PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 344 /6^

 

Relazione sulla bozza di Legge Regionale presentata dalla FISH Calabria

Lamezia Terme 5 marzo 1999

Per ottemperare alla disattenzione della Regione Calabria che, dopo sette anni dall'approvazione della Legge quadro sull'handicap, non ha provveduto ad emanare una Legge regionale per l'attivazione della Legge 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) della Calabria che ha iscritte 27 associazioni di, per e con disabili si è fatta promotrice di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Gli attori principali della proposta

Regione, Provincie, Comuni, Comunità Montane, Enti Pubblici e Privati Consorziati, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Provveditorati agli Studi, Università e Uffici del Lavoro, ONLUS, Organizzazioni o Enti che gestiscono servizi convenzionati o accreditati.

I Principi

La proposta della FISH Calabria si prefigge (come recita l'art. 1) la rimozione delle cause invalidanti, l'eguaglianza dì opportunità, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale delle persone con disabilità, prioritariamente, nei normali ambiti della vita quotidiana e collettiva; assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle cause; sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica; assicurare alle famiglie dei disabili un 'informazione di carattere sanitario e sociale; attuare la diffusione territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona disabile in situazione di handicap; garantire intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi.

Finalità e obiettivi

Con la proposta di Legge Regionale si intende realizzare gli interventi e i servizi nei seguenti settori:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle minorazioni delle disabilità e degli handicap,

anche attraverso la promozione di tecniche riabilitative innovative;

b) integrazione sociale;

c) aiuto alla persona;

d) integrazione scolastica e formazione professionale;

e) inserimento lavorativo;

f) trasporti

g) superamento delle barriere architettoniche;

h) informazione e partecipazione;

i) assistenza protesica.

Settore ed aree di interventi

Le aree d'intervento individuate dalla seguente proposta di legge sono:

di intervento sanitario, educativo, sociale, formazione professionale e di intervento per l'inserimento lavorativo.

Servizi, Prestazioni e interventi da realizzare

Gli interventi, le prestazioni e i servizi previsti dalla presente proposta dì legge sono:

a) Censimento e Ricerca

b) Prevenzione

c) Unità Multidisciplinari

d) Riabilitazione

e) Ausili e protesi

f) Residenze protette - Residenze assistenziali

g) Integrazione Scolastica

h) Aiuto alla persona

i) Integrazione Sociale

l) Barriere architettoniche

m) Informazione

n) Edilizia residenziale e riserva alloggi

o) Comunità alloggio

p) Centri socio educativi

q) Affido assistenziale

r) Trasporti

s) Formazione professionale

t) Integrazione lavorativa

u) Sistema informativo dei servizi

v) Ogni altro servizio ritenuto dalla Regione Calabria utile a realizzare una migliore qualità della vita

delle persone disabili.

I punti forza della proposta

Riguardano il riassetto e l'organizzazione istituzionale e organizzativo dei servizi; il coordinamento e l'integrazione degli interventi; il raccordo tra ì soggetti di cui all'art. 3 della presente Legge; la razionalizzazione della spesa complessiva e la gestione coordinata delle risorse disponibili; il rispetto della direttiva della PCM del 27/1/1994 ed in particolare dell'uguaglianza di opportunità.

Inoltre la proposta detta gli strumenti, le strategie e le indicazioni per canalizzare le risorse, favorendo l'informazione e la partecipazione dei disabili e delle loro famiglie alla gestione e al controllo dei servizi, finalizzando i fondi in ambiti precisi.

L'obiettivo principale che la FISH Calabria si è data con questa proposta è quello di garantire che la Calabria si adegui ad altre Regioni d'Italia, ponendosi nella situazione di dare risposte adeguate nel campo della disabilità, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte, riducendo le risposte assistenzialistiche, favorendo pari opportunità e protagonismo nella vita sociale e diminuendo situazioni di handicap che possono essere rimosse attraverso risposte concrete e adeguate ai parametri europei.

Norme per la promozione e il coordinamento

delle politiche di intervento

in favore delle persone con disabilità

TITOLO 1

Principi e finalità

Art. 1

Principi generali

1. La Regione Calabria, con la presente legge, dà attuazione ai principi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, ponendo nel massimo rilievo quelli relativi al superamento di ogni forma di emarginazione e discriminazione, al raggiungimento delle "pari opportunità", all'assistenza ed all'integrazione sociale delle persone disabili di cui all'art. 3 Legge 5 febbraio 1992. N. 104,

1.2 I diritti, l'integrazione sociale e l'assistenza della persona disabile in situazione di handicap, vengono garantiti attraverso sistemi integrati di servizi territoriali, prestazioni e interventi da realizzare nei territori di competenza dai soggetti e dalle istituzioni come stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

Finalità

2.1 La Regione Calabria emana le direttive per la realizzazione degli interventi e dei servizi nei seguenti settori:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle minorazioni, delle disabilità e degli handicap, anche attraverso la promozione di tecniche riabilitative innovative;

b) integrazione sociale;

e) aiuto alla persona;

d) integrazione scolastica e formazione professionale;

e) inserimento lavorativo; f) trasporti

g) superamento delle barriere architettoniche; h) informazione e partecipazione;

1) assistenza protesica.

2.2 Le finalità della presente legge, sono perseguite anche mediante il riassetto istituzionale e organizzativo dei servizi; il coordinamento e l'integrazione degli interventi; il raccordo tra i soggetti di cui all'art. 3 della presente legge,- la razionalizza ione della spesa complessiva e la gestione coordinata delle risorse disponibili; il rispetto della direttiva della PCM del 27/1/1994 ed in particolare dell'uguaglianza di opportunità.

TITOLO Il

Capitolo I

Disposizioni Generali

Art. 3

Soggetti

3.1 Alla realizzazione delle finalità della presente legge concorrono, nell'esercizio delle rispettive competenze, i seguenti soggetti:

  1. la Regione;
  2. le Province;
  3. le Comunità Montane;
  4. i Comuni singoli o associati, obbligatoriamente associati, quando rientrano nell'ambito territoriale di un distretto sanitario di base;
  5. i Consorzi tra Enti;
  6. le Aziende Sanitarie locali;
  7. le Aziende Ospedaliere regionali,
  8. le Scuole e le Università;
  9. gli enti che gestiscono strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate al sensi dell'art. 8 del DL 502192 e successive modificazioni, con particolare riguardo ai Centri di riabilitazione;
  1. Provveditorati agli Studi;

m) Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al D. Legislativo 411211997 n. 460, operanti nel settore della disabilità, nonché i soggetti che gestiscono servizi, centri e istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenziali, centri socio riabilitativi ed educativi diurni e soluzioni abitative protette quali le Comunità Famiglia.

Art. 4

Aree di intervento

4.1 Sono individuate le seguenti aree di intervento:

  1. Arca di intervento sanitario;
  2. Area di intervento educativo;
  3. Area di intervento sociale;
  4. Area della formazione professionale;
  5. Area di intervento per l'inserimento lavorativo.

 Art. 5

Prestazioni e servizi

5.1 Gli interventi, le prestazioni e i servizi previsti dalla presente legge sono:

a) Censimento e Ricerca

b) Prevenzione

c) Unità Multidisciplinari

d) Riabilitazione

e) Ausili e protesi

f) Residenze protette - Residenze assistenziali

g) Integrazione Scolastica

h) Aiuto alla persona

i) Integrazione Sociale

1) Barriere architettoniche

m) Informazione

n) Edilizia residenziale e riserva alloggi

o) Comunità alloggio

p) Centri socio educativi

q) Affido assistenziale

r) Trasporti

s) Formazione professionale

t) Integrazione lavorativa

u) Sistema informativo dei servizi

v) Ogni altro servizio ritenuto dalla Regione

Calabria utile a realizzare una migliore qualità

della vita delle persone disabili.

Capitolo II

Area di intervento sanitario

Art. 6

Compiti della Regione

6.1 Per l'arca di intervento sanitario la Regione svolge compiti di prevenzione, promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, Nonché di vigilanza e verifica. In particolare:

a) determina, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento propedeutico alla pianificazione integrata in materia socio assistenziale e sanitaria i criteri organizzativi e gli standard dei servizi, affinché siano garantiti livelli uniformi di assistenza alle persone con disabilità;

b) attua il censimento delle persone disabili per tipologia di handicap, per età e per bisogni, garantendo la riservatezza delle informazioni ed il diritto alla "privacy";

c) promuove iniziative di informazione e di educazione sanitaria;

d) promuove l'istituzione di un libretto socio - sanitario personale;

e) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio - assistenziali e sanitari, gli accordi dì programma di cui all'art. 39, lettera b), della legge 104192 e della legge 142/90, definendo i contratti di programma di cui all'art. 2 comma 203 della L. n. 662196, a tal fine, entro un anno dall'approvazione della presente legge, uno schema di accordo coerente con le indicazioni della direttiva di cui alla lettera a) del medesimo articolo della legge 104/92;

f) contribuisce, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, al finanziamento degli interventi e dei servizi.

6.2 La Regione promuove iniziative di formazione per i soggetti operanti nell'ambito dei servizi rivolti alle persone disabili.

6.3 La Giunta Regionale interviene affinché le ASL provvedano a fornire alle persone con disabilità protesi ed ausili in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro della Sanità ai sensi degli articoli 27 e 34 della legge 104/ 1991

6.4 La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a soggetti con disabilità sensoriale.

Art.7

Compiti dei Comuni e loro consorzi

7.1 1 Comuni e i consorzi di Comuni in ambito sanitario realizzano i centri socio - riabilitativi ed educativi diurni a valenza educativa, per come previsto all'art. 8 della legge 104192 e dalle relative linee guida emanate dal Ministero della Sanità. a) I Centri socio - riabilitativi ed educativi sono gestiti dai Comuni in forma diretta o attraverso convenzioni.

Art.8

Compiti delle Aziende Sanitarie Locali

8.1 Per perseguire le finalità della presente legge ed in particolare per realizzare il coordinamento e l'integrazione degli interventi, le Aziende Sanitarie Locali:

a) in sede di predisposizione dei piani annuali assicurano la programmazione unitaria delle attività a livello aziendale ed il raccordo tra I soggetti, le strutture e le unita operative che intervengono in materia di handicap nei diversi livelli istituzionali, tenendo conto delle indicazioni contenute negli accordi di programma previsti dalla Legge 104/92;

b) promuovono il raccordo con i dipartimenti materno - infantili, al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi della prevenzione,

c)costituiscono le Unità multidisciplinari essa è costituita dal "DPR 24/2/1994"

d) promuovono e stipulano con le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università e le strutture sanitarie private accreditate appositi accordi finalizzati a disciplinare la loro partecipazione coordinata e integrata alla rete dei servizi per l'handicap e volti a garantire in particolare:

  1. l'intervento del personale medico specialista dipendente dalle istituzioni stesse, nelle Equipe multidisciplinari;
  2. 1a segnalazione all'Equipe multidisciplinare di ogni caso diagnosticato o comunque conosciuto;
  3. c) l'attuazione degli interventi rivolti alla disabilità in ambiente ospedaliero.

    8.2 L'atto di delega dei comuni contiene le modalità per la messa a disposizione delle risorse strutturali, umane e finanziarie, individua gli oneri a carico degli enti deleganti anche su base pluriennale e le modalità di contabilizzazione degli stessi, nonché le azioni di verifica sui servizi.

    8.3 Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, in forma integrata, le Aziende Sanitarie Locali possono avvalersi di personale proprio, di quello posto in dipendenza funzionale con l'atto di delega, o di convenzioni.

    4. Le Aziende Sanitarie Locali, nel quadro dei compiti loro attribuiti esercitano le funzioni di tutela del diritto alla salute delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e alla riabilitazione.

    5. Gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della programmazione sanitaria, sono da attuarsi attraverso i competenti servizi dell'area materno infantile, presidi ospedalieri e sanitari territoriali, centri di riabilitazione.

    8.4 Le ASL, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n"833 ed in riferimento alle attività di cui all'art.6 della L. 104/92 provvedono ad effettuare controlli periodici delle gravidanze per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.

    8.5 Al fine di garantire l'assistenza intensiva nelle gravidanze e nelle nascite a rischio, il Piano Sanitario Regionale individua per ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale e nelle Aziende Ospedaliere, unità operative particolarmente, attrezzate, che operano in forma dipartimentale con i servizi dell'area consultoriale. La rete di tali unità operative è provvista anche dì servizio per il trasporto di emergenza dei neonati a rischio.

    8.6 1 servizi di cui ai commi precedenti, nel periodo neonatale dei soggetti a rischio, provvedono altresì a tutti gli accertamenti utili alla diagnosi precoce della patologia invalidante attivando tempestivamente trattamenti per la cura e la riabilitazione.

    8.7 Ogni ASL provvede a coprire il fabbisogno di riabilitazione sull'intero territorio di sua competenza con risposte differenziate, per come previsto in ottemperanza all'art. 26 della legge 833/78, agli schema - tipo di convenzione ministeriali, e alle linee - guida vigenti.

    8.8 E' prevista inoltre l'Unità Speciale Unipolare, raggiungibile facilmente con qualsiasi tipo di trasporto al fine di garantire un adeguata prevenzione, cura e riabilitazione alle persone medullolese.

    8.9 In ciascuna ASL è costituita una Unità Multidisciplinare, la quale è composta dalle seguenti figure professionali:

    a) neuropsichiatra infantile, con funzione di coordinamento;

    b) psicologo;

  4. tecnico della riabilitazione;
  5. educatore;

e) assistente sociale.

8.10 Nella trattazione dei singoli casi, l'équipe è integrata dal medico specialista della disciplina, nella quale rientra la patologia di volta in volta considerata.

8. 11 Il responsabile unità operativa è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, sentito il coordinatore per i servizi sociali, ove nominato.

8.12 La componente sanitaria dell'équipe è costituita di norma, da personale dipendente dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.

8.13 La componente socio - assistenziale è costituita di nonna, da personale dei Comuni singoli o associati, di cui al Capo VIII della Legge 142/90, posto alle dipendenze funzionali dell'ASL.

8.14 Le unità di personale appartenente unità Multidisciplinare operano presso la stessa a tempo pieno o a tempo parziale, in relazione all'effettiva necessità.

8.15 L'Unità Multidisciplinare assolve nel contempo a un ruolo di progettazione e coordinamento e a un ruolo operativo.

8.16 Nell'esercizio del ruolo di progettazione e coordinamento e nel rispetto del diritto di scelta, l'Unità Multidisciplinare si fa garante:

a) della presa in carico dei casi secondo le modalità previste dalle linee guida della Regione Calabria del 617/1994 in attuazione del DPR 24/2/94;

b) dell'elaborazione del progetto di vita, con la condivisione e la partecipazione della persona disabile e della sua famiglia;

c) della continuità degli interventi.

8.17 In ogni ASL viene costituito un Sistema Informativo dei servizi per l'handicap su Territorio,

8.18 finalizzato a ricondurre ad unitarietà gli interventi che vari enti ed istituzioni operano nei confronti dei cittadini disabili.

In ciascuna ASL inoltre dovrà essere attivo uno Sportello informativo Territoriale sulla disabilità, finalizzato ad offrire ai cittadini uno strumento rapido, efficace, funzionale alla soluzione dei loro problemi connessi con la disabilità, in esso deve essere incorporata la figura del consulente alla pari.

Art. 9

Compiti dei soggetti privati e delle associazioni di

volontariato

9.1 Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e gli altri enti privati concorrono a pieno titolo alla realizzazione della rete dei Servizi prevista dalla presente legge e, per quanto attiene al volontariato, nel quadro dei rapporti disciplinati dalla legge 266/91 e dalle Leggi Regionali in materia.

Capitolo III

Area educazione

Art. 10

Compiti della Regione

10.1 La Regione riserva una quota dei proprio bilancio per il finanziamento fino al 100% dei costo dei progetti pilota, anche pluriennali, presentati da enti pubblici e ONLUS, che:

a) propongono la sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento, di integrazione o socializzazione in favore di persone con disabilità anche attraverso la creazione e diffusione di sussidi didattici e tecnici. La realizzazione di tali progetti deve avere una ricaduta in ambito regionale e prevedere la partecipazione di più enti, anche di quelli che promuovono terapie innovative quali: TMC- delfinoterapia, musicoterapia, ecc.;

b) favoriscono l'accesso all'informazione attraverso la realizzazione e diffusione di programmi specifici a valenza regionale, anche mediante i comuni mass - media, rivolti a tutte le persone con disabilità.

10.2 Svolge le funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 del DPR 24/2/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni in situazione di handicap" e verifica il raggiungimento dell'uniformità dei livelli di assistenza;

a) ripartisce i fondi previsti dalla presente Legge e promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore, anche attraverso l'incentivazione della forma di gestione associata degli interventi e dei servizi.

10.3 I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi in materia di integrazione scolastica svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Unità Multidisciplinari.

Art. 11

Compiti delle Province

11.1 Le Province provvedono per le scuole superiori a garantire gli "assistenti per l'igiene personale e per la locomozione" e gli assistenti "educatori per la comunicazione" per gli alunni disabili gravi e gravissimi.

