VII LEGISLATURA

34^ Seduta
Venerdì 20 luglio 2001

Deliberazione n. 81 (Estratto del processo verbale)

 OGGETTO: Legge regionale – Interventi urgenti nel settore del trasporto.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43

Consiglieri presenti 30, assenti 13

 

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Crea Assessore ai Trasporti e l’intervento del Consigliere Pacenza, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l’esito – presenti e votanti 30, a favore 22, astenuti 8 – ne proclama il risultato:

“Il Consiglio approva”

 …omissis…

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

 

Art. 1

         1.  Nelle more dell'attuazione della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, i contributi d'esercizio, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, nei confronti di tutte le aziende pubbliche e private che eserciscono pubblici servizi di trasporto locale regolarmente autorizzati, vengono calcolati in base ai criteri previsti dal presente articolo ed erogati nella misura e con le modalità di cui ai successivi commi, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e sufficienti ad assicurare efficienza e qualità ai servizi autorizzati.

       2.  I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale eserciti dalle aziende sono suddivisi in fasce dimensionali in base al quantitativo annuo di servizio prestato in termini di percorrenza chilometrica.

       3.  Per i servizi di tipo provinciale e regionale sono individuate sei fasce così distinte: la prima, che include i servizi con percorrenza annua fino a 600.000 Km, la seconda che include i servizi con percorrenza annua superiore a 600.000 Km e fino a 1.200.000, la terza che include i servizi con percorrenza annua superiore a 1.200.000 Km e fino a 2.400.000, la quarta che include i servizi con percorrenza annua superiore a 2.400.000 Km e fino a 3.600.000, la quinta che include i servizi con percorrenza annua superiore a 3.600.000 Km e la sesta che include i servizi delle aziende che esercitano tra Cosenza e l'università della Calabria e tra Cosenza e Quattromiglia di Rende, in quanto viene servita un'area omogenea che presenta continuità di abitato e richiede servizi pubblici automobilistici con caratteristiche e frequenze simili a quelli urbani; tale ultima fascia viene indicata solo per la determinazione della base di calcolo del costo del personale delle aziende interessate, mentre per il calcolo relativo a tutti gli altri centri di costo e delle relative percentuali di incremento si fa riferimento alle precisate fasce chilometriche.

       4.  Per i servizi di tipo urbano sono individuate 4 fasce così distinte: la prima, che include i servizi con percorrenza annua fino a 500.000 km, la seconda che include i servizi con percorrenza annua superiore a 500.000 km e fino a 1.000.000, la terza che include i servizi con percorrenza annua superiore ad 1.000.000 km e fino a 2.000.000, la quarta che include i servizi con percorrenza annua superiore a 2.000.000 km.

       5.  Ai fini della determinazione dei contributi da erogare sono individuati cinque centri di costo: del personale, della trazione, della manutenzione, degli ammortamenti, dei servizi generali. In particolare:

            a)  per quanto attiene al costo del personale, per i servizi provinciali e regionali, si riconosce il costo di una unità di movimento per ogni 36.000 busxkm/annui incrementato del 4% per i servizi della seconda fascia, del 12% per i servizi della terza fascia, del 20% per i servizi della quarta fascia e del 22% per i servizi della quinta fascia; per la sesta fascia si riconosce il costo di una unità di movimento ogni 25.000 busxkm; tale costo, per le aziende con percorrenza annua superiore a 2.400.000 busxkm, viene incrementato del 20%. Per i servizi urbani si riconosce il costo di una unità di movimento per ogni 20.000 busxkm/annui incrementato del 5% per i servizi della prima fascia, del 13% per i servizi della seconda fascia, del 20% per i servizi della terza fascia e del 22% per i servizi della quarta fascia. Il costo annuo di una unità, per ambedue le tipologie di servizio, è pari a lire 62.500.000;

            b)  per quanto riguarda i costi di trazione, di manutenzione e di ammortamento, si fa riferimento, per i servizi provinciali e regionali, ad un autobus di dodici metri, del costo convenzionale di lire 470.000.000, da ammortizzare in dodici anni ed in numero, per ogni azienda, di uno ogni 36.000 busxkm/anno; per i servizi urbani si fa riferimento ad un autobus di uguale lunghezza, del costo convenzionale di lire 400.000.000, da ammortizzare nello stesso periodo, ed in numero, per ogni azienda, di uno ogni 33.000 busxkm/anno;

            c)  il costo della trazione, che include le spese per carburante, olii, grassi e pneumatici, è riconosciuto pari a 880 Lit/busxkm per i servizi provinciali e regionali e pari a 1.056 Lit/busxkm per i servizi urbani;

            d)  il costo della manutenzione, che include i ricambi ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia, è riconosciuto pari a 576 Lit/busxkm per i servizi provinciali e regionali, incrementato del 3%, dell'8%, del 14% e del 20% per i servizi appartenenti rispettivamente alla seconda, terza, quarta e quinta fascia, e pari a 691 Lit/busxkm per i servizi urbani;

            e)  il costo degli ammortamenti, da riferire al chilometro annuo percorso, che include il costo del rinnovo parco, le quote di ammortamento, sia dei veicoli e sia degli impianti e rimesse, è pari ad un dodicesimo del costo del parco aziendale convenzionale come sopra definito e viene riconosciuto alle aziende che eserciscono servizi di tipo urbano; tale costo viene incrementato del 4% per le aziende con percorrenza annua superiore a 500.000 busxkm e fino a 1.000.000, del 12% per quelle con percorrenza annua superiore a 1.000.000 busxkm e fino a 2.000.000, del 20% per quelle con percorrenza annua superiore a 2.000.000 busxkm; parimenti tale costo di ammortamento viene riconosciuto alle aziende che sviluppano una percorrenza annua di tipo provinciale e regionale superiore a 600.000 busxkm, incrementato del 2%, per le aziende con percorrenza annua fino a 1.200.000 busxkm, del 6% per quelle con percorrenza annua superiore a 1.200.000 busxkm e fino a 2.400.000, del 12% per quelle con percorrenza annua superiore a 2.400.000 busxkm e fino a 3.600.000 busxkm e del 14% per quelle con percorrenza superiore a 3.600.000 busxkm;

            f)   il costo dei servizi generali è riconosciuto quale percentuale sulla sommatoria dei costi del personale, della trazione, della manutenzione e degli ammortamenti nelle seguenti misure percentuali per i servizi provinciali e regionali, il 2% per i servizi della prima fascia, il 6% per i servizi della seconda fascia, il 15% per i servizi della terza fascia, il 19% per i servizi della quarta fascia e il 21% per i servizi della quinta fascia; per i servizi urbani, il 4% per i servizi della prima fascia, l'8% per i servizi della seconda fascia, il 20% per i servizi della terza fascia e il 21% per i servizi della quarta fascia;

            g)       limitatamente agli anni 2000 e 2001, alle aziende esercenti servizi provinciali e regionali appartenenti alla prima fascia, è riconosciuta una quota aggiuntiva pari al 25% del contributo chilometrico come sopra calcolato, e, per gli stessi anni di riferimento, l'ammontare complessivo della quota aggiuntiva verrà detratta, proporzionalmente alle percorrenze, alle aziende esercenti la stessa tipologia di servizi appartenenti alle restanti fasce; alle stesse aziende e per gli stessi anni è, inoltre, riconosciuta una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10% del contributo, come sopra calcolato, e, per gli stessi anni di riferimento, verrà detratto alle sole aziende esercenti la stessa tipologia di servizi con percorrenze annue superiori a 2.400.000 chilometri e proporzionalmente alle percorrenze di ciascuna azienda;

            h)       limitatamente agli anni 2000 e 2001, alle aziende esercenti i servizi provinciali e regionali appartenenti alla seconda fascia alla data di approvazione della presente legge, è riconosciuta una quota aggiuntiva pari al 10 per cento del contributo chilometrico come sopra determinato.

       6.  I contributi di cui sopra vengono erogati alle aziende nei limiti massimi del disavanzo calcolato quale differenza tra il costo complessivo dei servizi programmati, ed un ricavo presunto fissato pari al 35% del costo medesimo, a trimestralità anticipate sulla base di un piano di riparto che deve essere approvato entro il 30 novembre precedente l'anno a cui si riferisce. Per gli anni 2000 e 2001 il suddetto piano di riparto deve essere approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

       1.  In funzione del termine previsto dall'art. 5 ter, 1° comma della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, la Giunta regionale adotta specifico atto di indirizzo per assegnare, previa razionalizzazione, ad altre imprese, presenti nel territorio di competenza, gli autoservizi attualmente gestiti dalle aziende che sviluppano una percorrenza annua complessiva inferiore ai 600.000 chilometri.

       2. L'atto di indirizzo contiene le opportune iniziative che i concessionari che subentrano sono tenuti ad adottare nello stesso comprensorio per integrare nei propri servizi quelli delle aziende che abbandonano la gestione dei servizi in forza della presente legge, nonché per conseguire la massima economia ed efficienza, alfine di fornire all'utenza una migliore offerta dei servizi sotto il profilo qualitativo e quantitativo ed ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse.

       3.  L'atto di indirizzo di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve, in ogni caso, prevedere l'eliminazione di eventuali sovrapposizioni di percorrenza tra servizi o tratte di servizi effettuati da imprese diverse e che determinano diseconomie.

       4.  L'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente:

"5. Qualora le suddette imprese non esercitano, nel termine del 31 ottobre 2001, la facoltà di cui al precedente comma 3, possono continuare ad esercire a condizione che si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come Associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri, nell'ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo i cui principi sono da definirsi con successivo atto normativo. Per i servizi in atto gestiti dalle suddette imprese, che non si avvalgono neanche della facoltà di associarsi di cui al presente comma, l'ente concedente è autorizzato a disporne la revoca, senza pagamento di alcun contributo, e assegnare i servizi stessi, previa razionalizzazione, ad altra impresa nel rispetto di quanto stabilito dall'atto di indirizzo.".