Progetto di legge n. 102

INCENTIVAZIONI FINANZIARIE AL RECUPERO DI UNITA’ IMMOBILIARE NEI CENTRI STORICI DA DESTINARE AD ATTIVITA’ EXTRA ALBERGHIERA A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST)

Art.1
(Finalità)

1.  La Regione Calabria, perseguendo le sue attività istituzionali in materia di sviluppo e di occupazione ed in armonia con i propri strumenti di programmazione, promuove il recupero di unità immobiliari nei centri storici dei Comuni a forte e riconosciuta vocazione turistica da destinare ad attività extra -alberghiera a conduzione familiare denominata Bed & Breakfast.

2.  La presente legge prevede la concessione di contributi in conto capitale per la trasformazione o l'adattamento di camere e parti immobiliari in modo da aumentare notevolmente la disponibilità di posti - letto e, nel contempo, operare un significativo recupero del patrimonio urbanistico degradato.

Art.2
(Individuazione dei Comuni)

1.  La Regione Calabria prevede, sentite l'ANCI, le Province e le Comunità Montane, ad individuare i Comuni a forte e riconosciuta vocazione turistica che possono essere ammessi ai benefici della presente legge, tenendo conto di criteri oggettivi come:

• vicinanza al mare, ai parchi montani e collinari, alle stazioni termali e ai siti religiosi;
• documentata carenza di ricettività alberghiera classica.

Art.3
(Finalizzazione degli immobili)

1.  Le unità immobiliari recuperate o trasformate attraverso gli incentivi previsti dalla presente legge dovranno essere destinate esclusivamente ad attività di ricezione ed accoglienza.

2.  Le stesse unità non potranno essere destinate ad altro tipo di utilizzazione prima di 10 anni dalla data di erogazione dei contributi.

3. L'attività di ricezione ed ospitalità negli immobili recuperati può essere complementare ad altre attività.

Art.4
(Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast")

1.  I  privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata Bed & Breakfast.

2. La Giunta Regionale definisce un apposito marchio identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali.

5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare i locali. I locali devono poter possedere i requisiti igienico - sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento dI igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di alimenti e bevande.

6.  La denuncia di inizio di attività inviata al Comune di residenza deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dell'auto dichiarazione comprovante l'estraneità della casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

7. Il servizio di pulizia delle stanze e la sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

8.  Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a denunciare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e dei periodo di apertura, ai fini delle attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione ed è tenuto dalla commissione di cui al seguente art. 10.

10.   E responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

11.   Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed & Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite alla presente legge diffida H responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.

12.   E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dodici milioni chiunque intraprende attività di "Bed & Breakfas “ senza aver presentato la prescritta denuncia. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.

Art.5
(Caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie degli immobili)

1.  Gli alloggi destinati all'attività recettiva devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico -sanitarie previste dai singoli regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione.

Art.6
(Soggetti beneficiari delle incentivazioni)

1.  Al sistema di incentivazione prevista dalla presente legge possono accedere tutti i cittadini proprietari o beneficiari di unità immobiliari nei centri storici dei Comuni individuati dalla Regione Calabria in base all'art. 2 e che intendono avviare un'attività extra - alberghiera a conduzione familiare per come individuata nell'art. 4.

Art.7
(Tipologia degli interventi ammessi)

1. Sono ammessi a finanziamento tre tipologie di interventi:

a) ristrutturazione o completamento;

b) manutenzione straordinaria;

c) manutenzione ordinaria.

2.  I limiti di spesa ammessi per ogni singola tipologia e per cubatura, nonché la determinazione del contributo per camera (singola, doppia o tripla) sono quelli di cui alla seguente tabella che sarà predisposta ed aggiornata annualmente dalla regione, tenendo conto dei costi medi (Prezzario Lavori Pubblici Regionali).

3. Ai contributi per ristrutturazioni, completamenti e manutenzioni si aggiungerà un contributo per acquisti arredi, di cui alla seguente tabelle che sarà aggiornata annualmente.

