Progetto di legge n. 185

DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DEL "MOBBING" NEI LUOGHI DI LAVORO

RELAZIONE

Con la espressione "mobbing" si identificano quei comportamenti che realizzano nei luoghi di lavoro ogni tipo di persecuzione e di abusi da parte dei datori di lavoro e di stessi colleghi nei confronti dei lavoratori.
Finora il "mobbing" è stato difficilmente contrastato e raramente punito anche perché la impunità è anche conseguenza della mancata presa di coscienza della gravità del fenomeno ed in particolare:
della sua illiceità e spesso della sua stessa esistenza, o quanto meno della sua diffusione e gravità;
della sua potenziale pericolosità per l'equilibrio psicologico e, a lungo andare, per la salute delle vittime;
dei suoi riflessi negativi sul funzionamento e la produttività della azienda.
Le vittime stesse, pur consapevoli di subire una ingiustizia, in alcuni casi, non si sono rese pienamente conto della illegittimità del mobbing, ritenendo magari che potesse far parte del sistema di relazioni sul luogo di lavoro; in altri casi hanno dovuto subire senza poter reagire, per non incorrere anche nel rischio di vessazioni ancora maggiori o della perdita stessa del lavoro.
La presa di coscienza rappresenta quindi il primo, indispensabile passo per combattere il "mobbing" portando, come immediata conseguenza, la condanna morale di un comportamento odioso e gravemente lesivo delle libertà personali, necessario presupposto per la sua prevenzione e repressione.
Il sistema normativo vigente e le iniziative contrattuali non risultano, purtroppo, sufficienti per una difesa efficace delle vittime, anche perché non si è ancora in presenza di una generale consapevolezza in grado di generare riprovazione ed esecrazione per isolare ed emarginare i persecutori.
Queste considerazioni hanno indotto a valutare positivamente la opportunità di una proposta di legge che, se non riuscirà certamente ad eliminare il ricorso al "mobbing", potrebbe contribuire a disincentivarne l'impiego e ridurne i danni per le vittime.
Nel sistema di leggi che regolano il diritto del lavoro non sono espressamente previste e regolamentate le persecuzioni psicologiche e, conseguentemente, non sono neppure previsti specifici rimedi o sanzioni. Ciò non può e non deve comportarne la impunibilità per coloro che si rendano colpevoli di questo spregevole comportamento che, a seconda dei casi e delle circostanze, può ben essere contrastato e represso.
Le finalità della legge (Articolo 1) consistono nell'assunzione da parte della Regione del principio di crescita di una cultura del rispetto del diritto dei lavoratori come elemento fondamentale per un ottimale utilizzo delle risorse umane nei luoghi di lavoro.
Con l'articolo 2, oltre la definizione di "mobbing", vengono definiti gli atti ed i comportamenti che identificano il fenomeno.
L'articolo 3 individua negli organi paritetici costituiti tra parti imprenditoriali e parti sociali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 – c.d. della sicurezza - i soggetti chiamati ad assumere iniziative e programmare interventi per la sensibilizzazione di tutte le componenti del mondo del lavoro sul fenomeno "mobbing".
Con l'articolo 4 si attribuisce alle ASL, tramite le unità operative competenti in medicina del lavoro, funzioni di consulenza diretta, di sostegno psicologico e di segnalazione di situazioni di disagio dei lavoratori ai datori di lavoro pubblici o privati perché rimuovano le cause di fatti legati al fenomeno "mobbìng".
Alle Province ed ai Comuni ( Articolo 5, comma 1) è demandato il compito di diffonderne l'informazione, mentre al comma 2 si sollecitano le parti pubbliche e le parti sociali ad individuare, in sede di contrattazione decentrata, forme e modalità atte a prevenire e contrastare il fenomeno "mobbing".
L'Osservatorio regionale sul mobbing, infine, (articolo 6) è lo strumento operativo attraverso cui la Regione esplica la propria attività in ordine a consulenze, monitoraggio, studi e ricerche.
Gli articoli 7 e 8 si occupano, rispettivamente, della norma finanziaria e della dichiarazione di urgenza.

