Progetto di legge n. 20

"Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria"

Articolo 1

Oggetto della Legge

 

Fermo restante quanto previsto dalle Leggi Nazionali vigenti in materia, la presente Legge ha come finalità primaria quella di regolare l'esercizio della pesca degli osteitti e della protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

Ai fini della presente Legge sono considerate "acque interne" tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare; le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d'acqua.

La fauna delle acque interne della Regione Calabria, viene tutelata quale risorsa naturale rinnovabile, ed è costituita da tutti gli organismi in essa viventi stabilmente o temporaneamente. E' fatto divieto assoluto di catturare o tendere insidie a qualsiasi organismo che non sia compreso negli osteitti,­eventuali deroghe a tale divieto debbono essere individuate nei Regolamenti Provinciali.

 

Articolo 2

Funzioni Amministrative

 

Le funzioni Amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle acque interne della Regione sono affidate alle Province ai sensi dell'Articolo 14 - Comma f - della Legge n. 142 dell'8.6.1990.

Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all'Art. 100 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché le seguenti funzioni Amministrative:

            adozione dei criteri e degli indirizzi da osservare per la pianificazione;

            predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo Art. 10;

            istituzione e tenuta dell'Albo Regionale delle Associazioni di pesca di cui al successivo art. 7.

 

Articolo 3

Indirizzo e coordinamento

 

La Regione esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento, ed attua interventi straordinari avvalendosi di Enti Pubblici, Istituti Scientifici ed Associazioni piscatorie, preferibilmente esistenti nella Regione Calabria.

La Regione adotta altresì tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo dì armonizzare i tempi, le modalità e i regolamenti di pesca.

 

Articolo 4

Comitato Tecnico Consultivo Regionale

 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge è costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'esercizio della pesca e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale è composto da:

·        Il Presidente della Giunta Regionale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;

·        Il Funzionario (o Dirigente) Regionale responsabile dei settore pesca, in qualità di Segretario dei Comitato medesimo;

·        Il Presidente di ciascuna Amministrazione Provinciale della Regione Calabria, o un suo delegato;

·        Il Presidente di ciascuna Sezione Provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva, o un suo delegato (D.M. 14.02.1956 Art. 6 e D.P.R. n. 797 del 04.05.1958 Art. 2 comma F).

·        Un rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo Art. 7;

·        Il responsabile Regionale dei Corpo Forestale dello Stato, o un suo delegato;

·        Uno zoologo designato dal Comitato Universitario Regionale.

I componenti il Comitato, rappresentanti le Associazioni di pesca iscritte all'Albo di cui al successivo Art. 7, sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale su designazione delle Associazioni stesse.

Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale dura in carica quattro anni, e comunque decade con la scioglimento dei Consiglio Regionale.

 

Articolo 5

Compiti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale

 

Nell'ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale ha il compito di formulare pareri e proposte sulla gestione delle acque interne della Regione Calabria.

L'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio Regionale in materia di pesca e salvaguardia della fauna delle acque interne.

 

Articolo 6

Comitato Tecnico Consultivo Provinciale

 

Ciascuna Provincia, per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un Comitato Tecnico Consultivo Provinciale.

Tale costituzione avverrà entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente Legge.

Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è composto da:

·        il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, o Assessore all'uopo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;

·        il Funzionario (o Dirigente) Provinciale responsabile dei settore pesca, in qualità di Segretario dei Comitato medesimo;

·        il Presidente della Sezione Provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva, o un suo delegato (D. M. 14.02.1956 Art. 6 e D.P.R. n. 797 del 04.05.1958 Art. 2 comma F);

·        un rappresentante per ciascuna delle Associazioni presenti sul territorio provinciale ed iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo Articolo 7;

·        il Responsabile Provinciale dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, o un suo delegato;

·        il Responsabile Provinciale dell'Ufficio delle Opere Pubbliche, o un suo delegato;

·        il Responsabile Provinciale dell'ispettorato dell'Agricoltura;

·        il Responsabile degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali o delle Oasi di protezione, eventualmente ricadenti dei tutto o in parte nell'ambito del territorio provinciale, interessati da bacini idrografici, o loro delegati;

·        un Docente di biologia designato dal Comitato Universitario Regionale;

·        uno zoologo designato dal Comitato Universitario Regionale.

Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale sostituisce ed integra la Commissione Consultiva Provinciale per la pesca nelle acque interne di cui all'Art. 26 del R.D. n. 1486 del 22.11.1914 e successive modificazioni ed integrazioni.

I componenti il Comitato, rappresentanti le Associazioni di pesca iscritte all'Albo di cui al successivo Art. 7, sono nominati dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale su designazione delle Associazioni stesse.

Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento dei Consiglio Provinciale.

L'acquisizione dei parere dei Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale in materia di pesca e di tutela della fauna delle acque interne.

 

Articolo 7

Associazioni di pesca - Albo Regionale.

 

E' istituito l'Albo delle Associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria.

La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura Caccia e Pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dei Comitato Tecnico Consultivo regionale di cui all'Art. 5.

Le Associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico ed aventi riconoscimento nazionale, possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale l'iscrizione all'Albo di cui al predetto comma.

Le Associazioni richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:

          finalità formative tecniche/alieutiche e ricreative;

            ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

            comprovato impegno a tutela degli ecosistemi fluviali.

All'Albo Regionale di cui al presente articolo è iscritta d'ufficio la Federazione italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea, nella sue articolazioni locali, in quanto organo del C.O.N.I., munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali statutariamente sanciti la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.

Le Associazioni iscritte all'Albo Regionale ai fini della presente Legge, cooperano con le Province nelle operazioni di:

            immissione e razionale distribuzione dei materiale ittico da ripopolamento;

            sorveglianza mediante le proprie Guardie Giurate Volontarie;

            individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati;

Inoltre, esse possono partecipare alle forme di gestione delle acque di cui ai successivi Artt. 16 e 17.

 

Articolo 8

Carta Ittica Regionale

 

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, la Regione Calabria, sentita la F.I.P.S.A.S. e le Associazioni dei pescatori iscritte all'Albo Regionale, elabora ed approva la Carta Ittica Regionale.

La Carta Ittica della Regione Calabrese è il risultato di uno studio scientifico di carattere zoologico effettuato su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o anche in parte nel territorio di competenza. Essa individua lo stato dell'ittiofauna esistente, le vocazioni ittiche delle acque, e pianifica gli interventi di gestione delle acque interne della Regione dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle risorse ittiofaunistiche regionali.

La Carta Ittica Regionale sarà aggiornata ogni sette anni ed ogni qualvolta intervengono notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico d'importanti corpi idrici.

 


Articolo 9

Pianificazione del settore

 

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Presente Legge, la Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui al precedente Art. 4, ed anche sulla base della Carta Ittica, propone al Consiglio l'adozione dei Piano Ittico Regionale Poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione relativi a:

·        applicazione del D.L. 11/05/1999 n. 152 (G.U. n. 177 del 30.06.1999), recante: "disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed attuazione delle direttive 91/271/CEE sulla concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

·        criteri e metodologie da adottare per l'esecuzione delle opere di ripopolamento;

·        criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle forme di gestione delle acque interne di cui ai successivi Artt. 16 e 17.

Le Province, in virtù delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'Art. 14 - Comma F - Legge n. 142 del 08.06.1990, attuano sul territorio di propria competenza la pianificazione degli interventi mediante specifica programmazione.

 

Articolo 10

Licenze di pesca

 

L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della relativa licenza di pesca. In Calabria, la licenza di pesca è costituita da un semplice libretto numerato e privo di fato, su cui sono riportati i dati anagrafici dei richiedente e che viene rilasciato previo pagamento dei costo del libretto e dei tributo annuale di Concessione Regionale. Il libretto non vale come riconoscimento e deve essere sempre accompagnato da idoneo documento di identità. Il libretto non scade di validità e dà diritto ad esercitare la pesca per un anno a decorrere dalla data di rilascio. Per esercitare la pesca negli anni successivi al primo è sufficiente effettuare il pagamento dei tributo annuale, la cui validità è di un anno a decorrere dalla data in cui esso viene effettuato; il tributo annuale non è dovuto se non si esercita l'attività di pesca. Sulla ricevuta dei pagamento dei tributo annuale deve essere specificato il numero dei libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione dei primo pagamento relativa al rilascio dei libretto stesso. La licenza di pesca deve essere esibita agli addetti alla Sorveglianza unitamente ad un documento di riconoscimento e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta dei pagamento dei tributo annuale.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

·        il personale degli Istituti di ricerca riconosciuti e il personale della Regione e delle Province, appositamente autorizzato dai rispettivi Enti ai fini della ricerca scientifica;

·        gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con opere artificiali, durante la loro attività all'interno degli stabilimenti stessi;

·        gli addetti alla Sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale oppure conseguenti dall'esercizio delle loro funzioni;

·        i giovani fina al compimento del 14° anno di età purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

·        coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di "privata proprietà", cioè non collegati naturalmente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.

