Progetto di legge n. 214

ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA SUL CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE

RELAZIONE

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per la copertura di n. 63 posti vacanti di Dirigente nell'organico della Giunta Regionale ha suscitato nei dipendenti interessati ( circa 400 ) malumori e reazioni che si sono concretizzate, oltre che in vibrate proteste sugli organi di stampa, in una serie di ricorsi giurisdizionali ed azioni legali, di denuncia della illegittimità del bando e la irregolarità delle operazioni di selezione.
Le proteste, ove confermate da obiettivi elementi di riscontro, rischierebbero di alimentare un clima di sfiducia verso gli organismi istituzionali di cui la Regione Calabria non ha certo bisogno.
La Calabria non può permettersi dì annoverare tra le sue tante emergenze anche la parzialità e la inefficacia dell'azione amministrativa.
Al contrario, bisogna dimostrare concretamente, che le fondamenta sulle quali la Calabria deve innestare le premesse del cambiamento e l'adeguamento ai più moderni ed imprescindibili canoni della buona amministrazione sono: l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Da tutto ciò emerge l'opportunità di disporre la immediata sospensione degli ulteriori adempimenti e la contestuale accurata verifica sulla correttezza e sulla legittimità degli atti amministrativi emanati dal Dipartimento del Personale che hanno presieduto allo svolgimento delle procedure di selezione.
L'allegata proposta di legge si prefigge lo scopo di effettuare una ricognizione sui metodi di gestione di organismi nevralgici nella struttura amministrativa della Regione Calabria, ma anche e, soprattutto, quello di restituire alla Calabria la credibilità di cui ha bisogno per iniziare la risalita dalla marginalità in cui è stata, purtroppo, relegata nel corso degli ultimi decenni.
L'art. 1 istituisce la Commissione speciale di indagine composta dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari che deve concludere i suoi lavori entro il termine di 120 giorni dal suo insediamento (artt. 2 e 3) e può avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione (art. 4).
L'indagine dovrà riguardare tutte le attività relative al bando di concorso ed all'espletamento della procedure concorsuali fino alla stesura delle graduatorie di merito (art. 5), con il precipuo scopo di dissipare dubbi e perplessità in merito al buon andamento dell'azione amministrativa degli organismi regionali e, nella residuale ipotesi di accertamento di specifiche eventuali responsabilità, assumere le iniziative opportune a tutela dei diritti dei partecipanti al concorso e del prestigio della Regione Calabria.
Gli artt. 7 e 9 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la dichiarazione di urgenza.

Articolo 1

1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del regolamento interno del Consiglio, una commissione speciale di indagine sulle attività del Dipartimento n.4 "Organizzazione e Personale" connesse all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura, mediante selezione interna, di n.63 posti di Dirigente nel ruolo organico della Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita da consiglieri regionali indicati dai gruppi consiliari in proporzione alla loro consistenza, fatte salve eventuali 'incompatibilità previste dalla legge o inerenti a funzioni attuali e pregresse.

Articolo 2

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà all'insediamento della Commissione di cui al precedente articolo 1 dopo aver acquisito i nominativi indicati dai Presidenti dei gruppi consiliari.
2. I Presidenti dei gruppi consiliari dovranno far pervenire alla presidenza i nominativi dei consiglieri designati entro i 10 giorni precedenti la data fissata per l'insediamento.
3. La Commissione elegge tra i componenti un Presidente ed un Vice-Presidente. Le funzioni di Segretario sono affidate ad un funzionario designato dal Segretario Generale.

Articolo 3

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 120 giorni dalla data di insediamento, presentando una relazione al Consiglio sui risultati delle indagini di cui al successivo articolo 5, nonché sulle proposte di cui all'articolo 6. In mancanza dell'unanimità sui risultati dell'indagine possono essere presentate più relazioni.

Articolo 4

1. Qualora la Commissione abbia necessità dì avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale che sarà corrisposto al termine dell'incarico.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti a tempo determinato e non possono, in ogni caso, superare il tempo stabilito per la durata dei lavori della Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione dovrà svolgere l'indagine sulle attività del Dipartimento n.4 "Organizzazione e Personale", nonché della Commissione esaminatrice relative:
a) alla legittimità del bando di concorso interno per la copertura di n.63 posti di Dirigente nel ruolo organico della Giunta regionale;
b) alla regolarità della costituzione della Commissione di esami;
c) alle modalità di espletamento delle procedure concorsuali con particolare riferimento all'accertamento diretto, da parte della Commissione, dell'identità del candidato;
d) ai criteri di attribuzione del punteggio relativo ai titoli;
e) all'accertamento della data di conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
f) al riconoscimento ad alcuni concorrenti di posizioni giuridiche di inquadramento successive all'espletamento delle prove di esame;
g) al rispetto di leggi e regolamenti che disciplinano la materia concorsuale e su ogni altro aspetto che sarà ritenuto utile.

Articolo 6

1. La Commissione proporrà al Consiglio le iniziative che in conseguenza delle indagini risultino idonee ad assicurare la tutela del prestigio dell'istituto regionale.

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nel limite di £. 40 milioni si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2002.

Articolo 8

1. Nelle more dei lavori della Commissione di indagine di cui all'articolo 1 sono sospese tutte le procedure concorsuali in corso e la pubblicazione delle graduatorie di merito.

Articolo 9

1. La presente legge e dichiarata urgente ed entra in rigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR della regione Calabria.