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in attuazione dei prìncipi costituzionali enuncìati negli articoli 2,3,4,32,35 e 37 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e nelle more dell'emanazione di una disciplina organica in materia, interviene con la presente legge al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione dei fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro.
2. La Regione assume il principio della crescita di una cultura dei rispetto dei diritti dei lavoratori da parte di tutte le componenti dei mondo del lavoro, come elemento fondamentale per un'ottimale utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro.

Art. 2
Definizione di mobbing

1. Ai fini della presente legge per "mobbing" s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: a) pressioni o molestie psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata od indiretta; e) critiche immotivate e atteggiamenti ostili; f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a soggetti estranei all'impresa, ente o amministrazione; g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; j) impedimento sistematico ed immotivato all'eccesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro; k) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, dì riqualificazione e di aggiornamento professionale; l) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore idonee a produrre danni e disagi.

Art. 3
Organi paritetici

1. Gli organi paritetici previsti all'articolo 20 dei decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nell'ambita delle attribuzioni ad essi conferite in materia di formazione dei lavoratori, assumono iniziative e programmano interventi per sensibilizzare tutte le componenti del mondo del lavoro sulle problematiche di cui alla presente legge.

Art. 4
Istituzione di sportelli anti-mobbing

1. Le aziende sanitarie locali istituiscono presso il Dipartimento di Prevenzione apposite unità operative che forniscano adeguata assistenza al lavoratore oggetto di discriminazioni. L'unità operativa, nel caso in cui accerti l'effettiva esistenza di elementi atti a configurare la fattispecie di cui all'articolo 2, assume iniziative a tutela del lavoratore, ed in particolare:
a) fornisce una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b) avvia, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico;
c) nel caso in cui riscontri la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati o aggravati dal mobbing indirizza il lavoratore, con il suo consenso, al servizio sanitario specialistico;
d) segnala al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio dei lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause.

Art. 5
Iniziative degli enti locali

1. Le province ed i comuni assumono iniziative per diffondere l'informazione sul fenomeno del mobbing e per prevenirne l'insorgenza.
2. Nell'ambito delle contrattazioni collettive decentrate integrative per il comparto regione-enti locali, le parti pubbliche e quelle sindacali verificano le possibilità e le modalità per l'adozione di idonee misure a1 fine di prevenire e contrastare l'insorgenza del mobbing, anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli altri dipendenti ad appositi corsi di formazione e aggiornamento.

Art. 6
Osservatorio regionale sul mobbing

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing, di seguito denominato "Osservatorio", con sede presso l'Assessorato competente in materia di lavoro.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità della presente legge;
b) monitoraggio ed analisi dei fenomeno del mobbing;
c) promozione di studi e ricerche, nonché campagne di sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.
3. L'Osservatorio è composto da:
a) il Direttore del Dipartimento regìonale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) i responsabili delle unità operative di medicina del lavoro di ogni ASL;
c) un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro;
d) un rappresentante della Commissione consibare permanente in materia di lavoro;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un professore dell'Università "Magna Grecia" esperto in diritto del lavoro;
h) un sociologo ed un psicologo , scelti nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi albi professionali.
4. 'Osservatorio è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. II suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'Assessorato.
5. Ai componenti dell'Osservatorio , per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, spetta un gettone di presenza fissato nella misura di lire 150.000. La suddetta misura è rideterminata ogni biennio, con decreto del Direttore generale del Dipartimento "Presidenza della G.R.", in rapporto agli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita nei riguardi dei dirigenti regionali.

Art. 7
Disposizione finanziaria

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 2001 un apposito capitolo denominato: "fondi per contrastare il fenomeno del mobbing".
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

Art. 8
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.