VII LEGISLATURA
37^ Seduta
Mercoledì 19 settembre 2001

Deliberazione n. 88 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43

Consiglieri presenti 25, assenti 18

 

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Morrone e gli interventi dei Consiglieri Tripodi Pasquale, Galati, Adamo e ancora Tripodi Pasquale, essendo stati approvati separatamente i sei articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l’esito – presenti e votanti 25, a favore 25 – ne proclama il risultato:

“Il Consiglio approva”

 …omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 ottobre 2001

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA

(G. Multari)

 

Art. 1

1.  Al comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo le parole “in possesso della qualifica di Dirigente” aggiungere le seguenti parole “ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea” e dopo le parole “estranei alla Pubblica Amministrazione” aggiungere le seguenti parole “, purché in possesso di diploma di laurea,”.

Art. 2

1.  Il comma 7 bis, dell’art. 10, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, così come introdotto dall’art. 1 bis, comma 5, dalla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, viene abrogato e sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale di livello non superiore alla categoria D1. Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A..

Art. 3

1.  All'art. 10, comma 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 ‑ così come integrato dall'art. 1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, ‑ dopo le parole: "collaboratore‑esperto" vengono aggiunte le parole: "o di due collaboratori‑esperti", e dopo le parole “ex VIII qualifica funzionale.”, vengono aggiunte le seguenti parole: "Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14".

Art. 4

1. Dopo l’art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, viene aggiunto il seguente articolo 10 bis:

“Art. 10 bis

1.  Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all’entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11 bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna Struttura speciale.

            2.  La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella Struttura speciale dell’Ufficio di Presidenza.

3. L’Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Dopo I' art. 11, è aggiunto l'art. 11 bis:

“Art. 11bis

1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali.

3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

a)  gruppi fino a 2 (due) Consiglieri: 1 (una) unità;

b)  gruppi fino a 4 (quattro) Consiglieri: 2 (due) unità;

c)  gruppi oltre 4 (quattro) Consiglieri: 3 (tre) unità.

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, come modificato dall'art. 1 quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse.

Art. 6

1.  Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul Cap. 4 – Art. 270 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio corrente e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente.