Progetto di legge n. 117/6^

NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CALABRIA E PER LA PROTEZIONE E L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA.

L'esercizio ittico e la salvaguardia della fauna ittica sono attività svolte in tutto il territorio Nazionale, ai sensi dell'articolo 100 del D.P.R. n. 616 / 77.
La Regione Calabria, a tutt'oggi, non si è ancora dotata di una normativa che disciplini la complessa materia della pesca nelle acque interne.
In virtù di quanto sopra, -pongo alla Vs. attenzione l'allegato progetto di Legge contenente le "NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CALABRIA, TUTELA PROTEZIONE ED INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA" da inviare al Consiglio Regionale per la relativa approvazione.
Tale progetto vuole essere, uno strumento di governo che regolamenti la materia e coordini l'attività, con le Amministrazioni Provinciali e con le Associazioni di Categoria.
Per arrivare alla formulazione di tale progetto di Legge, l'Assessorato, con il servizio Regionale Caccia e Pesca si è avvalso della collaborazione delle Associazioni di Categoria operanti in Calabria, e di esperti di ittiofauna.
I principali punti della Legge, la cui approvazione qualificherà la Regione Calabria, sono i seguenti:
- Funzioni Amministrative;
- Indirizzi e coordinamento;
- Carta Ittica Regionale;
- Pianificazione del Settore Pesca;
- Gestione della acque;
- Manifestazioni Ittiche e relativo Calendario.

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto della Legge

La presente Legge ha come finalità primaria quella di regolare l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, nonché quella della protezione e dell'incremento della fauna ittica presente, e di garantire un razionale sfruttamento delle risorse.
Ai fini della presente Legge sono considerate "acque interne" tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare dalla linea congiungente i punti foranei degli sbocchi dei corpi idrici.
La fauna ittica, presente nelle acque interne della Regione Calabria, viene tutelata quale risorsa naturale rinnovabile , ed è costituita dai pesci, dai crostacei, e dai ciclostomi, dei quali esistono delle popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente presenti.

Articolo 2
Metodo di intervento

Gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, in dipendenza dello Statuto della Regione Calabria, d'intesa con le Province, con la diretta partecipazione dei soggetti interessati per tramite dei propri organismi associativi ai vari livelli.

Articolo 3
Funzioni Amministrative

Le funzioni Amministrative in materia di esercizio della pesca nelle acque interne e di tutela della fauna ittica sono affidate mediante delega alle Province ai sensi dell'Articolo 14 - Comma F - della Legge 08/06/1990 -n° 142. .
Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all'Art. 100 del D.P.R. 24/07/1977 - n° 616, le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le seguenti funzioni Amministrative:
adozione dei criteri e degli indirizzi da osservarsi per la pianificazione;
predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo Art. 13;
predisposizione ed emanazione del Regolamento Regionale di pesca di cui al successivo Art. 17;
istituzione e tenuta dell'Albo Regionale delle Associazioni dì pesca di cui al successivo Art. 8.

Articolo 4
Indirizzo e coordinamento

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento, ed attua interventi straordinari avvalendosi di Enti ed Istituti Pubblici preferibilmente esistenti nella Regione Calabria.
La Regione adotta altresì tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo di armonizzare i calendari ed i regolamenti di pesca.

Articolo 5
Comitato Tecnico Consultivo Regionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge si costituisce, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, per la protezione e l'incremento della fauna ittica.
Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale è così composto:
1. L'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, o un suo delegato, in qualità di Presidente;
2. Il Responsabile Regionale del servizio Caccia e Pesca in acque interne della Regione Calabria;
3. Gli Assessori Provinciali alla Pesca nelle acque interne, o loro delegati;
4. I Presidenti delle Sezioni Provinciali della F.I.P.S.A.S., o loro delegati;
5. Il rappresentante delegato delle Associazioni di pesca nelle acque interne esistenti ed operanti in Calabria, riconosciute a livello Nazionale, ed iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo Articolo 8;
6. Il rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
7. II rappresentante dell'ARSSA esperto di ittiofauna;
8. Il rappresentante delle Comunità Montane, eletto dalla delegazione Regionale UNCEM;
9. II Direttore dell'Istituto Zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato.
Le funzioni di Segretario saranno esercitate da un dipendente del Servizio Caccia e Pesca della Regione Calabria. Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti del Servizio "Sport - Tempo libero -Beni ambientali - Lavori pubblici".
Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale sarà comunque operante, anche in assenza di nomine effettuate ai sensi del presente Articolo.
I componenti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale durano in carica quattro anni, e comunque decadono con lo scioglimento del Consiglio Regionale; non possono comunque farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca.

Articolo 6
Compiti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale

Nell'ambito delle funzioni legislativamente attribuite alla Regione il Comitato Tecnico Consultivo Regionale ha il compito di:
Formulare pareri e proposte sulle metodiche di applicazione della pianificazione Regionale;
Predisporre il Regolamento Regionale di pesca di cui al successivo Art. 17;
Esprimere pareri e proposte in ordine ad ogni altra specifica questione proposta al Comitato medesimo dal Presidente.
L'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio Regionale.

Articolo 7
Comitato Tecnico Consultivo Provinciale

Ciascuna Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca nelle acque interne, e di protezione ed incremento della fauna ittica, istituisce un Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, così composto:
1. Il Presidente della Giunta Provinciale, o un suo delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;
2. Il Responsabile del Servizio Provinciale pesca nelle acque interne;
3. Il Presidente della Sezione Provinciale della F.I.P.S.A.S., o un suo delegato;
4. Il rappresentante delegato delle Associazioni di pesca nelle acque interne esistenti ed operanti nel territorio Provinciale, riconosciute a livello Nazionale, ed iscritte all'Albo Regionale di cui al successivo Articolo 8;
5. L'Ispettore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
6. II Rappresentante delle Comunità Montane nell'ambito del territorio provinciale;
Le funzioni di Segretario saranno esercitate da un dipendente del Servizio "Pesca" della Regione Calabria. Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili Provinciali del Servizio "Beni ambientali e Lavori pubblici".
Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale sarà comunque operante, anche in assenza di nomine effettuate ai sensi del presente Articolo.
Il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio Provinciale; non possono comunque farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca.
L'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Provinciale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale.

Articolo 8
Associazioni di pesca nelle acque interne - Albo Regionale.

E' istituito l'Albo Regionale delle Associazioni di pesca nelle acque interne riconosciute a livello Nazionale ed esistenti ed operanti nella Regione Calabria.
La tenuta dell'Albo è affidata al Servizio Regionale Caccia e Pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente la Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui all'Art. 5.
Le Associazioni di pesca nelle acque interne, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, possono richiedere al Presidente la Giunta Regionale l'iscrizione all'Albo di cui al precedente comma.
Le Associazioni richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti finalità formative tecnico/alieutiche e ricreative; ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria.
All'Albo Regionale di cui al presente Articolo è iscritta d'ufficio la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (RI.P.S.A.S.), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo del C.O.N.I. munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali statutariamente sanciti la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.
Alle Associazioni riconosciute ai fini della presente Legge sono affidati i seguenti compiti:
razionale distribuzione ed immissione del materiale ittico da ripopolamento su concessione delle Amministrazioni Provinciali;
attività di vigilanza mediante le proprie Guardie Giurate Volontarie; segnalazione di eventi inquinanti;
partecipazione alle forme di gestione delegata di cui al successivo Art. 16.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE

Articolo 9
Piano Ittico Regionale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui all'Art. 5, propone al Consiglio Regionale l'adozione del Piano Etico Regionale Poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione relativi a:
applicazione del D.L. 25/01/1992 - n° 130 ( G.U. n° 41 del 19/02/1992), recante "attuazione della direttiva 79/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci" , e conseguente classificazione delle acque interne della Regione Calabria;
criteri e metodologie da adottare per la redazione della Carta Ittica Regionale di cui all'Art. 10;
criteri e metodologie da adottare per consentire il migliore sviluppo della fauna ittica; in particolare i regolamenti quadro per l'istituzione e la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, e per le zone di protezione; criteri e metodologie per consentire il censimento dei corsi d'acqua;
individuazione di zone destinate al ripopolamento ed alla riproduzione protetta delle specie ittiche;
criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle forme di gestione delle acque interne di cui al successivo Art. 16; criteri per istituire i centri di ricerca di cui al successivo Art. 23.

