VII LEGISLATURA

15^ Seduta

Venerdì 22 dicembre 2000

 

 

Deliberazione n. 48 (Estratto del processo verbale)

 

OGGETTO:        Legge regionale - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

 

Presidente: Battista Caligiuri

Consigliere Segretario: Francesco Pilieci

Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

 

Consiglieri assegnati 43

 

Consiglieri presenti 40, assenti 3

 

…omissis…

 

Il Presidente, quindi, dopo gli interventi dei Consiglieri Bova, Galati e dell'Assessore al Bilancio Bagarani, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti  40, a favore 25, contrari 4, astenuti 11 - ne proclama il risultato:

 

"Il Consiglio approva"

 

…omissis…

 

IL PRESIDENTE   f.to: Caligiuri

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci

 

IL SEGRETARIO GENERALE   f.to: Cannizzaro

 

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 27 dicembre 2000

                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                            (dott. Giuseppe Cannizzaro)

 

 


Art. 1

 

  1.            La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2001 in corso di esame.

 

  2.            Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104, 1001105, 1001106, 2222107, 2233202, nonché per le spese inerenti all'attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.

 

  3.            Nel limite di tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001 annessi al bilancio regionale.

 

  4.            Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

 

Art. 2

 

  1.            La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 1

 

  1.            La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2001 in corso di esame.

 

  2.            Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104, 1001105, 1001106, 2222107, 2233202, nonché per le spese inerenti all'attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.

 

  3.            Nel limite di tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001 annessi al bilancio regionale.

 

  4.            Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

 

Art. 2

 

  1.            La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.