 


Articolo 11

Tipi di Licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe

 

La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio Nazionale.

I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.

Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti:

·        Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge n" 250 dei 13.03.1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;

·        Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;

·        Tipo "C": per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello armata con uno o più ami, secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;

·        Per gli stranieri è previsto il rilascio della licenza di TIPO "D", valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo "B".

Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'art. 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con D.L. n. 230 del 22.06.1991, modificata con D.L. n. 31 del 23.01.1992.

Le soprattasse individuate dal D.L. n. 31 del 23.01.1992 e recepite dalla L.R. n. 44 del 07.12.1993 saranno ripartite tra le Amministrazioni Provinciali, le associazioni dei pescatori sportive iscritte all'Albo Regionale e le Associazioni Regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute con provvedimento dei Consiglio Regionale da emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge.

Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.

Alle Province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, di stabilire i criteri e le modalità di rilascio, senza peraltro aggiungere nessun altro corrispettivo in danaro, e di tenere aggiornati gli appositi registri di iscrizione.

 

Articolo 12

Esercizio della pesca

 

Per Pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere:

a) Ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata; come il porre in acqua una lenza da pesca;

b) Ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne; come il vagare nei pressi dei corpo idrico recando con sé pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;

c) Ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata.

 


Articolo 13

Classificazione delle Acque

 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, le Province debbono effettuare la classificazione di tutte le acque interne pubbliche. Le acque interne pubbliche debbono essere classificate in tre possibili tipi:

1. acque pregiate

2. acque principali

3. acque secondarie

1.Le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che possiedono elevate caratteristiche dì purezza e qualità, e che sono parte di un ecosistema ancora integro e ben.conservato. Ad esempio, sono tali quelle acque con sponde integre, vegetazione riparia non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementificazioni e scarichi etc...

2. Le acque prìncipali sono le uniche dove è autorizzata anche la pesca di mestiere.

3. Le acque secondarie sono tutte le altre acque interne della Provincia.

Nell'effettuare la classificazione le Province debbono tener presente che:

·        non necessariamente in una Provincia debbono esistere tutte e tre le tipologie di acque;

·        nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che vi siano tratti di differenti tipologie;

·        per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali. In ogni caso, la sono sempre quelle appartenenti alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi.

La classificazione delle acque deve essere ripetuta allorché la Regione Calabria emette o modifica la Carta Ittica Regionale.

 

Articolo 14

Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti.

 

Le Province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione ed al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, debbono emanare nei rispettivi Regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne.

Più precisamente, esse debbono determinare, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure dei pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.

]n ogni caso, fermo restando quanto disposto dalle vigenti Leggi in materia, valgono sempre almeno le seguenti disposizioni:

L'esercizio della pesca a tutti gli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito dall'alba fino all'imbrunire; le Province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di:

·        pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali, anche senza limitazione di orario;

·        pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, anche senza limitazione di orario, al fine di consentire la pesca a quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente notturna, come spigole ed anguille;

·        pesca non professionale nelle rimanenti acque, ma limitatamente a quelle specie ad attività prevalentemente notturna, come le anguille, e comunque non oltre le ore 24.00; in tal caso le province hanno l'obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro gli attrezzi, le esche e le modalità di pesca, al fine di non creare ambiguità nell'accertamento di tali attività agli organi preposti alla sorveglianza.

Fermo restante quanto disposto dal R.D. n. 1486/1914, è vietata la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati:

·        Barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;

·        Trota di ogni specie: dall'imbrunire della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio;

Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi.

Fermo restante quanto disposto dal R.D. n. 1486/1914, è vietata la cattura, la commercializzazione, lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione, delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata:

·        Barbo: cm. 15;

·        Cefalo, Persico reale: cm. 20;

·        Trota di ogni specie, catturata in fiume: cm. 20;

·        Spigola: cm. 25;

Per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime.

Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura di specie ittiche e la loro detenzione nell'esercizio della pesca è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità appresso indicate:

·        Trota di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, tale limite non ha effetto;

·        Complessivamente le specie ittiche non dovranno superare il peso di 5 kg; tale limite non si applica a singola preda di peso-superiore. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, tale limite non ha effetto. Esso non si applica neanche agli allenamenti tenuti dagli atleti iscritti alle associazioni sportive, purché il pescato sia conservato in viva e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento.

In tutte le acque interne della Regione Calabria è sempre vietata:

·        la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati;

·        la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l'usa di fonti luminose, la pesca subacquea.

In tutte le acque interne della Regione Calabria classificate come pregiate:

·        è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro;

·        debbono essere previste limitazioni nel prelievo delle specie ittiche. In particolare, il pescatore non potrà trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi; le Province possono limitare ulteriormente i prelievi;

·        le Province debbono prevedere il rilascio di un tesserino catture su cui debbono essere riportate le norme più salienti dei Regolamento provinciale e della presente Legge; il pescatore è tenuto a marcare sul tesserino sia i capi trattenuti che la giornata di pesca. Il tesserino ha validità annuale, viene rinnovato dalle Province, e può essere rilasciato solo a chi è in possesso di regolare licenza di pesca;

·        possono essere individuate zone dove praticare il "ketch and release" (no-kill), ossia dove non è possibile trattenere alcun pesce;

·        è vietata ogni forma di gara o competizione di pesca;

·        al fine di non arrecare danno all'ecosistema esistente, in partícolar modo nei piccoli corsi d'acqua, possono essere previste limitazioni nell'uso degli stivali;

·        è sempre vietata la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);

·        è sempre vietato l'uso della tecnica di pesca denominata CAMOLERA o TEMOLERA;

·        vige il divieto assoluto di pesca durante il periodo di divieto di pesca alle specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque.

Nelle acque principali è consentita sia la pesca non professionale che quella di mestiere.

Nelle acque secondarie è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro.

 

Articolo 15

Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago"

 

Nelle acque pregiate le Province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più massicci e più frequenti anche nei periodi d'apertura della pesca, al fine di offrire ai pescasportivi maggiori possibilità di svago. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti, i pescasportivi che vorranno accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dalle Province, previo il pagamento alla Provincia stessa di una somma che sarà destinata alle previste opere di ripopolamento e gestione di tali zone; essa ha validità annuale e potrà essere integrata nel tesserino catture provinciale. Tali zone saranno denominate "acque pregiate destinate allo svago".

 

Articolo 16

Gestione delle acque

 

La Regione Calabria, tramite le Province competenti per territorio, al fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede all'assentimento in concessione di piscicoltura di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti.

L'istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo di piscicoltura sono affidati alla Provincia sul cui territorio ricade il tratto interessato.

La Regione Calabria altresì promuove accordi di programma così come previsti dall'Art. 27 della Legge n. 142 del 08.06.1990, per la gestione, la tutela e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione.

 

Articolo 17

Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago"

 

Le Province possono delegare alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, Associazioni di categoria iscritte all'Albo Regionale, su loro richiesta.

Nella richiesta l'Associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano dei ripopolamenti, garantire una costante attività di Sorveglianza con proprie Guardie Giurate, e preventivare le spese che dovranno essere sostenute. All'approvazione della richiesta, le Province garantiranno il rimborso annuale delle spese, dietro presentazione d'idonea documentazione giustificativa delle stesse.

Per l'esercizio della pesca in tali zone, il pescasportivo dovrà essere munito della tessera associativa dell'Associazione che la gestisce. L'Associazione non potrà emanare norme aggiuntive o, diverse da quelle già previste dal Regolamento Provinciale e dalle vigenti Leggi, nè potrà pretendere dal pescasportivo nessun corrispettiva economico oltre al costo della tessera associativa, pena l'immediata decadenza della delega alla gestione.

L'Associazione dovrà aver cura di delimitare con apposite tabelle la zona affidatale in gestione. La delega alla gestione viene concessa gratuitamente.

 

Articolo 18

Limiti nell'assegnazione delle acque

 

Nell'assegnare in Concessione a Gestione tratti d'acqua ai sensi degli artt. 17 e 18 della presente Legge, le Province non possono superare il limite dei 70% dell'estensione di ogni tipologia di acqua per ogni corpo idrico. Le Associazioni che ne fanno richiesta debbono essere iscritte nell'Albo Regionale.

