro S.P.A cura eventuali accordi e intese istituzionali cori le autonomie locali, mirate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2 della I.r. 20/03.

Quadro riepilogativo azioni di stabilizzazione occupazionale

Piano triennale 2003 2005

 

Azioni /
Misure

Triennio

Beneficiari

Addetti
stabilizzati

Risorse

Regionali - Por Calabria

1.a

2003-2004

Datori di lavoro pubblici

150

1.500.000,00

--------

1.b

2003-2004

Datori di lavoro pubblici e privati

 

1.500

45.000.000,00

--------

1.c

 

2003-2004

Datori di lavoro pubblici e imprese dipendenti

 

1.500.000,00

--------

1.d

2003-2004

Datori di lavoro pubblici e privati

1.500

2.250.000,00

--------

2.a

2003-2004

Lavoratori LSU LPU

1.000

20.000.000,00

--------

2.b

2003-2004

Lavoratori LSU LPU

300

12.000.000,00

--------

2.c

2003-2004

Lavoratori LSU LPU

200

4.000.000,00

--------

3.a

2003-2004

Lavoratori LSU LPU

 

------------

--------

3.b

2003-2004

Lavoratori LSU LPU

150

------------

--------

3.c

2003-2004

Lavoratori LSU LPU

 

------------

--------

 

 

Totale I

4.800

86.250.000,00

--------

 

 

CAPITOLO N. 3421103 ANNO 2004

 

 

STANZIAMENTO:

36.250.928,74

IMPEGNI ASS.:

16.772.573,96

DISPONIBILE:

19.478.354,78

IMP.PRES.IMP.:

1.512.000,00

IMPEGNO N. 6469 DEL 6.12.2004

 

 

 

CAPITOLO N. 3421113 ANNO 2004

 

 

STANZIAMENTO:

15.917.818,33

IMPEGNI ASS.:

9.781.208,70

DISPONIBILE:

6.136.609,63

IMP.PRES.IMP.:

756.000,00

IMPEGNO N. 6470 DEL 6.12.2004

 

 

 

CAPITOLO N. 3422111 ANNO 2004

 

 

STANZIAMENTO:

20.912.950,75

IMPEGNI ASS.:

6.140.700,00

DISPONIBILE:

14.772.250,75

IMP.PRES.IMP.:

756.000,00

IMPEGNO N. 6471 DEL 6.12.2004

 

 

 

CAPITOLO N. 3421103 ANNO 2004

 

 

STANZIAMENTO:

36.250.928,74

IMPEGNI ASS.:

5.261.573,96

DISPONIBILE:

30.989.354,78

IMP.PRES.IMP.:

10.503.000,00

IMPEGNO N. 6467 DEL 6.12.2004

 

 

 

CAPITOLO N. 3421103 ANNO 2004

 

 

STANZIAMENTO:

36.250.928,74

IMPEGNI ASS.:

15.764.573,96

DISPONIBILE:

20.486.354,78

IMP.PRES.IMP.:

1.008.000,00

IMPEGNO N. 6468 DEL 6.12.2004