Tipologia

Limiti spesa ammessi per tipo di camera

Limiti di spesa per arredi

Limiti di spesa complessivi

Limiti 70%

Contributo

Ristrutturazione

o

completamento

S   9.000.000

D 14.000.000

T 19.000.000

-20%

5.000.000

+ 15%

13.000.000

19.000.000

24.750.000

9.100.000

13.300.000

17.325.000

Manutenzione

Straordinaria

S 6.500.000

D 9.500.000

T 13.000.000

-20%

500.000

+ 15%

7.800.000

10.000.000

14.950.000

5.460.000

7.000.000

10.465.000

Manutenzione

ordinaria

 

S 4.500.000

D 7.000.000

T 9.500.000

-20%

500.000

+ 15%

5.400.000

7.500.000

10.925.000

 

3.780.000

5.250.000

7.647.000

Art.8
(Commissione regionale)

1. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività denominate "Bed & BreakfasC.

2. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali, come specificato nell'art. 4, ed è tenuto dall'Assessorato regionale al Turismo.

3. Il certificato d'iscrizione all'elenco è rilasciato dall'Assessorato al Turismo e, per esso, dalla competente Commissione di cui al successivo paragrafo.

4. L'iscrizione nell'elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiamo riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o do frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzioni ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

5.  Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del Codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6.  Il diniego motivato dall'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.

7. L'elenco di cui al presente articolo è detenuto dalla Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e istituita presso la sede dell'Assessorato regionale al Turismo.

8.  La Commissione è così composta:

  dall'Assessore regionale al Turismo o di un suo delegato con funzione di Presidente;

  da 2 esperti in materia urbanistica ed ambientale, di cui 1 segnalato dal CE.RE.RE.;

  da 2 esperti in materia di promozione e marketing turistico;­

  da un dirigente dell'Assessorato regionale al Turismo;

  da un dirigente dell'Assessorato regionale all'Urbanistica e Ambiente;

9.  Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'Assessorato al Turismo,

10.  Le attività tecnico - urbanistiche conseguenti ai lavori della Commissione sono svolte dagli uffici dell'Assessorato al Turismo.

11. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale si applica un trattamento economico previsto dalla legge regionale n. 12 del 19 novembre 1982.

Art.9
(Istanza e documentazione)

1.  I soggetti interessati ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge debbono fare pervenire - per H tramite dei Comuni nei cui territori insistono le unità immobiliari - entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno alla Commissione di cui all'art. 8 presso l'Assessorato regionale al Turismo, apposta istanza in triplice copia, integrata da un parere del Sindaco contenente i seguenti dati:

  situazione della ricettività turistica;

  patrimonio ambientale;

  patrimonio artistico, storico - culturale;

  manifestazioni culturali e tradizionali di particolare importanza.

2. All'istanza vanno allegati i documenti che attestino le seguenti condizioni:

1. titolo di proprietà a titolo sostitutivo (contratto di fitto, comodato, ecc) dell'immobile;

2. anno di costruzione, sito (via, numero civico, piano);

3. superficie e cubatura dell'immobile e dei vani da riattare;

4. destinazione urbanistica,­

5. eventuale presenza di vincoli: monumentali, paesaggistici, idro - geologici;

6. conformità agli strumenti urbanistiche e alle normative sanitarie;

7. tipologia dell'intervento richiesto:

a) semplice comunicazione al Sindaco per opere di manutenzione ordinaria ed opere interne;

b) richiesta di autorizzazione per opere di manutenzione straordinaria;

c) richiesta di concessione edilizia per opere di ristrutturazione o equivalenti.

3. All'istanza va allegata, altresì, dichiarazione autenticata dall'obbligazione di cui all'art.3, con cui gli interessati si impegnano a destinare le unità immobiliari, per le quali è stato richiesto il contributo, ad attività extra - alberghiera per un periodo di 10 anni decorrenti dal giorno del rilascio delle licenze di esercizio, applicando le tariffe stabilite e vidimate dalla Regione Calabria.