11.2 Inoltre ai sensi della L. n. 67/93 garantisce l'assistenza scolastica ai minorati della vista e dell'udito.

Art 12

Compiti dei Comuni

12. I Comuni, singoli e associati, provvedono ai sensi dell'art. 13 comma 3, della Legge 104192, per le scuole di base, dall'asilo nido fino alla terza media a garantire gli "assistenti per l'igiene personale e per la locomozione" e gli assistenti "educatori per la comunicazione", per gli alunni gravi e gravissimi.

12.2 I Comuni singoli e associati garantiscono attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al DL 16/4/1994, n. 297, nonché in ambito extra - scolastico, con particolare riferimento alla messa in atto di tutti gli strumenti che garantiscono l'integrazione scolastica.

Art. 13

Compiti delle ASL

13.1 Le ASL intervengono attraverso le Unità Multidisciplinari, opportunamente integrate dalla figura del medico specialista nella patologia di. volta considerata, assume le funzioni di cm agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, con riguardo alle attività concernenti l'individuazione dell'alunno come persona disabile, la Diagnosi Funzionale, l'elaborazione del Profilo Dinamico -Funzionale e la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato.

13.2 Svolge, inoltre, le seguenti attività:

  1. valutazione delle richieste e formulazione delle proposte di accesso ai servizi sanitari;
  2. assistenza diretta in ambito scolastico;
  3. collaborazione alla programmazione educativo didattica e al processo di orientamento e inserimento professionale,
  4. attività di riabilitazione all'interno dei presidi territoriali della rete dei servizi;
  5. raccordo con la commissione per l'accertamento dell'handicap.

Art. 14

Compiti delle istituzioni scolastiche

14.1 Le istituzioni scolastiche perseguono il raggiungimento dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità attivando le competenze loro spettanti in raccordo con quelle proprie degli Enti locali e dei loro consorzi, nonché delle aziende per i servizi sanitari, con riferimento anche all'articolo 13 della legge 104/1992.

14.2 Esse provvedono all'acquisizione della documentazione ed alla compilazione della Diagnosi Funzionale; garantiscono l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie all'integrazione delle persone con disabilità.

Capitolo IV

Area di intervento sociale

Art. 15

Compiti della Regione

15.1 La Regione Calabria individua gli elementi strategici finalizzati ai risultati attraverso:

a) il censimento delle persone con disabilità per tipologia di handicap e per età, nonché dei loro bisogni;

b) l'integrazione tra servizi sanitari sociali a valenza sanitaria,

c) l'individuazione di indicatori di qualità dei servizi;

d) l'attuazione di standard minimi di dotazione territoriale, strutturale, gestionale, di servizi (almeno una rete minima di servizi in ogni distretto);

e) l'individuazione dei profili professionali da adibire ai servizi;

f) l'informazione e la partecipazione;

g) l'individuazione del referente di controllo (amministrazioni pubbliche, servizi, famiglie, di persone in situazione di handicap, disabili di, con e per disabili).

15.2 La Regione garantisce gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, dell'art.24 della legge 10411992 e della legge n.503, del 24 luglio 1996.

15.3 La Giunta regionale attua il controllo e adotta i provvedimenti conseguenti in ordine alle irregolarità che vengono segnalate.

15.4 La Regione redige, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

15.5 La Regione concorre al finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici nell'ambito del finanziamento dei programmi previsti.

15.6 La Regione Calabria finanzia, nell'ambito della legge 189183, i progetti predisposti dai comuni, finalizzati alla promozione del servizio di affidamento familiare, ponendosi il duplice obiettivo sia della deistituzionalizzazione che della non istituzionalizzazione dei minori in difficoltà.

15.7 Il Consiglio Regionale definisce con deliberazione, tra le altre modalità di affidamento previste dalla legge citata, la Comunità Famiglia e prevede che in essa sia garantita la presenza stabile di una coppia, che uno dei coniugi non lavori, e che limiti il numero degli affidi possibili ad un massimo di quattro minori.

15.8 Il piano regionale dei trasporti disciplina le modalità con cui i comuni dispongono gli interventi per consentire ai cittadini con disabilità di spostarsi liberamente sul territorio, usufruendo, analogamente ad altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o, se in particolari condizioni, di servizi individuali a chiamata.

15.9 Nell'ambito del piano regionale dei trasporti sono altresì elaborati i piani di mobilita delle persone con disabilità, previsti dall'Art. 26, comma 3 della Legge n. 104/92.

