VII LEGISLATURA
37^ Seduta
Mercoledì 19 settembre 2001

Deliberazione n. 91 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni all’art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 25, assenti 18

 

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Morrone e gli interventi dei Consiglieri Galati, Morrone, ancora Galati e Adamo, essendo stati approvati separatamente i sei articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l’esito – presenti e votanti 25, a favore 25 – ne proclama il risultato:

“Il Consiglio approva”

…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 ottobre 2001

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA

(G. Multari)

Art. 1

1.  Alla fine del comma 1 dell'art. 8, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole "Segreterie particolari" aggiungere le seguenti parole: "dette anche Strutture speciali".

Art. 2

1.  Al primo rigo dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole "al Segretario particolare" aggiungere le seguenti parole: "e al Responsabile Amministrativo"; e dopo le parole "privato a termine" aggiungere le seguenti parole: "e vengono funzionalmente equiparati ai dirigenti se laureati".

Art. 3

1.  Al comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, le parole dopo “contratto di diritto privato a termine” e fino alle parole “Regioni-Enti Locali” vengono abrogate e sostituite con le seguenti: “Il trattamento economico sarà commisurato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti della Giunta Regionale) e quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano Pubblici Dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all'atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari della Giunta Regionale".

Art. 4

1. All'art. 8, comma 4 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole "Segreterie particolari" vengono aggiunte le seguenti parole: "senza conteggiare il Responsabile Amministrativo di cui al comma 3".

Art. 5

1. Dopo l’art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, aggiungere i seguenti commi 5 e 6

“5. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.

6. All'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, viene aggiunto il seguente comma 9: "La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari".

Art. 6

1.  Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.