Art.10
(Istruttoria)

1.  La Commissione di cui all'art. 8 procederà all'ispezione degli immobili, stabilirà l'accoglimento delle domande e formulerà una proposta di graduatoria, stabilendo nella sua prima riunione i criteri per l'attribuzione dei punteggi, tenendo conto dei principi ispiratori della presente legge.

2.  La proposta definitiva di graduatoria sarà approvata con proprio atto dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo.

3.  La Commissione provvede, a stabilire il numero delle richieste da accogliere in base allo stanziamento annuo destinato nel bilancio regionale.

4.  Le ditte utilmente collocate nella suddetta graduatoria saranno invitate a presentare in triplice copia il progetto edilizio dell'immobile da trasformare o adattare munito, di visto di conformità urbanistica, nonché la relazione tecnica, il computo metrico ed il preventivo per la spesa degli arredi.

Art. 11
(Inizio lavori e liquidazione)

1.  I lavori di trasformazione o adattamento degli immobili dovranno essere iniziati entro dieci giorni da rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, con obbligo della tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale al Turismo, ed ultimati entro l'arco temporale assegnato dalla Commissione di cui all'art. 8 in ragione del tipo di intervento richiesto.

2.  Una volta sottoscritte le obbligazioni di cui all'art. 9, la Regione Calabria accrediterà alle ditte beneficiarie, che abbiano acquisito l'iscrizione al R.E.C. per l'esercizio dell'attività recettiva, le somme dovute nella seguente misura:

   Il 50% del contributo allorquando sarà stato realizzato almeno il 50% delle opere in base al progetto approvato dalla Commissione e dietro presentazione di apposita attestazione redatta dalla direzione dei lavori. Lo stesso contributo potrà essere erogato anche prima dell'inizio dei lavori, previa stipula di una polizza fidejussoria di importo pari alla somma anticipata, in favore della Regione Calabria;

    Il restante 50% del contributo sarà erogato ad ultimazione lavori come risultante da apposita attestazione redatta dalla direzione lavori e dopo il rilascio della licenza di esercizio secondo le leggi e le normative vigenti.

Art.12
(Controlli)

1.  La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture ispettive, ha l'obbligo di attuare validi meccanismi di controllo sia nella fase di realizzazione dei lavori sia per assicurare che effettivamente le camere, per la cui ristrutturazione o adattamento è stato concesso il contributo, siano destinate all'uso stabilito.

2.  Nel caso in cui l'immobile per il quale è stato concesso il contributo non dovesse essere destinato all'uso previsto dalla presente legge, i beneficiari saranno obbligati alla restituzione di quanto percepito maggiorato del 50% a titolo di penale, più gli interessi legali sulle somme ricevute, decorrenti dal giorno di percezione del contributo.

Art.13
(Pubblicità e promozione)

1.  La Regione Calabria assume l'obbligo di pubblicizzare al massimo la presente legge, in collaborazione con i Comuni, le Province e le Comunità Montane.

2.  La Regione Calabria - Assessorato al Turismo assume l'obbligo di attuare una massiccia azione promo - pubblicitaria sulla disponibilità dei posti - letto nei Paesi - albergo e, in particolare:

·presenza su quotidiani locali e nazionali;

·presenza sui giornali specializzati, siti internet e reti televisive;

·stampa dì una guida dei "paesaggi - albergo" contenenti le tariffe;

·segnaletica stradale per raggiungere i siti;

·targhe indicative da affiggere presso ciascuna unità immobiliare adibita a "paese albergo", come già previsto nell'art. 4.

Art.14
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato £ ______________ si fa fronte con apposito capitolo di spesa n° ______________ denominato “Incentivazioni finanziarie al recupero di unità immobiliari nei centri storici da destinare ad attività extra - alberghiera a conduzione familiare (Bed & Breakfast)" mediante prelevamento di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo 71101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario __________

2. Per gli anni successivi, la somma necessaria sarà definita in ciascun esercizio finanziario con la legge del bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria