Progetto di legge n. 207

ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE

RELAZIONE

Sin dal 1997 il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella Regione Calabria ed ha nominato il Presidente della Giunta Regionale Commissario delegato per la gestione degli interventi necessari per il superamento delle emergenze sia nel campo dei rifiuti solidi che in quello dell'inquinamento marino.
I provvedimenti iniziali sono stati di volta in volta reiterati con diverse proroghe, ultima delle quali è scaduta il 31 Dicembre 2001.
L'avvertita necessità di ovviare alla gravissima situazione di crisi con la straordinarietà dell'azione amministrativa non ha, purtroppo, comportato soluzioni che consentono di affermare che dall’1 Gennaio 2002 la Calabria può considerarsi una regione normale.
E' più che evidente che l'emergenza calabrese continua ad essere tale, se non aggravata, a dimostrazione di un'azione scarsamente adeguata a far superare uno stato di degrado che la spinge sempre più in basso.
II prezzo che paga la Calabria è troppo alto perché si continui ad assistere più o meno passivamente al depauperarsi di un patrimonio ambientale che se opportunamente tutelato e valorizzato può rappresentare una grande risorsa per lo sviluppo.
Da qui l'esigenza di una verifica a tutto campo sull'attività dell'Ufficio del Commissario da cui partire per tentare di mettere in campo una strategia in grado di recuperare il tempo perduto e restituire la gestione di settori delicati e vitali a processi più democratici e partecipati in cui diventa prioritario assicurare interventi risolutivi previa individuazione di strategie pianificatorie più efficaci.
L'allegata proposta di legge si prefigge lo scopo non solo di penetrare all'interno di un'organizzazione per comprendere i motivi che non hanno consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati, ma soprattutto suggerire soluzioni e prospettive più incoraggianti per tirare fuori dalle secche una Regione costretta a navigare nella marginalità.
Con l'articolo 1 si istituisce la Commissione speciale di indagine composta da 12 consiglieri regionali; essa deve concludere la propria attività entro 120 giorni dal suo insediamento (articoli 2 e 3) e può avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione ( articolo 4). Le attività di indagine riguardano tutte le attività dell'Ufficio dei Commissario ed ai risultati sin qui conseguiti ( articolo 5), per consentire la predisposizione di una relazione con cui proporre al Consiglio regionale le iniziative idonee ad assicurare una efficace e funzionale gestione dell'intero settore (articolo 6).
Gli articoli 7 e 8 si occupano, rispettivamente, della norma finanziaria e della dichiarazione di urgenza.

Articolo 1

1. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del regolamento interno dei Consiglio una commissione speciale di indagine sulle attività dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale.
2. La Commissione è costituita da IM consiglieri regionali indicati dai gruppi consiliari in proporzione alla loro consistenza, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti a funzioni attuali o pregresse.

Articolo 2

1. II Presidente dei Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvederà all'insediamento della Commissione di cui al precedente articolo 1 dopo aver acquisito la indicazione dei nominativi da parte dei Presidenti dei gruppi consiliari che dovranno provvedere entro i 10 giorni precedenti la data fissata per l'insediamento.
2. La Commissione elegge tra i componenti un Presidente ed un Vice-Presidente, mentre le funzioni di Segretario vengono affidate ad un funzionario designato dal Segretario Generale.

Articolo 3

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 120 giorni dalla data di insediamento, presentando una relazione al Consiglio sui risultati delle indagini di cui al successivo articolo 5 nonché sulle proposte di cui all'articolo 6. In mancanza di una unanimità sui risultati dell'indagine possono essere presentate relazioni diverse.

Articolo 4

1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale che sarà corrisposto al termine dell’incarico.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti a tempo determinato e non possono superare il tempo richiesto per la durata dei lavori della Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione dovrà svolgere l'indagine sull'intera attività dell'Ufficio del Commissario con particolare riferimento ai risultati conseguiti, nonché alla organizzazione, alla spesa, alla gestione, al rispetto delle leggi, delle norme vigenti e su ogni altro aspetto del settore che sarà ritenuto utile.

Articolo 6

1. La Commissione proporrà al Consiglio le iniziative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più efficace e funzionale gestione dell'intero settore.

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nel limite massimo di 60 milioni si fa fronte con i fondi di cui al Capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2002.

Articolo 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR della regione Calabria.