Progetto di legge n. 248

COLLOCAZIONE DEL PERSONALE IN "ESUBERO STRUTTURALE" DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII" DI SERRA D’AIELLO (CS) NELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA

RELAZIONE

II presente progetto di Legge si propone di risolvere definitivamente l'annosa vicenda occupazionale della Fondazione "Istituto Papa Giovanni XXIII°" di Serra d'Aiello (Cs), recuperando a proficuo lavoro il Personale ancora giovane e motivato che nel corso dell'attività lavorativa ha maturato esperienza, competenza e professionalità.
In seguito all'attuazione del D.L. n° 158 /2001 e al Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in accordo con le 00.55. sono state collocate in sospensione dal lavoro a zero ore, a partire dal 1° luglio 2001, circa 300 unità, che stanno ricevendo un sussidio al reddito (pari all'importo della CIGS ed erogato direttamente dall'INPS) riconosciuto per un periodo di 24 mesi.
Nell'ambito degli accordi siglati in sede Ministeriale è stata anche prevista la possibilità di mobilità dei dipendenti nelle aziende pubbliche e private.
L'assunzione per mobilità nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere si appalesa ampiamente, proprio in funzione della carenza di personale ausiliario ed infermieristico (OSA, OTA ecc.) che ultimamente ha stimolato il Legislatore a promulgare il decreto - legge 12 novembre 2001, n° 402 (G.U. serie generale n° 263 del 12/11/2001) coordinato con la legge di conversione 08/01/2002, n° 1 recante Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, al fine di superare la cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario, con la possibilità di riammettere in servizio infermieri e tecnici già in pensione da non oltre cinque anni o stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ecc.
II presente progetto di legge, quindi, in armonia con gli orientamenti legislativi nazionali, va a soddisfare una duplice esigenza: da una parte contribuire a risolvere le carenze di organico nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, dall'altra ricollocare al proficuo lavoro il Personale che attualmente si trova in cassa integrazione (OTA, OSA ecc.) per il quale, stanti così le cose - non potrebbe esserci altra soluzione se non quella del definitivo licenziamento.
Le assunzioni previste non vanno ad appesantire o rimpinguare le dotazioni organiche delle varie Aziende, ma consentono solo di coprire il 50% delle disponibilità e dei vuoti di organico.
Nel caso in cui non tutti i cassintegrati aspiranti all'assunzione presso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovessero trovare collocazione in sede di prima applicazione della legge, l'Assessorato Regionale alla Sanità provvederà d'ufficio all'eventuale e successiva collocazione laddove se ne ravvisi la necessità e la disponibilità.

Articolo unico

AI fine di ricollocare al proficuo lavoro i cassintegrati, in "esubero strutturale" della Fondazione "Istituto Papa Giovanni XXIII°" di Serra d'Aiello (Cs), la Regione Calabria autorizza le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere operanti su tutto il territorio regionale ad assumere il suddetto personale riservando allo stesso il 50% dei posti disponibili nelle piante organiche.
Entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della presente Legge, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere provvedono alla ricognizione dei posti vacanti in organico suddividendoli per qualifica funzionale e categoria professionale, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato Regionale alla Sanità, il quale, successivamente ed entro trenta giorni, provvede alla relativa pubblicazione sul BUR dell'elenco dei posti disponibili, suddivisi per categoria e qualifica.
I cassintegrati interessati al ricollocamento al lavoro, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dei posti disponibili, presentano una richiesta di assunzione indirizzata al Direttore Generale del Dipartimento Sanità presso l'Assessorato Regionale alla Sanità - Catanzaro. Gli aspiranti potranno indicare non più di tre preferenze ai fini dell'assegnazione della sede. In caso di più richieste si provvederà a stilare una graduatoria degli aspiranti nel rispetto dell'anzianità di servizio nella qualifica oggetto dell'assunzione, della situazione familiare e dell'età anagrafica.
L'Assessorato Regionale alla Sanità provvederà d'ufficio all'eventuale e successiva assegnazione dei cassintegrati negli organici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che non dovessero trovare collocazione in sede di prima applicazione della presente legge.
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativa vigente in materia nel Comparto Sanità.