VII LEGISLATURA

27^ Seduta

Lunedì 26 marzo 2001

 

Deliberazione n. 58 (Estratto del processo verbale)

 

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

 

 

Presidente: Battista Caligiuri

Consigliere Segretario: Francesco Pilieci

Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

 

Consiglieri assegnati 43

 

Consiglieri presenti 36, assenti 7

…omissis…

 

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Talarico e gli interventi dell’Assessore al Bilancio Bagarani e dei Consiglieri Galati, Borrello, Fedele, ancora Talarico e Borrello, Chiaravalloti, Pirilli, Tripodi Michelangelo, Scopelliti, Rizza, Tripodi Pasquale, Guagliardi, Morrone, Nucera, Pacenza, Tesoriere, Dima, Trematerra, Crea, Pacenza, Bova e ancora Scopelliti, essendo stati approvati separatamente i quarantatrè articoli del progetto di legge in argomento e l’allegata “Tabella A”, con gli emendamenti introdotti, nessun altro avendo chiesto di intervenire, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l’esito – presenti e votanti 36, a favore 24, contrari 12 – ne proclama il risultato:

 

“Il Consiglio approva”

 

…omissis…

 

IL PRESIDENTE   f.to: Caligiuri

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci

 

IL SEGRETARIO GENERALE   f.to: Cannizzaro

 

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 5 aprile 2001

                   IL SEGRETARIO GENERALE

              (dott. Giuseppe Cannizzaro)


RUBRICA  1^

SERVIZI GENERALI

 

ART. 1

    

         1. Per gli interventi di cui alla legge regionale  5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire  50.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000, da trasferire al Consiglio regionale.

 

         3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.500.000.000.

         

         4. Per la ristrutturazione della parte di “Palazzo Fazzari” di proprietà della Regione è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 1009201 dello stato di previsione della spesa.

 

ART. 1 bis

 

         1. All’art. 10, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 - così come modificato ed integrato dall’art. 13, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, dall’art. 1, comma 7, della legge  regionale 28 agosto 2000, n. 14 e dall’art. 6, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 19 - dopo le parole “segreterie particolari” sono aggiunte le parole : “dette anche strutture speciali” .

 

         2. Il comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 - così come modificato ed integrato dall’art. 1 quater, comma 4, della legge 28 agosto 2000, n. 14 -  è sostituito dal seguente:

         “3. Il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1, sono funzionalmente equiparati ai dirigenti se in possesso del diploma di laurea. Qualora siano estranei alla Pubblica Amministrazione, prestano la loro attività in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico equiparato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti del Consiglio regionale) ed a quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti , agli stessi , per la durata dell’incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria  pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all’atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari del Consiglio regionale”.

 

         3. All’art. 10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 - così come modificato ed integrato dall’art. 13, comma 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole: “Commissioni consiliari permanenti”  sono inserite le parole: “, dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Presidente della Commissione per il Piano”.

 

         4. All’art. 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, dopo le parole  “i Presidenti delle Commissioni” sono inserite le parole: “, il Presidente della Commissione per il Piano”.

 

         5. All’art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, viene aggiunto, dopo il comma 7, il seguente comma:

         “7 bis. L’Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 7, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali”.

 

         6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui  al capitolo 1001104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.

 

ART. 2

 

          1. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n.218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n.13, impiegato nella gestione medesima, è prevista, per l'anno 2001, salvo variazioni, in lire 9.500.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

 

          2. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico-pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 24.400.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

        

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 “Progetto Giovani” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 1013107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, da trasferire al Consiglio regionale.

 

ART. 2 bis

 

       1. In via transitoria ed esclusivamente nella fase di prima applicazione del comma 7 dell'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1999, n. 7 - così come sostituito dall’art. 1, comma 15, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 - i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale ai quali è stato conferito l’incarico di dirigente generale prima dell’entrata in vigore della medesima legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, e comunque cessati dalla carica prima della data di scadenza del relativo contratto, conservano il trattamento economico previsto dal medesimo contratto di conferimento dell’incarico fino alla naturale scadenza dello stesso.

     

      2. All’art. 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - così come modificato dall’art. 1 bis, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 - sono apportate le seguenti modifiche:

 

- al comma 1 il numero “50” è sostituito dal numero “51”;

 

- al comma 2 il numero “184” è sostituito dal numero “185”.

 

          3. Al personale inquadrato - in applicazione della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 -  nel ruolo organico  istituito con la legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento, e successivamente confluito nel ruolo unico dei dipendenti della Giunta regionale - ai sensi dell’art. 37 ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 -  è riconosciuta l’anzianità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stessa legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.

 

          4. Il disposto di cui all’art. 3, quinta alinea, della legge regionale 4 dicembre 2000, n. 18 si applica esclusivamente ai soggetti che abbiano prodotto istanza di partecipazione  alle selezioni di cui all’art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 entro la data del 29 maggio 1997, purché in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 13 maggio 1996, n. 8. L’inquadramento in ruolo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al succitato art. 3, quinta alinea, della legge regionale 4 dicembre 2000, n. 18, come sopra interpretata, decorre dalla data della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

 

ART. 2 ter

 

          1. A decorrere dalla legislatura in corso, le percentuali “87,5”, “77,5”,  “72,5” e “70,5” previste rispettivamente alle lettere b), c), d)  ed e) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti percentuali : “90”, “80”, “75” e “73”. 

 

          2. All’art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni :

          - il comma 1 è sostituito dal seguente :

          “1. Per i Consiglieri regionali in carica da oltre due legislature, inclusi anche quelli della sesta legislatura non rieletti, l’ammontare della indennità  di fine mandato è aumentata, per ogni anno successivo al decimo e fino ad un massimo di quindici, in misura pari al 50 per cento dell’ultima indennità percepita alla data di cessazione del mandato.”

          - il comma 3 è sostituito dal seguente:

          “3. Ai Consiglieri che abbiano già beneficiato della liquidazione di fine mandato è corrisposta, in caso di rielezione non immediata, l’indennità di fine mandato per un numero di anni che sommati a quelli per i quali la liquidazione è stata già effettuata, non superi i quindici anni.”

 

          3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (diarie, missioni e rimborso spese) spettanti ai Consiglieri regionali.

 

          4. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto stabilito al precedente comma 3.

 

          5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

 

 RUBRICA  2^

TERRITORIO

 

ART. 3

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000.

 

          3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600.000.000.

 

         4. Per le attività di pulizia delle spiagge e relativi servizi,  la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, secondo le modalità e le procedure indicate all’art. 3, comma 4, della legge regionale 22.9.1998, n. 10.

 

         5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     6. Per il recupero e la tutela ambientale di aree di pregio, anche attraverso l’acquisizione e la demolizione di immobili costruiti in violazione di legge, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.300.000.000, con allocazione al capitolo 2131205 della spesa del bilancio 2001.

 

      7. Per la realizzazione del pontile a servizio dell’Aeroporto di Reggio Calabria è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2121215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente comma.

 

         9. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, mediante concorso in capitale - ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.450.000.000, con allocazione al capitolo 2211211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      10. L’attuazione degli interventi di cui al precedente comma è effettuata sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa.   

 

     11. A valere sullo stanziamento di cui al comma 6, la somma di lire 300.000.000 è destinata al comune di Casignana per l’acquisizione di un immobile già adibito a cartiera sito lungo la statale 106.    

 

     12. Al fine di consentire al comune di Vibo Valentia di intervenire per il risanamento ambientale e per la riqualificazione urbana della “Frazione Marina” dello stesso comune, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune medesimo, a decorrere dall’anno 2001, un contributo costante poliennale dell’importo massimo di lire 1.000.000.000 e della durata massima di vent’anni, per la contrazione di uno specifico mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto di credito abilitato, con allocazione al capitolo 2211246  dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

            13. Al fine di definire la copertura finanziaria dei programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 363 del 27 aprile 1999 e con deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 31 marzo 1999, relative rispettivamente agli interventi in materia di opere pubbliche - di cui alla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - e di edilizia scolastica - di cui all’art. 9 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 - sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno rispettivamente di lire 3.000.000.000, da allocare al capitolo 2211210, e di lire 1.010.000.000, da allocare al capitolo 3312202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

            14. Il contributo di lire 1.000.000.000 concesso al comune di Mileto, ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, può essere utilizzato dal comune stesso fino all’importo massimo di lire 200.000.000 per la realizzazione dell’impianto di ascensore nella Casa di riposo per anziani e particolari categorie sociali denominata “Associazione Cuore Immacolato di  Maria - Rifugio delle Anime”, con reintegro della somma stessa nel caso di residui disponibili o di ulteriori finanziamenti sui fondi di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente concessi per il medesimo intervento.

 

ART. 3 bis

 

          1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all’art. 5, comma 2, l’espressione “utilizzando gli aggiornamenti del Comitato di Indirizzo” è soppressa;

 

- all’art. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          “2. Il Comitato regionale di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed è così composto:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) l’Assessore all’Ambiente;

c) l’Assessore alla Sanità;

d) l’Assessore all’Industria;

e) un rappresentante dell’UPI regionale;

f) un rappresentante dell’ANCI regionale;

g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

h) il Presidente dell’UNCEM Calabria;

i) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.”;

 

- all’art. 10, comma 5, l’inciso “obbligatoriamente almeno due volte l’anno” è soppresso;

 

- all’art. 12 il comma 2 è sostituito dal seguente:

          “2. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. I componenti il Collegio sono designati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’ambiente. Il Direttore Generale dell’ARPACAL provvede alla nomina dei Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati per un altro triennio.”;

 

- all’art. 12 il comma 4 è sostituito dal seguente:

          “4. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell’ARPACAL. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti.”;

 

- all’art. 18 il comma 3 è soppresso;

 

- all’art. 22, comma 1, sono aggiunte in fine le parole “e del Decreto Legislativo n. 267/2000”.

 

          2. A far data dalla nomina prevista dall’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, così come modificato dal presente articolo, decade il Collegio dei Revisori in carica, in quanto non compatibile con la stessa normativa.

 

ART. 4

 

         1. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n.4 "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art.12 Legge 14 febbraio 1992, n. 225)", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

    2. Per le finalità di cui all’art. 10 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 “Costituzione dell’Autorità di Bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni”, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     

      3. Per la costituzione della società mista a prevalente capitale pubblico - ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 2211201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente comma.

 

ART. 4 bis

 

       1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un consorzio con  le Università calabresi per il monitoraggio dei fenomeni fisici e ambientali.

 

      2. All’art. 15, comma 1, lett. b), della legge regionale 30  maggio 1983, n. 18 dopo le parole “magistrato giudicante” sono aggiunte le parole: “o in quiescenza”.

 

    3. All’art.  55, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è in fine aggiunto il seguente periodo: “Una ulteriore quota del fondo viene annualmente utilizzata dalla Regione per far fronte alle sole spese relative al funzionamento del gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi a sostegno dell’attività della Conferenza permanente per la montagna, istituita dal precedente art. 29”.

 

     4. L’area del “Pantano” di Saline Joniche è dichiarata oasi di protezione della fauna selvatica e della flora tipica delle acque salmastre.

 

   5. Per la realizzazione dei primi interventi di bonifica e ripristino dell’habitat naturale è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 2131206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

  6. L’Assessorato regionale all’Ambiente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5.

 

ART. 4 ter

 

            1. Il comma 2 dell’art. 22 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 è sostituito dai seguenti commi:

            “2. Hanno diritto ad usufruire delle tessere di libera circolazione, limitatamente ad una sola tratta di viaggio o per l’intera area urbana, le seguenti categorie di cittadini:

            a) i Cavalieri di Vittorio Veneto;

            b) gli invalidi di guerra, gli invalidi per servizio e gli invalidi civili di guerra, dalla 1^ alla 5^ categoria, ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

            c) i ciechi civili con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

            d) gli invalidi del lavoro, ai quali sia stata accettata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

            e) gli invalidi civili  che siano pensionati ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i loro  accompagnatori, se previsti dalla legge;

            f) i sordomuti che siano pensionati ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

             2 bis. Ai fini del rilascio delle tessere di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionale, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale ai trasporti per il tramite delle associazioni delle categorie interessate, già enti di diritto pubblico, che ne hanno, per legge, la rappresentanza e la tutela.

             2 ter. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la concessione delle tessere di libera circolazione alle categorie di cittadini di cui al comma precedente, anche definendone gli ambiti territoriali di validità delle agevolazioni, la cui spesa comunque non può essere complessivamente superiore allo stanziamento annuale previsto a tale titolo nel bilancio regionale.”

 

            2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 2222106  dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 5

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000.

 

         2. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi d’esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          3. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

          4. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.100.000.000, di cui lire 6.100.000.000 per contributi non trasferiti alle province relativamente agli anni 1994 e 1995.

 

    5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria - A.R.P.A.CAL.” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000.

 

            6. Per le finalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 “Norme per il trasporto pubblico locale”, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 750.000.000, con allocazione al capitolo 2222115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

        7. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società “Aeroporto S. Anna SpA Crotone”, nella misura di partecipazione del 14,583 per cento - ai sensi dell’art. 16 , lett. q), dello statuto - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 685.413.750, con allocazione al capitolo 2222208 dello  stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

        8. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della ulteriore quota di aumento del capitale sociale della società “Aeroporto S. Anna SpA Crotone”, nella misura di ulteriore partecipazione del 6,580 per cento a seguito di eventuale acquisto in prelazione delle azioni rimaste non optate - ai sensi dell’art. 16 , lett. q), dello statuto - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 l’ulteriore spesa di lire 329.000.000, con allocazione allo stesso capitolo 2222208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      9. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 7 e 8.

 

    10. In relazione ai ritardi attuativi dell’art. 7 bis della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, per gli interventi relativi al ripiano di disavanzi d’esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, inerenti all’anno 2000, è autorizzata in via straordinaria, per l’esercizio finanziario 2001, l’ulteriore spesa di lire 16.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222117 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla provincia di Cosenza per l’anno 2001 un contributo straordinario per la realizzazione di un monitoraggio ambientale dell’intero territorio provinciale, con particolare riferimento all’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da rifiuti.

 

      12. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2131104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 5 bis

 

        1. Nelle more dell’attuazione della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, i contributi d’esercizio, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, nei confronti di tutte le aziende pubbliche e private che eserciscono pubblici servizi di trasporto locale regolarmente autorizzati, vengono calcolati in base ai criteri previsti dal presente articolo ed erogati nella misura e con le modalità di cui ai successivi commi, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e sufficienti ad assicurare efficienza e qualità ai servizi autorizzati.

 

        2. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale eserciti dalle aziende sono suddivisi in fasce dimensionali in base al quantitativo annuo di servizio prestato in termini di percorrenza chilometrica.

 

       3. Per i servizi di tipo provinciale e regionale sono individuate sei fasce così distinte: la prima, che include i servizi con percorrenza annua fino a 600.000 Km, la seconda che include i servizi con percorrenza annua superiore a 600.000 Km e fino a 1.200.000, la terza che include i servizi con percorrenza annua superiore a 1.200.000 Km e fino a 2.400.000, la quarta che include i servizi con percorrenza annua superiore a 2.400.000 Km e fino a 3.600.000, la quinta che include i servizi con percorrenza annua superiore a 3.600.000 Km e la sesta che include i servizi  delle aziende che esercitano tra Cosenza e l’Università della Calabria e tra Cosenza e Quattromiglia di Rende, in quanto viene servita un’area omogenea che presenta continuità di abitato e richiede servizi pubblici automobilistici con caratteristiche e frequenze simili a quelli urbani; tale ultima fascia viene indicata solo per la determinazione della base di calcolo del costo del personale delle aziende interessate, mentre per il calcolo relativo a tutti gli altri centri di costo e delle relative percentuali di incremento si fa riferimento alle precitate fasce chilometriche.

 

       4. Per i servizi di tipo urbano sono individuate 4 fasce così distinte: la prima, che include i servizi con percorrenza annua fino a 500.000 km, la seconda che include i servizi con percorrenza annua superiore a 500.000 km e fino a 1.000.000, la terza che include i servizi con percorrenza annua superiore ad 1.000.000 km e fino a 2.000.000, la quarta che include i servizi con percorrenza annua superiore a 2.000.000 km.

 

        5. Ai fini della determinazione dei contributi da erogare sono individuati cinque centri di costo: del personale, della trazione, della manutenzione, degli ammortamenti, dei servizi generali. In particolare:

a) per quanto attiene al costo del personale, per i servizi provinciali e regionali, si riconosce il costo di una unità di movimento per ogni 36.000 busxkm/annui incrementato del 4% per i servizi della seconda fascia, del 12% per i servizi della terza fascia, del 20% per i servizi della quarta fascia e del 22% per i servizi della quinta fascia; per la sesta fascia  si riconosce il costo di una unità di movimento ogni 25.000 busxkm; tale costo, per le aziende con percorrenza annua superiore a 2.400.000 busxkm, viene incrementato del 20%. Per i servizi urbani si riconosce il costo di una unità di movimento per ogni 20.000 busxkm/annui incrementato del 5% per i servizi della prima fascia, del 13% per i  servizi della seconda fascia, del 20% per i  servizi della terza fascia e del 22% per i servizi della quarta fascia. Il costo annuo di una unità, per ambedue le tipologie di servizio, è pari a lire 62.500.000;

b) per quanto riguarda i costi di trazione, di manutenzione e di ammortamento, si fa riferimento, per i servizi provinciali e regionali, ad un autobus di dodici metri, del costo convenzionale di lire 470.000.000, da ammortizzare in dodici anni ed in numero, per ogni azienda, di uno ogni 36.000 busxkm/anno; per i servizi urbani si fa riferimento ad un autobus di uguale lunghezza, del costo convenzionale di lire 400.000.000, da ammortizzare nello stesso periodo, ed in numero, per ogni azienda, di uno ogni  33.000 busxkm/anno;

c) il costo della trazione, che include le spese per carburante, olii, grassi e pneumatici, è riconosciuto pari a 880 Lit/busxkm per i servizi provinciali e regionali e pari a 1.056 Lit/busxkm per i servizi urbani;

d) il costo della manutenzione, che include i ricambi ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia, è riconosciuto pari a  576 Lit/busxkm per i servizi provinciali e regionali, incrementato del 3%, dell’8%, del 14% e del 20% per i servizi appartenenti rispettivamente alla seconda, terza, quarta e quinta fascia, e pari a 691 Lit/busxkm per i servizi urbani;

e) il costo degli ammortamenti, da riferire al chilometro annuo percorso, che include il costo del rinnovo parco, le quote di ammortamento, sia dei veicoli e sia degli impianti e rimesse, è pari ad un dodicesimo del costo del parco aziendale convenzionale come sopra definito e viene riconosciuto alle aziende che eserciscono servizi di tipo urbano; tale costo viene incrementato del 4% per le aziende con percorrenza annua superiore a 500.000 busxkm e fino a 1.000.000, del 12% per quelle con percorrenza annua superiore a 1.000.000 busxkm e fino a 2.000.000, del 20% per quelle con percorrenza annua superiore a 2.000.000 busxkm; parimenti tale costo di ammortamento viene riconosciuto alle aziende che sviluppano una percorrenza annua di tipo provinciale e regionale superiore a 600.000 busxkm incrementato del 2%, per le aziende con percorrenza annua fino a 1.200.000 busxkm, del 6% per quelle con percorrenza annua superiore a 1.200.000 busxkm e fino a 2.400.000, del 12% per quelle con percorrenza annua superiore a 2.400.000 busxkm e fino a 3.600.000 busxkm e del 14% per quelle con percorrenza superiore a 3.600.000 busxkm;

f) il costo dei servizi  generali è riconosciuto quale percentuale sulla sommatoria dei costi del personale, della trazione, della manutenzione e degli ammortamenti nelle seguenti misure percentuali: per i servizi  provinciali e regionali, il 2% per i servizi della prima fascia, il 6% per i servizi della seconda fascia, il 15% per i servizi della terza fascia, il 19% per i servizi della quarta fascia e il 21% per i servizi della quinta fascia; per i servizi urbani, il 4% per i servizi della prima fascia, l’8% per i servizi della seconda fascia, il 20% per i servizi della terza fascia e il 21% per i servizi della quarta fascia;

g) limitatamente agli anni 2000 e 2001, alle aziende esercenti servizi provinciali e regionali appartenenti alla prima fascia, è riconosciuta una quota aggiuntiva pari al 25% del contributo chilometrico come sopra calcolato, e, per gli stessi anni di riferimento, l’ammontare complessivo della quota aggiuntiva verrà detratta, proporzionalmente alle percorrenze, alle aziende esercenti la stessa tipologia di servizi appartenenti alle restanti fasce; 

h) limitatamente agli anni 2000 e 2001, alle aziende esercenti i servizi provinciali e regionali appartenenti alla seconda fascia alla data di approvazione della presente legge, è riconosciuta una quota aggiuntiva pari al 10 per cento del contributo chilometrico come sopra determinato.

      6. I contributi di cui sopra vengono erogati alle aziende nei limiti massimi del disavanzo calcolato quale differenza tra il costo complessivo dei servizi programmati,  ed un ricavo presunto fissato pari al 35% del costo medesimo, a trimestralità anticipate sulla base di un piano di riparto che deve essere approvato entro il 30 novembre precedente l’anno a cui si riferisce. Per gli anni 2000 e 2001 il suddetto piano di riparto deve essere approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

ART. 5 ter

 

          1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 bis, comma 5, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’art. 27, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è fissato al 31 ottobre 2001.

 

          2. La Giunta regionale adotta specifico atto di indirizzo per assegnare, previa razionalizzazione, ad altre imprese, presenti nel territorio di competenza, gli autoservizi attualmente gestiti dalle aziende che sviluppano una percorrenza annua complessiva inferiore ai 600.000 chilometri.

 

          3. L’atto di indirizzo contiene le opportune iniziative che i concessionari che subentrano sono tenuti ad adottare nello stesso comprensorio per integrare nei propri servizi quelli delle aziende che abbandonano la gestione dei servizi in forza della presente legge, nonché per conseguire la massima economia ed efficienza, al fine di fornire all’utenza una migliore offerta dei servizi sotto il profilo qualitativo e quantitativo ed ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse.

 

          4. L’atto di indirizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve, in ogni caso, prevedere l’eliminazione di eventuali sovrapposizioni di percorrenza tra servizi o tratte di servizi effettuati da imprese diverse e che determinano diseconomie.

 

          5. L’art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente:

          “5. Qualora le suddette imprese non esercitano, nel termine del 31 ottobre 2001, la facoltà di cui al precedente comma 3, possono continuare ad esercire a condizione che si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come Associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di  gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri, nell’ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo i cui principi  sono da definirsi con successivo atto normativo. Per i servizi in atto gestiti dalle suddette imprese, che non si avvalgono neanche della facoltà di associarsi  di cui al presente comma, l’ente concedente è autorizzato a disporne la revoca, senza pagamento di alcun contributo, e assegnare i servizi stessi, previa razionalizzazione, ad altra impresa nel rispetto di quanto stabilito dall’atto di indirizzo.”.

 

 ART. 6

 

         1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          2. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento e mantenimento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui all’art. 50 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

 

          3. Per le finalità di cui all’art. 55 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 inerente al Fondo regionale per la Montagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 della spesa del bilancio 2001.

 

        4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

      5. Per gli interventi previsti dall’art. 7  ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 10.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      6. Le risorse previste all’art. 6, commi  6 e 10, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 - già destinate alle finalità di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 18, i cui effetti sono cessati al 30 aprile 2000, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - impegnate e non utilizzate, sono ridestinate al “fondo regionale per l’occupazione” di cui all’art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, per gli interventi previsti dalla stessa legge regionale.

 

       7. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 5 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.  Attuazione legge n. 381/91” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       8. Per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Regionale sul fenomeno dello sfruttamento minorile è  autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 2233111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       9. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000.

 

    10. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi a favore dell’imprenditoria femminile di cui alla legge 25.02.1992, n° 215 e del relativo regolamento è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 - quale integrazione della quota di risorse assegnata dallo Stato - la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233110 dello stato di previsione della spesa  del bilancio 2001.

 

      11. Per le finalità e le attività della Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell’8.1.2001, ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2233114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       12. Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni e ai titolari  delle parrocchie interessate contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga  alle procedure della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21.

 

     13. Per gli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.470.000.000, con allocazione al capitolo 2323206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       14. L’attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 12 e 13 è effettuata sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa.                          

 

            15. Per gli interventi e le attività previsti dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5  “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi  per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469” è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

ART. 6 bis

 

           1. La Regione Calabria promuove e favorisce l’attività formativa, quale strumento primario di sostegno alle politiche di sviluppo e di occupazione delle risorse umane, in linea con l’evoluzione del mercato del lavoro.

 

            2.  La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro, provvede:

a)      a istituire centri di promozione culturale, quali servizio sociale finalizzato a realizzare micro progetti di attività di coesione sociale a sostegno di portatori di bisogni complessi e di soggetti privi di strumenti culturali e relazionali, atto a valorizzare un coordinamento tra le funzioni dello sviluppo di competenze lavorative e sociali;

b)      a istituire micro nidi, da allocare presso le sezioni di scuola materna, che attuino un servizio sociale volto a favorire, integrando l’opera della famiglia, l’equilibrato sviluppo dei bambini, da zero a tre anni, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285;

c)      a istituire in ogni provincia, uno sportello informativo sulle politiche del lavoro e sulle iniziative occupazionali e formative;

d)      a istituire un call center regionale per la diffusione di informazioni in materia di politiche del lavoro e sulle iniziative occupazionali e formative;

e)      a stipulare - per promuovere e gestire attività ginnico-sportiva degli alunni e studenti in orario extra-curriculare - con Istituti scolastici e Centri di avviamento allo sport, pubblici e privati, apposite convenzioni, mirate a favorire la formazione e l’occupazione di diplomati ISEF e laureati IUSM non occupati.

 

           3. Il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a), b), c), d), di cui al precedente comma, è assicurato mediante convenzioni con cooperative di lavoro, formate prevalentemente da soggetti con titoli di studio ed esperienze adeguate, scelti prevalentemente nei bacini dei lavoratori L.P.U. ed L.S.U., dei Comuni con meno di 5 mila abitanti, nonchè nelle liste dei disoccupati di lunga durata, che siano disponibili a partecipare, preventivamente, ad un master formativo, svolto in ogni provincia o sede di distretto scolastico, organizzato dall’Assessorato regionale al Lavoro e finalizzato al raggiungimento di un giudizio di idoneità.

 

           4. Per le finalità di cui al precedente secondo comma lettera e), la Regione Calabria, nei limiti del Fondo istituito dal regolamento di cui al successivo comma, attribuisce, ai soggetti di cui alla medesima lettera e), un contributo non superiore a lire 10.000.000 per unità impegnata per almeno venti ore settimanali.

 

           5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro, emana un regolamento di esecuzione e di attuazione in cui sono disciplinate le modalità operative e le risorse finanziarie, che sono distribuite per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente secondo comma. 

 

           6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 8.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233221 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

            7. Per l’attivazione, gestione e monitoraggio delle attività di cui al presente articolo il Dirigente generale del competente Dipartimento “Politiche del lavoro” si avvale di un gruppo di esperti, nominato a seguito di apposita selezione su presentazione dei curricula professionali, il cui compenso è pari a quello percepito dai collaboratori esperti dei Consiglieri regionali ed il relativo onere è posto a carico dello stanziamento di cui al precedente comma 6.

 

ART. 6 ter

 

          1. L’art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

 

            1. Gli interventi di cui all’art. 2 della presente legge, da effettuarsi prioritariamente con l’impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla legge n. 442/84, sono eseguiti in economia col metodo dell’amministrazione diretta:

a) dall’A.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria - su tutto il territorio appartenente al patrimonio indisponibile regionale;

b) dagli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, quando gli interventi ricadono sul territorio di appartenenza dei comprensori di bonifica integrale;

c) dalle Comunità Montane nei territori di loro pertinenza e non compresi in quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

 

           2. Gli interventi per i quali sia previsto il ricorso ad appalto, purchè espressamente previsti nei programmi di cui all’art. 4, saranno affidati dalla Regione all’A.FO.R., agli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, alle Comunità Montane, tenendo conto della ripartizione territoriale di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

 

            3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni.”

 

          2. All’art. 21, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 le percentuali: “45 per cento” e “25 per cento” sono sostituite con le percentuali :”60 per cento” e “45 per cento” .

 

          3. All’art. 20 della legge regionale 19  febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

“7. Al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti sottoposti ad attività lavorative usuranti ed a rischio, è istituito, presso l’Azienda, l’Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica dell’attuazione in Calabria del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”.

 

           4. Gli alloggi realizzati ai sensi dell’art. 8 e seguenti della legge 28 marzo 1968, n. 437 (legge speciale Calabria) - le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla regione Calabria in forza del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - sono assegnati in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto.

 

          5. Alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, dopo l’art. 23, sono inseriti i seguenti articoli:

          “Art. 23 bis

 (Osservatorio sul lavoro femminile)

 

1. Nell’ambito dell’Azienda è istituito l’Osservatorio sul lavoro femminile. L’Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio sulle questioni relative al lavoro delle donne in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare  ed elaborare proposte idonee a favorire l’inserimento lavorativo, l’autoimprenditorialità e la creazione di imprese a beneficio delle donne.

 

Art. 23 ter

(Osservatorio sul lavoro sommerso)

 

1. Nell’ambito dell’Azienda è istituito l’Osservatorio sul lavoro sommerso. L’Osservatorio, quale organismo tecnico a supporto degli organismi nazionali e regionali, ha compiti di documentazione, ricerca e monitoraggio, nonchè di proposte idonee a realizzare l’emersione del lavoro sommerso.

 

Art. 23 quater

(Organizzazione degli Osservatori  sul lavoro femminile e sul lavoro sommerso)

 

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio sul lavoro femminile e dell’Osservatorio sul lavoro sommerso, sono disciplinati da apposito provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda.”

 

ART. 7

 

          1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 2001, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 2001.

 

          2.  Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000.000.

 

          3. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 2001, per un ammontare complessivo di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.  

 

          4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

         5. Per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Locri la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Locri un contributo straordinario complessivo di lire 2.300.000.000.

 

     6. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per il biennio 2001-2002 la spesa complessiva di lire 2.300.000.000 di cui lire 1.300.000.000 a carico dell’esercizio 2001, con allocazione al capitolo 2323236 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

        7. Per il recupero dei centri storici urbani è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2242211 della spesa del bilancio 2001.

 

      8. Gli interventi di cui al precedente comma sono coordinati nella logica della programmazione integrata con gli interventi della stessa natura previsti dalla legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni e dal Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000-2006. Le risorse esistenti nell’ambito degli interventi di edilizia agevolata programmati nei bienni dal 1978 al 1995 - ai sensi delle leggi nn. 457/78, 67/88 e 179/92, anche in relazione all’accordo di programma di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 112/98 - sono prioritariamente destinate al recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato dei centri urbani nel limite non inferiore a lire 200.000.000.000. Tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della legge 457/78 sono subordinate alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del Consiglio regionale.

 

         9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune  di Reggio Calabria un contributo straordinario per lavori di  ripristino dei  locali  dell’Istituto e  del  Santuario “ Congregazione  Suore Veroniche del Volto Santo”, danneggiati a seguito di eventi alluvionali.

 

    10. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire  200.000.000, con allocazione al capitolo 2323237 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ai comuni destinatari di manufatti confiscati a soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari per delitti di mafia o altri illeciti che richiedono interventi di ristrutturazione per essere destinati ad iniziative di interesse locale, con particolare riferimento ad attività socio-culturali e  formative.

 

   12. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Ente morale “Orfanotrofio Caterina Marzano”, con sede in Bova Marina, un contributo straordinario di lire 100.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli immobili, con allocazione al capitolo 2323238 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

 

ART. 7 bis

 

            1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del settore la Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti, anche in deroga alle norme in materia di bonifica, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, finalizzati a favorire un piano complessivo di ripianamento delle passività dei Consorzi di Bonifica operanti in Calabria, al fine di garantirne il rilancio sul piano istituzionale-operativo.

 

            2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, potrà provvedere alla nomina nei Consorzi di Bonifica, di Commissari straordinari, in sostituzione degli attuali amministratori, per un periodo di sei mesi rinnovabile una sola volta, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a)      gestione ordinaria e straordinaria;

b)      verifica del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2000;

c)      predisposizione, ove necessario, di piani di risanamento economico.

 

            3. A tal fine la Giunta, entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente normativa, provvederà all’accertamento delle singole posizioni prima della eventuale nomina dei Commissari.

 

            4. La Giunta regionale, altresì, autorizza i Consorzi di Bonifica a concludere transazioni e ad accedere,  ove necessario, a mutui ventennali con garanzia fidejussoria regionale, finalizzati all’estinzione delle passività.

 

            5. Il  piano complessivo di ripianamento delle passività di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale in esito ai piani di risanamento elaborati dai Commissari straordinari.

 

            6. Il limite massimo di impegno finanziario per gli interventi di ripianamento al 31 dicembre 2000 è di lire 120.000.000.000.

 

            7. Agli eventuali oneri  per garanzia fidejussoria, derivanti dal presente articolo, si fa fronte con lo stanziamento di lire 500.000.000, previsto al capitolo 2231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e, per gli anni successivi, con le risorse di cui al programma 2231 del bilancio pluriennale 2001-2003.    

 

RUBRICA 3^

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

 

ART. 8

 

          1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.750.000.000.

 

          3. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali"  è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000.

 

          4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.496.000.000.

 

          5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000.

         

          6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000.000.

 

        7. Al fine di promuovere la diffusione dell’istruzione universitaria nel territorio della Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale, per almeno sei anni, alle Università calabresi che istituiscono nuove facoltà a partire dall’anno accademico 2001-2002.

 

       8. Il contributo è concesso, sulla base di apposita convenzione tra l’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e l’Università interessata, per l’istituzione e il funzionamento di ciascuna facoltà di nuova istituzione che raggiunga il numero minimo di 1.000 iscritti entro il secondo anno dalla sua istituzione.

 

     9. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 7 e 8, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313202 dello stato di previsione del bilancio 2001.

 

     10. La  Giunta  regionale  è autorizzata  a concedere  un  contributo  di  lire 50.000.000 al Seminario Pontificio di Reggio Calabria per la realizzazione di attività seminariali, con allocazione al capitolo 3132168  dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Onlus ars nova” con sede in Gerace un contributo straordinario  per l'organizzazione di corsi di didattica musicale per le scuole elementari e medie finalizzati alla pratica strumentale di fiati e percussioni.

 

          12. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 3132167 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          13. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4, la somma di lire 100.000.000 è destinata al Comune di Soveria Mannelli per l’Istituzione di un Centro Europeo dell’Etica dei Media da ubicarsi presso il comune medesimo.

 

          14. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4, la somma di lire 30.000.000 è destinata al Liceo Linguistico Nuova Europa di Reggio Calabria per lo svolgimento di attività di cui alla legge 19 aprile 1985, n. 16.

 

ART. 8 bis

 

           1. L’art. 9 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

 (Consulta regionale per l’attività di promozione culturale. Composizione).

 

1. E’ istituita la Consulta regionale per le attività culturali quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione e valutazione degli interventi e delle azioni nel campo delle varie attività culturali.

 

2. La consulta, presieduta dall’Assessore regionale competente o suo delegato, è composta:

a) dal Dirigente del Settore Beni Culturali o dirigente delegato;

b) dal Sovrintendente regionale di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 368/98;

c) dal Dirigente regionale della Pubblica Istruzione;

d) dal Presidente dell’ANCI regionale o suo delegato;

e) dal Presidente UPI regionale o suo delegato;

f) dal Presidente del Comitato dei Rettori delle Università calabresi o suo delegato;

g) da un rappresentante designato dalla Accademia delle Belle Arti;

h) da un rappresentante designato dalla Deputazione Calabrese di Storia Patria;

i) da 4 rappresentanti delle Associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

l) da 3 esperti di indubbia competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.

 

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell’Assessorato competente.”

 

     2. L’art. 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 12

 

1. E’ istituito presso l’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali un Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche, i musei e gli archivi di interesse locale.

 

2. Il Comitato, presieduto dal Dirigente  Generale del Dipartimento o suo delegato, è composto:

a) dal rappresentante della Sezione regionale dell’Associazione Regionale Biblioteche;

b) dal rappresentante della Sovrintendenza Beni A.A.A.S. della Calabria;

c) dal rappresentante della Sovrintendenza Archeologica della Calabria;

d) dal rappresentante della Sovrintendenza Archivistica della Calabria;

e) da due esperti di museologia e biblioteconomia nominati dalla Giunta regionale.

 

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 si sostituisce altresì alla Commissione Consultiva Scientifica di cui all’art. 12  della legge regionale  29 aprile 1995, n. 31, che si intende abrogato.”

 

     3. L’art. 17 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 17

 

1. E’ istituita presso l’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali la Consulta regionale per i Beni Culturali.

 

2. La Consulta, presieduta dall’Assessore regionale ai Beni Culturali o suo delegato, è composta:

a) da un rappresentante del MURST;

b) dal Presidente dell’ANCI regionale o suo delegato;

c) dal Presidente dell’UPI regionale o suo delegato;

d) dal Presidente del Comitato regionale dei Rettori calabresi o suo delegato;

e) dal Dirigente del Settore dei Beni Culturali o dirigente suo delegato;

f) dal Sovrintendente regionale di cui all’art. 7 del decreto legislativo 28.10.1998, n. 368, o suo delegato;

g) dal rappresentante dell’Associazione regionale delle Biblioteche;

h) dal rappresentante della Conferenza Episcopale Calabra;

i) da un rappresentante delle forze imprenditoriali locali impegnato nei settori dei Beni Culturali e delle attività culturali del CNEL;

l) da due esperti di comprovata competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.

 

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.”

 

     4. All’art. 9, comma 1, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 la lett. e) è sostituita dalla seguente:

“e) assegna contributi alle istituzioni scolastiche per favorire la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni per alunni, docenti e personale non docente della scuola statale e non statale.”

 

       5. Alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

- L’art. 3 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

(Istituzione del Comitato permanente)

 

1. Presso l’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione è istituito un Comitato permanente di studio, documentazione e proposta sulle materie della presente legge, presieduto dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o suo delegato, e composto:

 

a) dal Dirigente scolastico regionale o suo delegato;

b) dal Presidente ANCI regionale o suo delegato;

c) da un Magistrato designato dalla A.N.M. - Sezione calabrese;

d) da un rappresentante designato di concerto dalle organizzazioni sindacali regionali del settore, maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante del Centro di ricerca e documentazione dell’UNICAL (Università della Calabria);

f) da tre esperti di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale di cui: un docente universitario, un dirigente scolastico di scuola di 2° grado e un dirigente scolastico di scuola di base.

 

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell’Assessorato competente.

 

3. Il Comitato si avvale del supporto dell’Osservatorio regionale sul fenomeno mafioso allocato presso lo stesso Assessorato alla Pubblica Istruzione.

 

4. Il Comitato ha compiti operativi di indagine, monitoraggio e ricerca sulla evoluzione e gli effetti dei fenomeni criminali. Tali compiti saranno meglio definiti con provvedimento della Giunta regionale.

 

5. Ai componenti del Comitato, ove dovuta, spetta l’indennità di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei all’Amministrazione regionale  spetta, inoltre, un gettone di presenza in misura analoga a quanto disposto per i componenti i comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

 

6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale non appena risulti designata la metà più uno dei suoi componenti.”

 

- all’art. 7, comma 1, la cifra “500.000” è sostituita da “10.000.000”.

  

     6. Alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, così come modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

- all’art. 1, comma 7, le parole “dall’Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici” sono sostituite dalle parole: “dagli Assessori regionali delegati a trattare rispettivamente la materia dei lavori pubblici e quella dei beni culturali, ognuno per la parte di propria competenza,”;

 

- all’art. 1, comma 8, e all’art. 2, comma 3, dopo le parole “lavori pubblici” sono aggiunte le seguenti : “d’intesa con l’Assessore regionale ai Beni Culturali”;

 

- all’art. 1 è aggiunto infine il seguente comma:

“9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa del Testo Unico sui Beni Culturali di cui al decreto legislativo 29.10.1999, n. 490.”

 

     7. All’articolo 2, lett. b), della legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 dopo le parole “Ogni comune potrà avere” sono inserite le parole: “di norma”.

 

    8. All’art. 4, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta in fine la seguente alinea:

“- altre fondazioni legalmente costituite e riconosciute, operanti nel territorio regionale.”

 

      9. All’art. 10, comma 1, lett. a), della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è aggiunto in fine il seguente periodo: “, prevedendo anche sistemi multimediali interattivi;”.

 

    10. All’art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 è aggiunto in fine il seguente periodo: “, anche attraverso sistemi multimediali interattivi;”.

 

     11. All’art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- al primo comma è aggiunta in fine la seguente espressione: “, nonchè delle tradizioni ed esperienze culturali presenti nella Regione, anche mediante il completamento di tali corsi, direttamente o per il tramite di convenzioni, a livelli ed ambiti universitari legalmente riconosciuti.”;

 

- al secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: “Una quota del contributo di cui al primo comma o contributi aggiuntivi potranno essere disposti, di volta in volta, al fine di favorire ulteriori iniziative:

a) per la formazione di operatori socio-assistenziali con specifica preparazione multilinguistica e multiculturale da impiegare nei rapporti con gli stranieri in Italia in conformità alla normativa sull’immigrazione e nelle istituzioni italiane all’estero o in progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

b) per la costituzione di centri di eccellenza da destinare alla collaborazione internazionale nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione, dell’informazione, particolarmente in un contesto Mediterraneo.”.

 

ART. 8 ter

 

            1. All’art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

          “2. Il Coordinamento regionale è composto:

a) dalle Consigliere regionali;

b) da due rappresentanti donne nominate dalla Giunta regionale;

c) da quattro rappresentanti delle Associazioni femminili iscritte all’Albo  regionale, elette dall’assemblea delle stesse, ciascuna nell’ambito di quattro settori d’intervento: Lavoro, Informazione, Servizi e Cultura;

da otto rappresentanti istituzionali donne indicati dal Consiglio regionale, nel numero di  cinque per la maggioranza e tre per la minoranza.

 

         3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, decorsi trenta giorni dalla data di convocazione dei rispettivi organi senza che gli stessi abbiano provveduto alle indicazioni, attivano i poteri sostitutivi a norma di legge.

 

           4. La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale.”

 


ART. 9

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 “Istituzione Progetto Donna” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

          3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire  600.000.000, da trasferire al bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge 26  gennaio  1987, n. 4.

 

          4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 120.000.000.

 

          5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 40.000.000.

 

          6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 110.000.000.

 

          7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 60.000.000.

 

          8. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000.

 

          9. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 400.000.000.

 

    10. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 70.000.000.

 

    11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l 'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 70.000.000.

 

    12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 950.000.000.

 

     13. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 130.000.000.

 

     14. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 ,n.36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 70.000.000.

 

    15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995,. n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 35.000.000.

 

  16. Per le iniziative di cui alla  legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000.

 

    17. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 , n. 30 "Contributo all'Associazione culturale AM Internazionale Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 40.000.000.

 

     18. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

    19. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 35.000.000.

 

    20. Per  gli  interventi di cui  alla   legge  regionale 19 aprile 1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

     21. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1999, n. 15 “Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l’amicizia fra i popoli” è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

      22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 250.000.000.

 

      23. Per  le finalità di cui alla legge regionale 20 aprile 1999, n. 11 "Riconoscimento dell’associazione <<Città Futura>> - laboratorio politico-culturale” è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000.

 

   24. Per gli interventi inerenti alla promozione e al sostegno delle attività  di spettacolo  nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle altre manifestazioni artistiche, è autorizzata  per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.495.000.000, con allocazione al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      25. Entro  30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è tenuta ad approvare uno specifico regolamento di attuazione degli interventi di cui al precedente comma rivolto a definire, tra l’altro, l’elaborazione del piano annuale di programmazione delle attività, le modalità  di presentazione delle domande di finanziamento ed  i relativi criteri di selezione e valutazione degli interventi  progettuali, dando priorità al recupero degli spettacoli collegati alla cultura e alle tradizioni calabresi.

 

   26. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 24, la somma di lire 150.000.000 è destinata quale contributo al finanziamento della manifestazione inerente alla XIV edizione  del Festival Mediterraneo dei due Mari, da realizzarsi per il tramite del Centro Studi “Arte e Spettacoli” di Altomonte.

 

    27. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 24, la somma di lire 995.000.000 è destinata agli interventi  indicati nel programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa.

 

     28. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata secondo i criteri che saranno individuati in un apposito regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale.

 

     29. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3132169 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 9 bis

 

       1. L’eventuale avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale può essere destinato alla acquisizione al patrimonio dell'Ente di immobili di particolare pregio storico-artistico da destinare a finalità istituzionali e di rappresentanza del Consiglio.

 

         2. All’art. 2, comma 6, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

 

        “2 bis. La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra professionisti  di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull’esercizio venatorio.

 

      2 ter. La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all’art. 22, comma 2, secondo capoverso.”

 

ART. 10

 

          1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 34.900.000.000.

 

       3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

          4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

 

ART. 11

 

          1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

   2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e del Consorzio Universitario della Locride con sede in Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa complessiva di lire 300.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza, con allocazione al capitolo 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

    3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università calabresi per il sostegno e l’avvio della riforma degli ordinamenti didattici di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.

 

   4. Per gli interventi previsti dal precedente comma è autorizzata per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 3.000.000.000, di cui lire 1.500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 2001, con allocazione al capitolo 3313131 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 


ART. 12

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 6.000.000.000.

 

         2. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare - ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - con le Università Statali aventi sede nella Regione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3313119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

         3. Per gli interventi di cui all’art.12, commi 3 e 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n.14, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3131208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

        4. Per gli interventi finalizzati a favorire e potenziare lo sviluppo della società dell’informazione nelle istituzioni scolastiche, da coordinare con le analoghe azioni previste nel PON (Programma operativo nazionale) Scuola e nel POR (Programma operativo regionale) della Calabria per il periodo 2000-2006, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313130 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 13

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000.

 

          3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

          4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 50.000.000 è destinata al “Gruppo subacqueo di Paola”  per le attività di promozione della pratica subacquea dei disabili ciechi.

 

          6. Al fine di favorire l’accesso degli enti locali e delle loro Associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto abilitato, per la costruzione, l’ampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi  - ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a),  della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3314207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

           

RUBRICA 4^

SICUREZZA SOCIALE

 

ART. 14

 

          1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          2. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000.

 

          3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

ART. 15

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000.

 

          2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO -Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000.

 

     3. Per le trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti, e per la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 25.000.000, con allocazione al capitolo 4251102 della spesa del bilancio 2001.

 

          4. Per le attività di ricerca del Centro Unico Regionale Trapianti Midollo Osseo “Alberto Neri” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 - ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge regionale 28 agosto 2000, n.14 - la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 4231122 dello stato di previsione della  spesa del bilancio 2001.

 


ART. 16

 

    1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 “Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi” e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 250.000.000.

 

          2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4.3.1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211103 dello stato  di previsione della spesa del bilancio 2001, la somma di lire 500.000.000  è  destinata al Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia  Terme per la valorizzazione e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali di ricerca.

 

          4. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 la somma di lire 1.000.000.000 è destinata all’ASL n. 6 di Lamezia Terme per il completamento del nuovo ospedale civile. 

 

          5. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, la somma di lire 10.000.000.000 è destinata all’ASL n. 9 per la realizzazione delle opere di completamento del Presidio ospedaliero di Gerace.

 

ART. 17

 

          1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 530.000.000.

  

          2. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 57.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali, di cui lire 4.500.000.000 per la definizione di situazioni pregresse.

 

          3.  La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 2, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

 

          4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2001, di cui al comma 2, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.

 

          5. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 1.000.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale.

 

          6. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2001 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di  lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          7. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 le somme di lire 80.000.000 e lire 50.000.000 sono destinate rispettivamente alla sezione regionale dell’Associazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica e all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), sezione provinciale di Cosenza.

    

ART. 17 bis

 

          1. In attesa della legge regionale di riordino della normativa in materia di servizi sociali, la Regione Calabria impronta la propria attività e gli interventi in materia ai principi ed alle norme di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. In tale quadro sono autorizzati attività e programmi sperimentali per assicurare un adeguato sistema di interventi e servizi sociali, ponendone l’onere a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 17, comma 2.

 

          2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga alla normativa di cui alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in via transitoria, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, potrà apportare mirate modifiche sia alle specifiche strutture organizzative della Giunta, sia delle funzioni che delle competenze.

 

ART. 18

 

         1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000.

 

         2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie” è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 700.000.000.

 

       3. Per le attività sociali e di gestione della “Fondazione Ezio Galiano Onlus” di Catanzaro, riconosciuta con deliberazione della Giunta regionale n. 5233 del 5.11.1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla stessa un contributo straordinario di lire 150.000.000, previa presentazione di uno specifico programma di attività e successiva verifica dei risultati conseguiti.

 

     4. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 4341107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 18 bis

 

        1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione nell’ambito della “finanza etica” aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

 

        2. La Fondazione ha lo scopo di finanziare e sostenere le persone fisiche e le famiglie in difficoltà, con un basso o nullo reddito, nonché le imprese sociali impegnate nello svolgimento di servizi socialmente rilevanti e/o nell’inserimento nel mondo lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati.

 

           3. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

         

a) dal contributo in denaro indicato nell’atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori incrementi specificamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;

b)da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia.

 

      4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

 

     5. Per le attività di cui ai precedenti commi è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000, con allocazione al capitolo 4341106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 19

 

          1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.300.000.000.

 

          2. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 "Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega Italiana contro i Tumori della Calabria” è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

      3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana, sede di Reggio Calabria, un contributo di lire 50.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con allocazione al capitolo 4231128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'AVIS regionale un contributo straordinario di lire 100.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con allocazione al capitolo 4231131 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

ART. 20

 

          1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della legge regionale  9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 700.000.000.

 

          3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 546.000.000.

 

          4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000.

 

          5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 700.000.000.

 

ART. 20 bis

 

    1. La Regione può stipulare apposite convenzioni, a titolo gratuito, con gli organismi cui è attribuito per legge l’esercizio di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle diverse categorie di mutilati ed invalidi - quali l’UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio), l’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro), l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), l’ENS (Ente Nazionale Sordomuti) e l’UIC (Unione Italiana Ciechi) - per lo svolgimento di attività inerenti alla integrazione sociale degli stessi soggetti disabili, ad eccezione dei compiti e funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione.

 

          2. Fino alla data di entrata in vigore della  legge regionale da adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni previste dall’art. 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 restano attribuite alla Regione, che le esercita con le procedure ed i limiti stabiliti dall’art. 52, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

ART. 20 ter

 

          1. In attuazione dell’art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero per la Solidarietà Sociale, è costituito il fondo speciale per l’istituzione dei centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, cui  affluiranno le quote destinate a tali finalità da parte degli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

 

          2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad emanare il regolamento per la gestione del fondo speciale di cui al precedente comma, provvedendo altresì alla costituzione del relativo comitato di gestione.

 

RUBRICA 5^

AGRICOLTURA

 

ART. 21

 

          1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

  2. Al fine di garantire l’erogazione dell’indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      3. Per gli interventi inerenti al prericonoscimento e riconoscimento di gruppi di produttori del settore degli ortofrutticoli - ai sensi del Regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.700.000.000, con allocazione al capitolo 5142201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 21 bis

 

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2002  la tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della pesca nelle acque interne è ridotta del 50 per cento.

 

        2. Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 è sostituito dal seguente:

 

             “2. Al Presidente viene attribuita l’indennità di carica pari al 90 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene attribuita l’indennità pari al 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.”

 

              3. L’art. 3 della legge 24 marzo 1982, n. 9 è sostituito dal seguente:

 

              “3. La gestione del settore industriale della trasformazione del legno dell’opificio di Bovalino Marina è affidato dalla Giunta regionale ad Ente strumentale della Regione e/o Imprese e/o Consorzi di Imprese, a seguito di presentazione di un proprio piano gestionale-occupazionale. L’affidamento a privati dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica.” .

ART. 21 TER

 

              1. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nell’intitolazione le parole “dell’agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “all’agenzia”;

b)   all’art. 1, comma 1,  il numero  “1986” è sostituito con il seguente: “1976”;

c)  all’art. 3, comma 3, le parole “consenta un reddito minimo pari ad” sono sostituite con le seguenti: “per la sua conduzione richieda l’impiego di almeno”;

d) all’art. 3, comma 4, la parola “redditività” è sostituita con la seguente: “superficie”;

e) all’art. 4, comma 5, lett. b), la parola “triplo” è sostituita con la parola: “decuplo”;

f) all’art. 4, comma 5, lett. c), la parola “trenta” è sostituita con la parola: “novanta”;

g) all’art. 5, comma 1, le parole “comma 4” sono sostituite con le parole: “comma 5”;

h) all’art. 5 è aggiunto il seguente comma:

         “7. Il subingresso nelle assegnazioni operate con contratto di compravendita in base alla legislazione di riforma fondiaria antecedente alla legge n. 386/1976, e la successiva affrancazione dal riservato dominio dell’Ente devono essere attuati senza tenere conto dell’eventuale intervenuta modificazione della destinazione urbanistica del fondo, quando ne risulti accertata la continuativa coltivazione diretta ad opera degli interessati.”;

i) all’art. 7, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “il termine di cui sopra vale anche per le valutazioni di fondi rustici da acquistare o permutare.”;

j) all’art. 7, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

         “1 bis. Le compravendite sono effettuate con le procedure di cui agli artt. 18, commi 2 e 3 e 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15.

          1 ter. Gli immobili detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo non inferiore a cinque anni alla data del 31 dicembre 2000, possono essere alienati ai detentori al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, sempre che l’interessato, nel termine di novanta giorni dalla proposta, dichiari la disponibilità all’acquisto sulla base del  prezzo sopra stabilito maggiorato  delle somme dovute per l’utilizzo dell’immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali non sia stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, relativamente ai fabbricati, e dell’1 per cento, per ogni anno di detenzione riguardo ai terreni, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per l’esercizio dell’opzione, l’ARSSA pronuncia l’estromissione che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dell’art. 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.”;

k) all’art. 7, comma 2, dopo le parole “insistono le costruzioni” sono soppresse le seguenti parole: “può essere operata per una superficie non superiore a tre volte quella coperta dai fabbricati ed”;

l)   all’art. 7, comma 3, dopo la parola “edificazioni” è aggiunta la parola:” anche”;

m) all’art. 7, comma 3, la parola “tre” è sostituita con la parola: “dieci”.

 

         2. Le occupazioni senza titolo di terreni della Riforma, poste in essere da manuali coltivatori della terra in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2000, n. 10,  vanno ricomprese nelle “situazioni consolidate” fatte salve dall’art. 3, comma 3, della stessa legge.

ART. 22

 

     1. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 “Norme in materia di bonifica” e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

          2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

ART. 23

 

         1. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1 “Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto”, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

        2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla “Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati agrumari” con sede in Reggio Calabria un contributo straordinario per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca e all’innovazione tecnologica nei settori  agroalimentare, essenziero e aromatiero.

 

         3. Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo  5122203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 24

 

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 66.700.000.000, di cui lire 1.500.000.000 per la transazione della vertenza ARSSA-MAGA srl.

 

   2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

 

          3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 2001, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2000.

 

        4. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, la somma di lire 700.000.000 è destinata alla realizzazione di interventi straordinari finalizzati alla ristrutturazione della cantina “Bruzia” di Lamezia Terme.

 

ART. 25

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000.

 

2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 “Risarcimento dei danni causati da specie animali in via di estinzione” e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 480.000.000, con allocazione al capitolo 5123105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

    

ART. 26

 

          1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000.

 

         2. Per la sottoscrizione da parte dell’ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura), dell’A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) e della Fincalabra SPA - enti strumentali della Regione Calabria - della quota di aumento del capitale sociale del “Centro di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria SPA” nella stessa misura di partecipazione posseduta, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente comma.

 

ART. 27

 

          1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000.

         

ART. 28

 

         1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

          2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 6.000.000.000.

 

          3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600.000.000.

 

ART. 29

 

   1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 8.050.000.000.

 

       2. Per gli interventi di cui all’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 “Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.400.000.000, con allocazione al capitolo 5132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

         3. Per le finalità di cui all’art. 6 della legge regionale 22.12.1998, n. 14 “Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.600.000.000, con allocazione al capitolo 5132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

RUBRICA 6^

ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

 

ART. 30

 

         1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 “Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 400.000.000.

        

         2. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 le somme di lire 300.000.000 e lire 150.000.000, sono destinate rispettivamente all’Ente Autonomo Fiera di Cosenza e all’Ente Fiera di Lamezia Terme.

 

 

ART. 31

 

        1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000.

 

         2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

         3. Per le iniziative di cui all’art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      4. Per il cofinanziamento del programma attuativo presentato dalla Regione al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato - nell’ambito dei progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche  nei centri  urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e delle relative  direttive di cui alla deliberazione CIPE 5.8.1998 -  è autorizzata  per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.348.000.000, con allocazione al capitolo 6211208  dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

        5. Il programma attuativo di cui al precedente comma è definito dall’Assessorato all’Industria, Commercio e Artigianato sentito l’Assessorato al Turismo ed  approvato dalla Giunta regionale.

 

         6. Per l’intervento progettuale previsto dall’art. 31, comma 3, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è autorizzato per l’esercizio finanziario 2001 l’ulteriore finanziamento di lire 50.000.000 con allocazione al capitolo 6122110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

         7. Per lo svolgimento delle attività dell’Ente Bilaterale Calabrese per l’Artigianato (E.B.C.A.), la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ente medesimo, per l’esercizio finanziario 2001, un contributo a fondo perduto di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

ART. 31 bis

 

    1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo regionale di garanzia, che potrà agire in sinergia con altri fondi di garanzia pubblici o privati, da affidare in gestione, secondo la vigente normativa, ad apposito soggetto abilitato, al fine di favorire l’accesso  della PMI e delle imprese artigiane a finanziamenti rivolti:

a) all’acquisizione delle risorse finanziarie a proprio carico per la realizzazione degli investimenti che godano di regimi di aiuto previsti da norme nazionali o regionali;

b) all’acquisto di scorte;

c) alla ristrutturazione o consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine generate dalla gestione aziendale.

 

    2. Per l’attuazione  degli interventi di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno specifico regolamento contenente modalità e criteri attuativi nel rispetto del regolamento CE n. 69/2001, da coordinare con la normativa prevista al comma 2 del successivo articolo 31 quater.

 

      3. Per le finalità di cui  ai precedenti commi 1 e 2, è autorizzata   per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 40.000.000.000 da finanziare attraverso la contrazione di uno o più mutui quindicennali, al tasso fisso o variabile, con istituti di credito abilitati mediante gare di evidenza pubblica.

 

      4. Per la copertura dell’onere di ammortamento relativo all’anno 2001, inerente al mutuo o ai mutui di cui al precedente comma, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000, con  allocazione al capitolo 6122222 dello stato di previsione della spesa del  bilancio 2001. Per gli anni successivi si provvede con i corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2001-2003 e successivi.

 

      5. L’autorizzazione di cui al comma 3, è subordinata, a norma dell’art. 39 della legge regionale di contabilità 5 maggio 1978, n. 5, all’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 1999.

 

       6. Qualora le rate di ammortamento del mutuo o dei mutui di cui al presente articolo decorrano a partire dall’esercizio finanziario 2002, lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 6122222 per l’esercizio 2001, può essere utilizzato in capitale per le finalità di cui al comma 1. La Giunta regionale è comunque autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per l’eventuale istituzione degli appositi capitoli di spesa, distinti per quota rimborso del capitale e per quota di interessi.

 

ART. 31 ter

 

       1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare per il tramite del CO.SE.R. scrl  (organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali  più rappresentative dell’artigianato calabrese), il progetto inerente all’Osservatorio Regionale sull’Artigianato in ambito S.I.O.E. ( Sistema Informativo Osservatorio Economico ), già approvato dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato con D.M. del 19.12.1996.

 

     2. I rapporti tra la Regione ed il CO.SE.R. scrl sono disciplinati da apposita convenzione secondo lo schema da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

       3. Agli   oneri  derivanti  dall’intervento di cui  ai precedenti commi 1 e 2 si provvede con lo stanziamento di lire  260.000.000 previsto al capitolo 6122108 dello stato  di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      4. I  Comuni, nel provvedere al riordino del settore del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’art.11 della legge regionale 11.6.1999, n. 18, qualora non avessero ancora provveduto alla concessione definitiva dei posteggi  nei mercati esistenti sul territorio, procedono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione definitiva  del posteggio ed al rilascio   dell’autorizzazione  all’operatore  che lo ha occupato   regolarmente  nell’anno precedente alla predetta data, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento dell’occupazione del suolo pubblico  o da altra documentazione  in proprio possesso e che non ricada  nei motivi di decadenza previsti dalla lettera b), comma 4, dell’art. 29 del D.Lgs 31.3.1998, n. 114.

 

            5. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4, i Comuni provvedono alla formale   istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono  di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, e procedono , per i mercati, all’assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione a favore di coloro che ne siano stati per ultimi  concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità  di cui al comma precedente.

 

        6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare il piano  di cui alla delibera consiliare 8 marzo 1995, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 32/1998 , rimodulando, conseguentemente, il progetto di rete di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, per rapportarla anche alle esigenze dell’utenza presente, gravitante ed attiva in tutti i settori  produttivi, nonchè al trend di crescita demografica ed economica  delle varie zone omogenee identificate nella richiamata delibera consiliare, salvaguardando comunque la presenza del servizio distributivo su tutto il territorio regionale.

 

           7. Al fine di assicurare il miglioramento dei servizi di distribuzione stradale del carburante per autotrazione ed ottenere un minore inquinamento ambientale, le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti per la distribuzione dei prodotti GPL e/o metano per autotrazione possono essere rilasciate senza alcun limite percentuale rispetto all’intera rete regionale. Le autorizzazioni per il potenziamento degli impianti esistenti con l’aggiunta di GPL e/o metano per autotrazione possono essere rilasciate previa rinuncia di altra autorizzazione di impianto di carburante attivo e funzionale nel territorio regionale. I citati provvedimenti possono essere autorizzati dai  Comuni nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l’insediamento di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione previsti dalla normativa in materia.

 

      8. All’art. 4 della legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se la partecipazione della Regione al capitale sociale è superiore al 50 per cento, la maggioranza dei componenti degli organi statutari deve essere garantita alla Regione stessa, che ne nomina anche il Presidente con delibera di Giunta regionale.”  

 

            9. Fino alla data di antrata in vigore della legge regionale da adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni amministrative in materia di artigianato, come definite dagli artt. 12 e 14 del decreto legislativo n. 112/98, restano attribuite alla Regione.        

 

        10. All’art. 37 bis della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 la ventesima alinea inerente alla legge 25 novembre 1989, n. 8 “Disciplina dell’artigianato” è soppressa. La legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è riapprovata nel testo originario. 

 

        11. All’art. 2, lett. b), della legge regionale 7 marzo 1995, n.5 dopo le parole: “ogni comune potrà avere” sono inserite le parole :” di norma”.                     

 

ART. 31 quater

 

             1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n.C(2000) 2345, dell’8 agosto 2000, sostiene la nascita e lo sviluppo delle PMI nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi, mediante aiuti accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 70/2001 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla “Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000-2006” approvata con decisione della Commissione Europea n. 792/99 del 1 marzo 2000.

 

             2. La giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui al citato Regolamento (CE) 70/2001.

 

             3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti  elencati nell’allegato I del Trattato CE, le attività di ricerca, i settori dei trasporti, della siderurgia, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell’industria automobilistica.

 

             4. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto l’investimento produttivo, la creazione di posti di lavoro connessa con l’investimento, l’acquisizione di servizi.

 

              5. Gli aiuti potranno essere concessi  nelle forme previste dagli “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale” pubblicati sulla GUCE C 74 del 10 marzo 1998.

 

              6. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del trattato, nè  con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo ad una intensità di aiuto superiore ai massimali di cui alla citata “Carta degli aiuti di stato a finalità regionale”.

 

              7. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal citato Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2345, dell’8 agosto 2000, concede aiuti destinati alla formazione accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 68/2001 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dal medesimo regolamento.

 

             8. La Giunta regionale, con propri atti regolamentari, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui al citato Regolamento (CE) 68/2001.

 

            9. La  Regione,  in conformità a quanto previsto  al comma 1  del        presente articolo, può integrare le agevolazioni creditizie in favore delle PMI previste dalla legge n. 949/1952, integrata dalla legge n. 240/1981, dalla legge n. 1329/1965 e dalla legge n. 598/1994, mediante un contributo in conto capitale nella misura massima del 20 per cento dell’investimento ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali  di cui al comma 1 del presente articolo.

 

         10. Per le operazioni assistite dalle agevolazioni di cui al precedente comma 9 la Regione può concedere, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, a copertura dei rischi creditizi e nell’ambito dei massimali di aiuto di cui al comma 1 del presente articolo, garanzia fidejussoria a carico dei fondi regionali di garanzia, da accordare anche in cogaranzia con altri fondi di garanzia pubblici.

 

            11. Le norme di  cui al presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2007.

 

            12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con i corrispondenti fondi previsti nel bilancio annuale 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003.

 

ART. 32

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.300.000.000.

          2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 300.000.000 è destinata alle iniziative ed attività del competente Assessorato in materia di cooperazione, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio, assistenza tecnica e funzionamento della Consulta regionale della Cooperazione.

 

ART. 32 bis

 

          1. Alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

- L’art. 3 è sostituito dal seguente:

 

“ART. 3

 

          1. La Consulta regionale della Cooperazione ha sede presso la Giunta regionale ed è così composta:

a)      Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b)      quattro rappresentanti delle Organizzazioni regionali facenti parte del Movimento Cooperativo operanti in Calabria ed aderenti alle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute;

c)      un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

d)      due esperti di provata esperienza e professionalità in materia di cooperazione, individuati su proposta dell’Assessore regionale competente;

e)      tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, nel rispetto della minoranza.

 

          2. Le designazioni dei componenti devono pervenire all’Assessorato regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

          3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta si intende regolarmente costituita, anche prescindendo dai componenti per i quali non sia ancora pervenuta la designazione, purchè sia presente la maggioranza dei componenti previsti.

 

          4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale del competente Settore.

 

          5.  La Consulta regionale è convocata d’ufficio dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

 

          6.  Ai componenti  è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, se dovute, nella misura stabilita per i dirigenti regionali“;

 

- Il primo e terzo comma dell’art. 4 sono abrogati;

 

- L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

“ART. 6

 

          1. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente dispone il riparto dei contributi ed il relativo accredito del 50 per cento a favore delle Organizzazioni regionali, per come proposto dalla Consulta regionale ed approvato dalla Giunta regionale. Il restante 50 per cento è erogato alle Organizzazioni regionali, in una o più soluzioni, dopo la presentazione da parte di ciascuna Organizzazione  di una o più relazioni dettagliate da cui risultino, in modo chiaro ed inequivocabile, l’attuazione delle iniziative programmate e, per ogni iniziativa, le spese effettivamente sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

 

          2. In caso di mancata presentazione della relazione o della documentazione contabile, oppure qualora sia nella relazione che negli atti contabili vengono riscontrate delle irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento competente, sentita la Consulta regionale, può disporre la revoca, in tutto o in parte, del contributo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.”.

 

          2. Il secondo ed il terzo comma dell’art. 17 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 sono sostituiti dal seguente comma:

 

          “2. Il Collegio è composto da tre membri, i quali sono scelti, su proposta dell’Assessore al Turismo: a) uno, che assume le funzioni di presidente, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.”

 

           3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare i Collegi dei revisori dei Conti delle relative Aziende di Promozione Turistica, adeguandone  la composizione alla normativa di cui al comma precedente.

 

          4. In attesa della legge regionale organica di riforma delle Aziende di Promozione Turistica - di cui al titolo I della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - entro trenta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione di ciascuna Azienda di Promozione Turistica fino all’approvazione della nuova disciplina normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

 


ART. 33

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.100.000.000.

  

          2. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.350.000.000.

 

          3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000.

 

         4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.300.000.000.

 

     5. Per provvedere al ripianamento del disavanzo dell’Azienda di Promozione Turistica (APT) di Cosenza è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6133119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       6. La Giunta regionale è autorizzata al ripianamento di cui al precedente comma previa specifica relazione dell’APT e verifica dei conti consuntivi regolarmente approvati.

 

      7. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 150.000.000 è destinata al sostegno delle attività di promozione turistica del gruppo “Mirabilia” di Catanzaro con particolare riferimento alle manifestazioni a carattere nazionale degli sbandieratori in costume medioevale, organizzate nell’anno 2001.

 

      8. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 200.000.000 è destinata al comune di Crotone per l’organizzazione del “1° Torneo europeo dei giovani  per la vita”,  in memoria delle vittime delle alluvioni che hanno interessato negli anni 1996 e 2000 i territori dei comuni di Crotone e Soverato.

 

      9. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di lire 100.000.000 è destinata all’Unione Nazionale Pro-loco italiane per il sostegno delle iniziative degli organi regionali, riconosciuti  con l’art. 33, comma 7, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

 

      10. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 100.000.000 è destinata al comune di Lamezia Terme per l’organizzazione del 1° torneo italiano di pallavolo “Pallavolo per tutti, i giovani e la solidarietà”.

 


ART. 34

 

          1. Per gli interventi previsti  dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000.

 

       2. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale regionale la Giunta regionale è autorizzata a concedere   contributi agli enti locali proprietari  di strutture e impianti termali per garantire   agli stessi  la disponibilità della quota di cofinanziamento per l’accesso ai finanziamenti previsti a tale titolo dal POR (Programma Operativo Regionale) della Calabria per il periodo 2000 - 2006.

 

     3. Per gli interventi di cui al precedente  comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 6124210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     4. Per lo studio e analisi delle potenzialità turistiche calabresi, anche mediante l’utilizzo del lavoro interinale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000 con allocazione al capitolo 6111106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       5. L’intervento  di cui al precedente comma è attuato nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

 

ART. 35

 

          1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

       2. Al fine di promuovere il sistema aeroportuale regionale attraverso interventi e azioni atte a migliorare l’immagine e la qualità dei servizi aeroportuali e a realizzare politiche di contenimento dei costi  in grado di incidere positivamente sulla competitività  dell’offerta turistica complessiva regionale, anche in coerenza a quanto stabilito dall’art. 136  della legge 23.12.2000, n. 388, è autorizzata  per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000, con allocazione  al capitolo 6133205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

      3. Per l’attuazione degli interventi e azioni di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a definire con le società di gestione dei servizi aeroportuali un programma alla cui realizzazione si provvede nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

 

      4. Prima del perfezionamento del programma di cui al precedente comma 3, la Giunta regionale sottoporrà il programma stesso al parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.

 


ART. 36

 

            1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 8 “Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6121210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

       2. Per il finanziamento ed il potenziamento del laboratorio  regionale presso l’Università della Calabria  di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6367 dell’11.11.1998 - aperto alle PMI ed ai giovani  che intendono avviare un lavoro autonomo - finalizzato allo studio e  caratterizzazioni di materiali per applicazioni industriali nei campi dell’edilizia, delle costruzioni stradali, del restauro dei centri storici e  di  altre opere, è autorizzata per l’esercizio finanziario  2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 6122223 dello stato di previsione delle spesa del bilancio 2001.

 

          3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo all’Università Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di un laboratorio regionale - aperto alle PMI ed ai giovani  che intendono avviare un lavoro autonomo - finalizzato allo studio, ai siti delle materie prime ed alla utilizzazione di materiali per il risanamento ed il restauro con metodi tradizionali dei centri storici e di altre opere.

 

     4. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122224 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

            5. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 8853 del 28 febbraio 1995, da effettuarsi nel periodo 2000-2001 per il tramite della società SEAT a.p.a. - incaricata con deliberazioni della Giunta regionale n. 6396 del 15 dicembre 1997 e n. 7360 del 14 dicembre 1998 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 528.840.000, di cui lire 259.200.000 per l’anno 2000, con allocazione al capitolo 6122111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

ART. 37

 

          1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 - 2131102 - 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313102 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

 

          2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

 

          3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.

 

          4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12.

 

          5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

 

ART. 37 bis

 

        1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del “Programma Operativo Regionale” (POR) della Calabria - approvato con decisione CE 8.8.2000 n.C(2000)2345 -  e del relativo Complemento di Programmazione, nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 - ammontanti a complessive lire 4.204.036.370.000 nel quadriennio 2000/2003 - si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:

 

a) quanto a lire 451.850.850.000 con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo), iscritte al capitolo 2329101 dell’entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione;

 

b) quanto a lire 1.299.454.058.000 con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), iscritte al capitolo 2329201 dell’entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione;

 

c) quanto a lire 458.996.695.000 con risorse derivanti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia), iscritte al capitolo 2329202 dell’entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2006 della Regione;

 

d) quanto a lire 20.814.905.000 con risorse derivanti dallo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della pesca), iscritte al capitolo 2329203 dell’entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione;

 

e) quanto a lire 1.365.077.082.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall’art. 5 della legge 16.4.1987, n. 183, iscritte al capitolo 2329204 dell’entrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione;

 

f) quanto a lire 279.438.610.000 con risorse previste dall’Accordo di Programma  Quadro (APQ) “ciclo integrato delle acque” in via di rimodulazione, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19.10.1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con delibere CIPE n° 142 del 6.8.1999 e  n° 14 del 15.2.2000;  

 

g) quanto a  lire 24.925.600.000 con risorse  previste   dall’Accordo  di  Programma Quadro (APQ) “sistemi locali di sviluppo”, in via di definizione, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19.10.1999,  e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con delibera CIPE  n. 14 del 15.2.2000;

 

h) quanto a lire 106.549.070.000 con risorse derivanti dalla delibera CIPE n. 275 del 18.12.1996 (fondi aree depresse), iscritte tempo per tempo al capitolo 2305265 dell’entrata ed al corrispondente capitolo 2242209 della spesa dei bilanci di previsione annuali dal 1998 al 2001 e corrispondenti bilanci pluriennali, inerenti alla realizzazione di progetti  per interventi infrastrutturali coerenti con il POR 2000 - 2006 della Calabria;

 

i) quanto a lire 49.378.760.000 con risorse derivanti dalle leggi 7 agosto 1990, n° 253 e 3 agosto 1998, n° 267, iscritte  ai corrispondenti capitoli 2305219 e 2305275 dell’entrata ed ai relativi capitoli 2112206 e 2141230 della spesa del bilancio 2001 ed anni precedenti;

 

l) quanto a lire 58.095.060.000 con risorse proprie regionali, di cui lire 26.524.360.000, 13.754.820.000, 17.815.880.000 rispettivamente a carico dei bilanci 2001, 2002 e 2003 iscritte su base pluriennale ai capitoli del programma 3421 dello stato di previsione della spesa dei bilanci annuale 2001 e pluriennale 2001 - 2003;

 

m) quanto a lire 47.355.360.000 con risorse previste tempo per tempo nei bilanci annuali dell’A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), ente  strumentale della Regione, inerenti ai progetti già avviati nel settore della forestazione produttiva;

 

n) quanto a lire 42.100.320.000 con risorse a carico degli Enti locali interessati, da prevedere tempo per tempo nei propri bilanci, per la copertura della quota del 15 per cento inerente al finanziamento di progetti integrati nell’ambito della asse V “Città” del POR 2000-2006 della Calabria.

 

       2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata - in relazione ai canali di finanziamento, al programma, ai settori, alle misure, ai capitoli e alle leggi organiche - è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di bilancio di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003, per quanto attiene quella finanziata con i fondi strutturali comunitari e con le risorse proprie regionali, mentre si rinvia agli APQ (Accordi di Programma Quadro) per quelle finanziate con le delibere CIPE n. 142 del 6.8.1999 e n. 14 del 15.2.2000.

 

      3. Nelle more di una legge organica che disciplini la materia, ogni proposta di atto di impegno della spesa a carico del bilancio regionale, inerente all’attuazione del POR (Programma Operativo Regionale) Calabria, nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, deve essere accompagnato dai pareri, da allegare all’atto di impegno stesso, di regolarità amministrativa e contabile, rilasciata rispettivamente dal dirigente competente e dal dirigente del settore di Ragioneria Generale, nonchè dal parere di coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari, rilasciato dal Dirigente generale del Dipartimento competente.

 

ART. 37 ter

 

            1. La nomina della Regione  negli organismi di  revisione e/o di controllo degli enti strumentali della Regione e di quelli  per i quali è prevista la partecipazione della Regione, appartengono, per loro stessa natura, alla competenza esclusiva del Consiglio regionale che la esercita con le modalità e i limiti fissati dal Regolamento.

 

ART. 38

 

          1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2001, restano determinati in complessive lire 7.200.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali, in complessive lire 20.000.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001201) destinato alle spese per investimenti attinenti alle funzioni normali  e in complessive lire 1.300.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001202) destinato alle spese di investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

 

       2. Il fondo globale di cui al capitolo 7001201 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alla realizzazione di interventi inerenti allo sviluppo e all’occupazione che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio.

        

     3. Il fondo globale di cui al capitolo 7001202 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi inerenti al settore agricolo che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio.

 

ART. 39

 

          1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

 

          2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

 

          3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

ART. 40

 

          1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

ART. 41

 

          1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

 

          2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

ART. 42

 

   1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 758.843.253.750 nel triennio 2001/2003, di cui lire 726.983.253.750 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2001/2003, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

  

          2. La tabella  "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

ART. 43

 

   1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.