15. 10 La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:

  1. l'acquisto di autovetture munite di automatismi di guida o per l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà
  2. l'acquisto di idonei mezzi di trasporto, dotati degli opportuni ausili per Il trasporto di soggetti con grave disabilità.

Art 16

Compiti dei Comuni

16.1 I Comuni assicurano l'eguaglianza di opportunità, il superamento di qualsiasi forma dì discriminazione e l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite servizi ed interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico.

a) Attivazione e sostegno di modalità collettive e individuali di trasporto.

b) Comunità Famiglie e soluzioni abitative protette, alternative alla istituzionalizzazione.

c) Servizio di aiuto alla persona

16.2 L'aiuto alla persona consiste nelle prestazioni volte a far superare le difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e, in particolare, a favorire processi di integrazione nel contesto sociale. Esso è finalizzato a soddisfare le esigenze delle persone in temporanea o permanente limitazione di autonomia connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali e di studio.

16.3 Sono indicati quali destinatari degli interventi di aiuto personale i cittadini di età compresa tra zero e sessantaquattro anni per i quali è stata accertata la grave limitazione delle autonomie personali temporanee o permanenti, ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92.

16.4 1 Comuni istituiscono forme d'aiuto personale alle persone con disabilità (Art. 9, comma 1, della Legge 104192), prevedono che il servizio sia definito in conformità ad un piano individualizzato ed espletato in forma diretta o indiretta, a scelta dell'utente o del rappresentante legale.

16.5 L'ammissione alle prestazioni deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla Unità Valutativa Territoriale e regolamentati degli interventi assistenziali adottati dai comuni e dalle AUSL, tenendo conto nella valutazione, del reddito, degli oneri sostenuti dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, in conseguenza delle condizioni di limitazione della propria autonomia, nel campo dell'abitazione, del trasporto e degli ausili.

16.6 I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i loro compiti raccordandosi tra loro e con le Unità Multidisciplinari.

Art. 17

Le comunità alloggio

17.1 Le comunità alloggio, di norma autogestite, accolgono, nell'ambito di normali strutture abitative, gruppi limitati di persone appartenenti a determinate fasce di età ovvero caratterizzate da condizioni di solitudine, difficoltà di rapporti, emarginazione e riduzione di autonomia.

Art. 18

Le comunità educative

18.1 Le comunità educative e le case famiglia sono organizzate per un'utenza minorile o giovanile, prevedendo in esse comunque la presenza di educatori professionali. Sono estese alle comunità educative ed alle case famiglia le prestazioni di assistenza domiciliare.

Capitolo V

Area della formazione professionale

Art. 19

19.1 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 17 della legge 104/92, l'inserimento delle persone con disabilità nelle attività di formazione professionale ed in quelle ad essa correlate (orientamento, selezione, forme diverse di avviamento al lavoro) avviene in relazione alle diverse capacità, ai bisogni ed all'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico.

19.2 Esso é finalizzato all'integrazione delle persone con disabilità negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e, a tale scopo, possono prevedersi attività specifiche in base alla tipologia di disabilità.

Art 20

Compiti della Regione

20.1 La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica e destina una quota pari almeno al 2% dei fondi riservati alla formazione professionale ad assicurare l'accessibilità delle strutture e la dotazione di sussidi ed attrezzature necessarie all'integrazione delle persone con disabilità negli ordinari corsi di formazione professionale.

20.2 La Giunta Regionale, tramite gli enti delegati e quelli convenzionati m materia di formazione professionale, destina una quota pari almeno al 10% dei fondi destinati alla formazione professionale ad assicurare l'accessibilità delle strutture e la dotazione di sussidi ed attrezzature necessarie all'integrazione delle persone con disabilità nelle normali attività di formazione.

Art. 21

Compiti dei centri di formazione professionale

21.1 Preparano piani per l'accessibilità, ai centri e la fruibilità dei corsi da sottoporre alla Regione per il finanziamento;

21.2 Inseriscono nella programmazione delle normali attività di formazione, espliciti riferimenti agli interventi per l'accessibilità delle persone con disabilità`.

Art. 22

Compiti delle Province

22.1 Per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, le Province svolgono compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare la stipula degli accordi di programma per la formazione professionale.

22.2 Le Province promuovono altresì iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale attività di vigilanza e di verifica nei settori di cui al precedente comma.

Art 23

Compiti dei Comuni

23.11 Comuni per favorire la frequenza ai corsi di formazione professionale assicurano:

  1. attivazione e sostegno di modalità collettive e individuali di trasporto;
  2. forme di aiuto personale alle persone con disabilità.

Capitolo VI

Arca dell'inserimento lavorativo

Art. 24

Compiti della Regione

24.1 La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica.

24.2 Istituisce e disciplina, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge 104/92 e del decreto del Ministero dei Lavoro emanato il 30/11/1994 di concerto con il Ministero della Sanità e con il Ministero per gli Affari Sociali, l'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, centri di riabilitazione equestre (CRE), associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità.

24.3 Entro il 30 giugno di ogni anno, eroga ai Comuni singoli o associati che ne abbiano fatto richiesta entro il 30 aprile, i fondi destinati all'organizzazione del servizio di trasporto ed assistenza personale al posto di lavoro delle persone con disabilità.

24.4 Riserva l'8% dei fondi destinati all'avvio ed allo svolgimento di attività autonome a quelle gestite da persone con disabilità.

24.5 Eroga, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, un contributo pari al 100% delle spese, il 50% quale anticipazione ed il resto a saldo, per l'adattamento del posto di lavoro per persone con disabilità.

24.6 Stabilisce l'erogazione di borse di lavoro annuali, ciascuna per un ammontare pari allo stipendio relativo al contratto collettivo nazionale di riferimento, destinate alle persone con disabilità riconosciute persone handicappate in situazione di gravità, con invalidità superiore ai due terzi ai sensi della L. n. 482168, inserite in unità produttive con meno di 15 dipendenti o in ONLUS.

24.7 Gli interventi di cui ai commi precedenti sono cumulabili fra loro e cumulabili anche con altri benefici di carattere nazionale.

24.8 Per il coordinamento e la gestione degli interventi di cui sopra, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma con gli Enti previdenziali e fiscali, istituisce un ufficio apposito presso l'Assessorato all'Industria e l'Artigianato.

Art 25

Compiti dei Comuni

25.1 Stipulano, ai sensi dell'art. 18 - comma I -della legge 104192 e del decreto del Ministero del Lavoro emanato il 30/11/1994 di concerto con il Ministero della Sanità e con il Ministero per gli affari Sociali, convenzioni con enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato, ONLUS, che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità.

25.2 I Comuni per favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità assicurano

a) attivazione e sostegno di modalità collettive e individuali di trasporto;

b) forme di aiuto personale alle persone con disabilità.

Art 26

Compiti delle Aziende Sanitarie Locali

26.1 Effettuano l'accertamento della capacità lavorativa ai sensi dell'art. 19 della Legge 104/92, tramite le commissioni mediche di cui all'art. 4 della Legge 104192 integrate da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

TITOLO III

Programmazione, Integrazione e Valutazione dei servizi

Art. 27

Accordi di Programma

27.1 Il Presidente del Consiglio Regionale, ove entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti non stipulino gli accordi di programma per l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa, al fine di coordinare i mezzi finanziari e le risorse strumentali necessarie, nomina un "Commissario ad acta" per ognuna delle province calabresi, con il compito di approvare il contenuto di accordi di programma specifici. Qualora all'accordo debbano intervenire amministratori centrali o periferiche dello stato, il Commissario ad acta deve essere il Prefetto competente per territorio..

Art. 28

Unità di valutazione territoriale.

28.1 L'Unità di valutazione territoriale è collocata a livello di distretto socio - sanitario.

28.2 Ha funzioni di valutazione dei bisogni, coordinamento delle risorse, programmazione degli interventi specifici, di verifica dei livelli di assistenza e di qualità, lavora in stretta collaborazione con la commissione di accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della L.104/92.

28.3 L'U.V.T. ha il compito dì:

a) controllare la qualità dell'assistenza e l'efficacia degli interventi e del piano individualizzato;

b) garantire il raccordo con le vane strutture ed i servizi del territorio;

c)controllare ed orientare l'utente nelle varie fasi precedenti e successive agli interventi di inserimento sociale in collaborazione con tutti gli operatori pubblici e privati, la scuola, la famiglia e l'utente stesso;

d)garantire un'adeguata informazione alla famiglia ed al cittadino disabile,

e) monitorare la qualità della vita delle persone con disabilità sul territorio di propria competenza, in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio in rappresentanza delle persone disabili e delle loro famiglie;

f) preparare un rapporto annuale sullo stato dei servizi indirizzati alle persone con disabilità.