 

Articolo 19

Tutela dell'ambiente

 

La Regione Calabria promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme stabili al riguardo esistenti:

          R.D. 08/05/1904 n. 368;

          R.D. 11/12/1933 n. 1775;

          D.L. n. 152 dell'11/05/1999

          Legge 18/05/1989 n. 183;

          Legge 07/08/1990 n. 253;

          D.L. 12/07/1993 n. 275;

          Legge 05/01/1994 n. 36.

 

Articolo 20

Gare e manifestazioni di pesca

 

Le Province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il Calendario delle Gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della F.I.P.S.A.S. quale coordinatore, ai sensi dell'art. 56 comma D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

Le Province, sentito il parere dei Comitato Tecnico Consultivo di cui all'Art. 6, predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, che non comprendono manifestazioni di pesca che si svolgeranno nelle acque date in gestione ad associazioni iscritte all'Albo Regionale ai sensi degli artt. 16 e 17 della presente Legge.

 

Articolo 21

Sorveglianza

 

La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente Legge, è esercitata dalla Regione e dalle Province, nonché da tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle Guardie Giurate Volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti Leggi, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.

 

Articolo 22

Sanzioni Amministrative

 

Sono riportate le sanzioni amministrative per le infrazioni alla presente Legge.

Ad esse dovranno riferirsi anche le Province nell'emanare i rispettivi Regolamenti.

1. Uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo o di luogo: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

2. Uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentiti: da 300.000 a 1.200.000 (in misura ridotta 400.000).

3. Uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

4. Detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche sottomisura: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

5. Detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per le quali la pesca è chiusa o vietata: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

6. Detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche in numero superiore a quella consentito: da 100. 000 a 600. 000 (in misura ridotta 200. 000).

7. Detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per un pesa complessivo superiore a quello consentito: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

8. Pesca senza licenza: da 100.000 a 450.000 (in misura ridotta 150.000).

9. Dimenticanza di licenza: da 40.000 a 150.000 (in misura ridotta 50.000).

10. Pesca senza tesserino catture anche per dimenticanza : da 100.000 a 450.000 (in misura ridotta 150.000).

11.Mancata marcatura dei tesserino catture (giornata e/o pesci) : da 40.000 a 150.000 (in misura ridotta 50.000).

12. Pesca o detenzione di specie ittiche ai fini di attività commerciali o di ripopolamento, senza le prescritte autorizzazioni o dove ciò non è consentito, con particolare riferimento alla pesca ed al commercio dei novellame alle foci dei fiumi: da 500.000 a 4.000.000 (in misura ridotta 1.000.000).

13. Pesca in zona di divieto: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

14. Pesca in periodo di divieto: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200. 000).

15. Pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza l'autorizzazione della Provincia: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

16. Pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza la tessera dell'Associazione che la gestisce: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

17. Pesca in acque in concessione di piscicoltura senza autorizzazione dei concessionario (rif. art. 33 L. N. 1604/1931): da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

18. Prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

19. Prelievo o derivazione di acque per usi diversi dall'irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da 300.000 a 1.200.000 (in misura ridotta 400.000).

20. Ripopolamento o immissione di specie ittiche senza l'autorizzazione della Provincia: da 500.000 a 4.000.000 (in misura ridotta 1.000.000).

21. Per ogni altra infrazione non esplicitamente indicata: da 100.000 a 600.000 (in misura ridotta 200.000).

Per l'applicazione degli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla L. n. 689/1981 che regolamenta le sanzioni amministrative

 

Articolo 23

Finanziamenti

 

Al finanziamento della presente Legge la Regione Calabria provvede immediatamente sia con fondi dei proprio bilancio e sia con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri:

          il 10% dell'intero montante alla Regione stessa per le spese d'istituto e per la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca;

          il 10% dell'intero montante da ripartire tra Associazioni iscritte all'Albo Regionale in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

          il rimanente 80% dei montante alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative secondo la seguente tabella:

il 55% in base alla estensione dei corpi idrici utili per l'attività alieutica di competenza; il 25% in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di competenza;

Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente Legge ed alle Norme ad essa correlate spettano alla Provincia territorialmente competente, la quale li riutilizzerà per il potenziamento dei servizio di sorveglianza sia degli effettivi e sia dei volontari.

 

Articolo 24

Norme transitorie e finali

 

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Con l'entrata in vigore della presente Legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente adottati dalla stessa o dalle sue Province che contrastano con le presenti disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come Legge della Regione Calabria.