Progetto di legge n. 259

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2000, N. 21

RELAZIONE

Con sempre maggiore evidenza emerge la forte interconnessione tra il disegno riformatore dell’ordinamento voluto dal legislatore con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e l’adozione del nuovo Statuto della Regione, non solo e non tanto perché l’autonoma potestà statutaria regionale trova piena legittimazione nelle norme della Costituzione novellata, bensì e soprattutto perché i nuovi poteri legislativi attribuiti in via esclusiva alle Regioni e l’autonomia amministrativa garantita agli enti locali necessitano di un punto di incontro unitario ed omogeneo, proprio in relazione alle scelte di fondo operate dal nuovo Statuto.
Da questa consapevolezza nasce l’esigenza di stabilire una sede appropriata di riflessione ed elaborazione legislativa nella quale si verifichino, specie in questa fase di profonda evoluzione del sistema regionale, la compatibilità complessiva delle norme con il complesso dei provvedimenti di riforma dell’ordinamento.
Il presente progetto di legge individua tale sede nella Commissione per l’Autoriforma istituita con legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21 sia per la competenza specifica nella elaborazione delle nuove norme statutarie, e conseguentemente della connessa possibilità di valutare con maggiore cognizione di causa la coerenza delle norme con il disegno riformatore, sia per la sua rappresentatività, più ampia di qualsiasi altro organismo consiliare ed arricchita dalla presenza di un rappresentante della Giunta regionale.

Art. 1

L’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21 è sostituito dal seguente:
1. Sono di competenza della Commissione la formulazione al Consiglio regionale di proposte in materia di revisione organica dello Statuto regionale, di legge elettorale regionale, di regolamenti interni del Consiglio regionale. Alla Commissione sono altresì assegnati per l’esame di merito o per il parere le proposte di legge e di provvedimento relative alla riforma dell’ordinamento regionale e al decentramento in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2

1. La legge regionale 26 novembre 2001, n. 28 è abrogata.

Art. 3

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.