Progetto di legge n. 134
"COSTITUZIONE DI UN'AGENZIA REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE STABILE DEI LAVORATORI LSU/LPU ED I DISOCCUPATI DI LUNGO CORSO"

Art. 1

(Finalità)

 

La presente Legge è finalizzata a dare una occupazione stabile ai lavoratori LSU/LPU ed ai disoccupati di lungo corso regolarmente iscritti presso le Circoscrizioni per l'impiego della Regione Calabria.

Art. 2

(Costituzione dell'Agenzia)

 

È costituita l'Agenzia regionale per il lavoro, con Coordinamento regionale presso la Sede della Giunta regionale ed articolazione territoriale a livello di Circoscrizioni zonali. Gli uffici regionali e circoscrizionali saranno dotati di personale già alle dipendenze dei vari Enti locali e regionali che operano nel settore.

Art. 3

(Modalità di assunzioni)

 

Per l'assunzione del personale di cui all'Art. 1 della presente Legge, l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a fare ricorso alla chiamata numerica diretta fino alla IV qualifica funzionale e previa indizione di pubblico concorso per mansioni inquadrabili oltre la IV qualifica funzionale. Per i lavoratori LSU/LPU si farà invece ricorso a concorsi riservati per titoli ed esami. II personale di cui al presente Articolo è inquadrato nel CCNL dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da esso svolte.

Art. 4

(Regolamento dell'Agenzia)

 

L'Agenzia regionale per il lavoro sarà diretta da un Direttore. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente Legge, sentito il parere della Commissione consiliare competente, approverà un Regolamento attuativo per il funzionamento dell'Agenzia, i suoi rapporti con gli Organismi istituzionali elettivi della Regione, l'organizzazione degli uffici, i rapporti con gli Enti locali e regionali, le procedure per l'assunzione del personale di cui all'Art. 1 e le sue modalità di impiego.

 

Art. 5

(Tipologia degli interventi)

 

II personale di cui all'Art. 1 della presente Legge sarà impiegato per la realizzazione di opere infrastrutturali e la tutela dell'ambiente, per il potenziamento della Protezione civile, del controllo e il ripristino dell'assetto idrogeologico e delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, per la realizzazione dei servizi di utilità sociale e di pubblica utilità, per il potenziamento e il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle comunità locali, per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per la tutela e la salvaguardia dei centri storici e del patrimonio naturalistico ed ambientale del territorio calabrese. A tal fine l'Agenzia regionale per il lavoro potrà attivare corsi di formazione professionale da finanziare con normative dell’UE, nazionali e regionali.

 

Art. 6

(Rapporti con gli Enti locali e regionali)

 

Tutti gli Enti locali e regionali presenti in Calabria potranno realizzare gli interventi di cui al precedente Art. 5, sulla base delle rispettive competenze facendo ricorso al personale di cui all'Art. 1 della presente Legge. L'Agenzia regionale per il lavoro stipulerà apposite convenzioni con gli Enti interessati e metterà a disposizione il personale necessario per la realizzazione dei progetti proposti. II personale utilizzato conserverà il rapporto di dipendenza giuridica ed economica con l'Agenzia, mentre sarà posto in assegnazione funzionale degli Enti preposti alla realizzazione dei progetti.

 

Art. 7

(Norma finanziaria e finale)

 

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente Legge, la Regione Calabria utilizzerà tutti gli attuali stanziamenti di Bilancio che si rendono disponibili nei vari settori di attività e le normative nazionali e dell'UE di volta in volta emanate. La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel B.U.R.. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.