L'U.V.T. è costituita da un'équipe pluridisciplinare composta da:

g) un medico specializzato

h) un medico di famiglia

i) un assistente sanitario e/o un assistente sociale

l) operatori della scuola (insegnanti, assistenti del comune)

m) famiglia, operatori e l'utente stesso.

28.4 Per lo svolgimento delle sue attività l'UT.V. a) acquisisce, attraverso rapporti con enti pubblici e privati e con i servizi della Regione Calabria, informazioni e dati sul funzionamento dei servizi pubblici e privati a carattere pubblico;

b) definisce protocolli di controllo sul funzionamento dei servizi e di verifica della qualità degli standards delle prestazioni erogate;

c) svolge, in collaborazione con altri enti competenti, funzioni ispettive e di controllo sul funzionamento dei servizi pubblici erogati in forma diretta o in convenzione.

28.5 Il controllo della qualità di vita sarà effettuato dall' UVT collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio in rappresentanza della persona disabile e delle famiglie.

TITOLO IV

Partecipazione

Art. 29

Consulta regionale per i problemi dei disabili:

composizione e funzioni

29. 1 E' istituita la consulta regionale per la tutela dei diritti della persona disabile.

29.2 La consulta é composta da sette persone elette dalla conferenza delle associazioni, cooperative, federazioni e coordinamenti composte da e con disabili e loro famiglie o che operano nel settore della disabilità, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

29.3 La prima conferenza sarà convocata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta Regionale, tramite avviso a mezzo stampa. Nella prima riunione verrà approvato il regolamento di funzionamento della conferenza e della consulta. La conferenza verrà convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta Regionale, salvo diverse disposizioni del regolamento di funzionamento approvato.

29.4 La consulta formula pareri obbligatori in merito alla redazione, da parte della Regione, di politiche, programmi ed azioni che afferiscano ai diritti delle persone beneficiarie degli interventi sanciti dalla presente legge, al fine di promuovere e tutelare l'eguaglianza di opportunità, superare ogni forma di discriminazione e favorire la piena integrazione sociale ed il rispetto dei diritti civili ed umani vigilando sull'applicazione della normativa regionale e sull'utilizzazione dei fondi concernenti l'handicap, proponendo altresì i provvedimenti necessari a renderli più efficaci o a soddisfare nuove esigenze. La consulta predispone una relazione annuale, da presentare alla conferenza, attività svolta e sullo stato di attuazione dei programmi per i disabili attivati o da attivare nel territorio regionale.

29.5 Alla consulta regionale spettano altresì i compiti di verifica, e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all art. 14 dei decreto legislativo n. 502/92, come modificato dalla articolo 15 del Decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.

Art. 30

Consulta Comunale per il superamento dell'Handicap

30.1 Comuni con propria delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, regolamentano la Consulta Comunale per il Superamento dell'handicap.

30.2 Alla Consulta possono partecipare tutte le Associazioni di, con e per disabili, le Cooperative integrate, e tutte le organizzazioni impegnate nel settore, del Comune di appartenenza.

La Consulta deve essere interpellata a scopo consultivo per tutte le scelte e i progetti che l'Amministrazione Comunale intende attuare nel proprio territorio, specifiche o che riguardano parzialmente la politica per il superamento dell'Handicap.

30.3 La Consulta inoltre può sollecitare e proporre all'Amministrazione Comunale la realizzazione di iniziative culturali e progettuali per promuovere situazioni di pari opportunità o di integrazione, delle persone disabili nel proprio territorio.

Art. 31

3 1.1 La presente Legge adotta in tutti i suoi punti la Legge 162198 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) e ne garantisce la completa attuazione con priorità assoluta utilizzando tutte le risorse economiche ad essa finalizzate.

TITOLO V

Disposizioni specifiche e modalità di intervento

finanziario della Regione

Art. 32

Modalità di finanziamento

32.1 Per garantire l'attuazione della presente Legge, la Regione ha l'obbligo di utilizzare:

a) le risorse finanziarie derivanti dai finanziamenti nazionali per l'attuazione di tutte le normative emanate a favore delle persone con disabilità per il superamento dell'handicap (L 104/92 e successive);

b) i fondi delle Leggi finanziarie nazionali e regionali.