Articolo 10
Carta Ittica Regionale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge la Regione Calabria, in collaborazione con le Province, elabora ed approva la Carta Ittica Regionale.
Ogni bacino idrografico ricadente anche in parte nel territorio di competenza viene riportato nella Carta Ittica Regionale con l'indicazione della qualità e quantità di ittiofauna presente, nonché della dinamica produttiva, stimata mediante campionamenti operati da personale specializzato.
La Carta Ittica Regionale è la base per l'elaborazione del piano ittico Regionale; essa definisce i criteri di scelta delle specie ittiche e gli interventi di ripopolamento per la conservazione delle specie autoctone, e stabilisce quali sono le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento, e l'allevamento.
La Carta Ittica Regionale sarà aggiornata prima della scadenza di ogni piano ittico regionale in collaborazione con le province, ed ogni qualvolta intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico e biochimico di un corpo idrico.

Articolo 11
Programmi Ittici Provinciali

Le Provincie, nell'ambito del piano ittico regionale, attuano la pianificazione degli interventi mediante l'adozione di programmi quinquennali.
Il programma ittico provinciale indica:
1. Le specie ittiche da proteggere o ricostruire;
2. Le specie ittiche di cui è consentita la pesca, e le forme di ripopolamento delle stesse;
3. I metodi da adottare per la conservazione della fauna ittica,
4. Le zone di protezione e ripopolamento;
5. Le forme di controllo con cui le Provincie provvedono a regolare lo svolgimento degli interventi finanziari perla realizzazione delle attività gestionali programmate.

TITOLO III
ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 12
Licenze di pesca

L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della licenza di pesca rilasciata dalla Regione di residenza, corredata dai moduli attestanti l'avvenuto pagamento delle dovute tasse e soprattasse annuali.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
Il personale degli Istituti di ricerca riconosciuti ed il personale della Regione e delle Province appositamente autorizzato dai rispettivi Enti;
Gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante la loro attività all'interno degli stabilimenti stessi;
I giovani fino al compimento del quattordicesimo anno di età, cittadini residenti nella Regione Calabria, purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza da almeno un anno.

Articolo 13
Tipi di Licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe.

La licenza di pesca rilasciata nella Regione Calabria ha validità su tutto il territorio Nazionale.
I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria in armonia con quelli delle Regioni limitrofe.
Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'esercizio della pesca nelle acque interne sono le seguenti:
Tipo "A" : per l'esercizio della pesca professionale, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13/03/1958 n° 250;
Tipo "B" : per l'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva con l'uso della canna con o senza mulinello armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi previsti dal Regolamento Regionale di pesca di cui al successivo Art. 20;
Tipo "C" : riservata ai soli cittadini stranieri per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per il tipo " B".
Le licenze di pesca di tipo "A " e "B" hanno validità di sei anni dalla data del rilascio.
Le licenze di pesca di tipo "C" hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio.
Le tasse e soprattasse sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate: all'Art. 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con D.L. 22/06/1991, n° 230, modificata con D.L. 2310111992, n° 31.
II versamento delle tasse e soprattasse sarà effettuato in qualsiasi periodo dell'anno su appositi moduli di conto corrente postale all'uopo predisposti, con numero differente ed indicativo di ciascuna Provincia. Le stesse andranno rideterminate dalla Legge Regionale in materia di tasse sulle Concessioni Regionali.
Il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
Alle Province è delegata la funzione amministrativa dei rilascio delle licenze di pesca, di stabilire i criteri e le modalità del rilascio, di tenere aggiornati gli appositi registri di iscrizione, e di darne comunicazione alla Regione Calabria.

Articolo 14
Ripartizione proventi

La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle tasse indicate nel precedente Art. 13 con le modalità descritte nel successivo Art. 32 (Piano di Finanziamento); le somme riscosse ai sensi dell'Art. 30 (Sanzioni) saranno introitate dalla Regione Calabria ed utilizzate per il raggiungimento degli scopi della presente Legge..

Articolo 15
Calendario di pesca - Limitazioni - Divieti

L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria avviene a partire da un'ora prima dell'alba sino ad un'ora dopo il tramonto.
Nelle acque interne della Regione Calabria è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei tempi sotto indicati:
Salmerino, Trota di tutte le specie : dal 15 Ottobre al 15 Marzo;
Luccio: dal 01 Gennaio al 31 Marzo;
Gambero: dal 01 Aprile al 30 Giugno.
Persico reale, Persico trota: dal 15 Aprile al 15 Maggio;
Barbo, Carpa, Tinca: dal 15 Maggio al 15 Giugno;
Nelle acque interne della Regione Calabria è vietata la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche aventi misura inferiore a quella appresso indicata
Gambero: cm. 07;
Barbo cm. 15;
Cavedano, Cefalo, Muggine, Persico reale, Persico trota e Tinca: cm. 20;
Salmerino e Trota di tutte le specie: cm. 22;
Anguilla e Coregone: cm. 25;
Carpa: cm. 30;
Luccio: cm. 35;
Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura delle seguenti specie ittiche è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità appresso indicate
Salmerino e Trota di tutte le specie: OTTO capi;
Gambero: TRENTA capi;
Tutte le altre specie : complessivamente Kg. 5 (cinque), escluso il capo unico superante tale peso.

TITOLO IV
GESTIONE DELLE ACQUE E DELLA FAUNA ITTICA

Articolo 16
Gestione delle acque.

La Regione Calabria, al fine di garantire una qualificata, partecipata, ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, può provvedere all'assentimento in concessione di piscicoltura di detti corsi d'acqua a soggetti a prevalente natura pubblica che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti.
L'istruttoria è affidata alla Provincia sul cui territorio ricade il corso d'acqua interessato.
La Regione Calabria altresì promuove accordi di programma così come previsti dall'Art. 27 della Legge 08/06/1990, n° 142, per la gestione, la tutela, e l'incremento della fauna ittica regionale.
La Regione Calabria emanerà inoltre un Regolamento relativo all'istituzione di Campi di Gara Permanenti.

Articolo 17
Regolamento Regionale di pesca.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno la Giunta Regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale di cui all’Art. 5 della presente Legge, emana il Regolamento Regionale di pesca che conterrà norme relative ai seguenti argomenti:
attrezzi ed esche di pesca consentiti;
norme per l’esercizio della Pesca all'interno dei parchi o delle aree protette;
sospensioni e/o limitazioni dell'esercizio della pesca;
restrinzioni temporanee e motivate dei tempi di pesca, delle specie ittiche e quantità pescabili;
normazioni per i periodi di asciutta;
metodologie per il controllo delle specie invadenti;
quant'altro non espressamente normato, e su richiesta dea Presidente.

Articolo 18
Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca

Nelle acque di categoria "A" la pesca può essere esercitata solo con una canna con o senza mulinello, e con lenza armata con un solo amo.
E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale e con moschera o camolera non superiore a quattro ami.
Nelle acque di categoria "B" la pesca può essere esercitata:
con un massimo di tre canne con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con più di due ami ognuna; con una mazzangola con o senza amo, per l'esclusiva cattura dell'anguilla;
con una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di metri 1,50, montata su asta di manovra; il ,lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 20.
L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:
guadando e "ranzando";
quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri cinque di ampiezza.

Articolo 19
Divieti

In tutte le acque interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, vigono le seguenti norme:
è vietata la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea; l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato;
è vietata la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti, ed anestetiche, nonché con l'uso della corrente elettrica;
l'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato;
è fatto divieto, per la salvaguardia dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra
e lungo i corsi d'acqua;
nelle acque di categoria "A" è sempre proibito l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino o cagnotto), ed è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
nelle acque di categoria "B" è consentito l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino o cagnotto);
al titolare della licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca;
Per quanto non indicato espressamente nella presente legge valgono i divieti previsti e regolamentati in materia di pesca nelle acque interne.
Il Presidente della Giunta Regionale, su richiesta dei Consorzi di Bonifica, può temporaneamente sospendere l'esercizio della pesca in corsi d'acqua o in parte di essi, per consentire lavori di manutenzione o ripristino ad opere di irrigazione o di bonifica.
Tale facoltà è concessa anche per la sospensione temporanea dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento.
Per l'espletamento delle Gare di Pesca su acque soggette ad opere di bonifica è necessaria l'autorizzazione dell’Ente o del Consorzio interessato.

Articolo 20
Zone di ripopolamento - Zone di protezione.

L'incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano con l'istituzione di "Zone di ripopolamento" e di "Zone di protezione".
In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.
Le Zone di ripopolamento favoriscono:
la riproduzione naturale delle specie autoctone;
l'ambientamento e la riproduzione delle specie ittiche immesse per ripopolamento;
la cattura di specie ittiche per il ripopolamento in altre zone.
I ripopolamenti devono essere effettuati solo con specie ittiche locali. E' vietato a chiunque immettere nelle acque regionali ittiofauna senza autorizzazione della Provincia competente per territorio.
Le Zone di protezione vengono istituite in quei tratti di corsi d'acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.
Le zone di ripopolamento e protezione sono istituite dalla Giunta Regionale su proposta delle Province territorialmente competenti, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale.

Articolo 21
Classificazione delle acque.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale, come previsto dall'Art. 13 comma A, provvede alla classificazione delle acque interne Regionali in
1. Acque principali, o di categoria "A";
2. Acque secondarie, o di categoria " B".
Si intendono per acque principali quelle popolate in maggioranza da salmonidi; tutte le altre sono secondarie.

Articolo 22
Diritti esclusivi di pesca.

Ove presenti sul territorio della Regione Calabria, spetta alle Province disporre circa l'utilizzo dei diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio dalle Province medesime ai sensi dell'ultimo Comma dell'Art. 100 del D.P.R. 24/07/1977 , n° 616 .

Articolo 23
Raccolta ai fini scientifici

Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore protempore all'Agricoltura Caccia e Pesca sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale può concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici, in deroga alle norme di cui alla presente legge.

Articolo 24
Importazione di pesce.

L'introduzione dall'estero di specie ittiche vive può essere effettuata al solo scopo di ripopolamento, purché le stesse siano corrispondenti alle specie già presenti nelle acque della Regione Calabria.
E’ vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di esemplari destinati a giardini zoologici, musei, circhi, o destinati al commercio per fini ornamentali.
L'eventuale introduzione di specie diverse da quelle di cui al I comma deve essere autorizzata con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo Provinciale.

TITOLO V
NORME SPECIALI

Articolo 25
Distanze minime dai manufatti e luoghi particolari.

La distanza prevista dal 1° comma dell'Art. 8 del regolamento di pesca approvato con R.D. 22/11/1914, n°1486, per l'esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli sbocchi dei canali, delle cascate, delle arcate dei ponti, e delle macchine idrauliche, è ridotta da 40 metri a 10 metri, per quanto concerne la pesca con la canna o con la mazzangola, sia a monte che a valle dei medesimi.

Articolo 26
Posto pesca

Il posto pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto a che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno 10 metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte, ed a tergo.

Articolo 27
Gare di pesca

Le Associazioni Nazionali, Regionali, o Locali, regolarmente costituite con atto notarile, possono effettuare gare di pesca, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione agli Enti delegati competenti per territorio.
Nei tratti di corsi d'acqua prescelti per le gare, e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture:
per le gare di pesca alla trota nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota;
per le gare di pesca generiche nel caso di mantenimento in vivo del pescato con ogni cautela, ed immediato rilascio -dello stesso al termine della gara.
Il campo di gara viene chiuso alla libera pesca, e concesso alle Società Organizzatrici con autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale a partire dalle ore 5 (cinque) del giorno precedente la manifestazione sino al termine della stessa.

TITOLO VI
VIGILANZA

Articolo 28
Vigilanza

La vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente Legge, è esercitata dalle Province, dalle Forze dell'Ordine, dal Corpo Forestale dello Stato, e dalle Guardie Giurate Volontarie riconosciute ai sensi del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito e nel limite delle proprie funzioni, e su richiesta delle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo Regionale di cui all'Art. 8 della presente Legge.

Articolo 29
Corsi di qualificazione ed aggiornamento per Agenti Ittici

La Regione promuove ed organizza annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici, nell'ambito del piano annuale della formazione professionale prevista dalla Legislazione Regionale Vigente.
La materia è oggetto dei casi riguardanti la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica, e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale.

Articolo 30
Sanzioni Amministrative

Per le violazioni delle disposizioni della presente Legge si applicano le seguenti sanzioni:
1. Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 500.000 per l'esercizio della pesca subacquea, della pesca con le mani, o con mezzi ed attrezzi non autorizzati;
2. Sanzioni amministrative da £. 500.000 a £ 3.000.000 per l'esercizio della pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti, o con l'uso della corrente elettrica;
3. Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 500.000, con la sospensione della licenza di pesca per un periodo da 4 a 12 mesi, per l'esercizio della pesca con esche e/o pasture pronte all'uso diverse da quelle consentite;
4. Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 500.000 per l'esercizio della pesca con pasturazione con sangue o con miscele contenenti sangue; con l'uso di reti od altri attrezzi non consentiti; per l'esercizio della pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta, anche se prive di esca;
5. Sanzioni amministrative da £. 40.000 a £. 120.000 per chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata, o in quelle date in concessione senza l'autorizzazione dell'avente diritto;
6. Sanzioni amministrative da £. 50.000 a £. 150.000 per chiunque eserciti la pesca senza essere titolare di licenza o titolare di licenza non valida o scaduta;
7. Sanzioni amministrative da £. 50.000 a £. 200.000 per chiunque immette ittiofauna senza la prescritta autorizzazione della Provincia competente per territorio;
8. Sanzioni amministrative di £. 15.000 per chiunque, titolare di licenza valida, non la esibisca unitamente alla ricevuta di versamento su richiesta degli addetti alla vigilanza; l'utente deve dare prova del possesso entro i 15 gg. all'amministrazione provinciale competente per territorio; decorso tale termine si applicherà la sanzione pecuniaria da £ 150.000 a £. 900.000;
9. Sanzioni amministrative da £. 15.000 a £. 50.000 per chiunque abbandoni esche, pasture o rifiuti lungo gli argini dei corsi d'acqua artificiali o naturali, o nelle vicinanze degli stessi;
10. Sanzioni amministrative da £. 10.000 a £. 30.000 a chiunque violi i divieti citati nell'Art. 25 della presente legge.
Il pescato oggetto delle violazioni citate nella presente Legge è confiscato, e destinato ad Enti di Assistenza.
La licenza di pesca od il suo rinnovo non potrà essere rilasciata a chi abbia riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dalle leggi vigenti; le Amministrazioni Provinciali disporranno il ritiro in corso di validità, e non rilasceranno nuova licenza per un periodo di anni 5 (cinque).
Le Amministrazioni Provinciali terranno apposito registro per ogni tipo di licenza, dove saranno trascritte le violazioni alla presente legge, e le condanne riportate dai pescatori per reati in materia di pesca, ed i dati dovranno essere comunicati alla Regione Calabria, servizio Caccia e Pesca.

Articolo 31
Obblighi Ittiogenici e derivazioni delle acque pubbliche

I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che vadano ad occupare del tutto od in parte il letto dei fiumi o dei torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci nelle zone di frega, per assicurare la riproduzione delle specie ittiche presenti.
Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di apparecchiature idonee ad impedire il passaggio dei pesci.

TITOLO VII
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 32
Piano di Finanziamenti

Nell'approvazione del Bilancio dovrà essere istituito un apposito Capitolo con titolo "fondo per la tutela e l'incremento della fauna ittica nelle acque interne", per i seguenti finanziamenti:
1. finanziamento a favore delle Province per la spesa delle finzioni ad esse delegate;
2. finanziamento per il ripopolamento ittico annuale da assegnare alle Province;
3. finanziamento per le iniziative e le spese regionali nel campo ittico previste dalla presente legge;
4. finanziamento a favore delle Associazioni ittiche di cui all'Art. 8.
La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetto, dopo definiti accordi con Province ed Associazioni; il 15% dello stanziamento regionale sarà gestito direttamente dalla Regione Calabria.
La ripartizione delle somme spettanti alle Associazioni verrà effettuata dalla Giunta Regionale secondo i seguenti criteri:
il 40% in parti uguali;
il 60% in proporzione al numero degli iscritti per ciascuna Associazione ed in possesso di licenza di pesca.
All'applicazione della presente per l’anno in corso si provvede nell'apposito capitolo che si andrà a costituire.

Articolo 33
Norme transitorie e finali

Con l'entrata in vigore della presente Legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente emanati.
Le concessioni attualmente in vigore, fino alla naturale scadenza delle stesse, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione, purché non in contrasto con la presente Legge.
Al termine di ogni annata ittica la Giunta Regionale trasmette ai Ministero delle risorse agricole ed alimentari una relazione sull'attuazione della presente Legge.
La Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge emanerà le relative norme di attuazione.
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare questa Legge come Legge della Regione Calabria.

Articolo 34
Dichiarazione di urgenza.

La presente Legge Regionale è dichiarata urgente, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.