VII LEGISLATURA
15^
Seduta
Venerdì
22 dicembre 2000
Deliberazione
n. 48 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.
Presidente:
Battista Caligiuri
Consigliere
Segretario: Francesco Pilieci
Segretario
Generale: Giuseppe Cannizzaro
Consiglieri
assegnati 43
Consiglieri
presenti 40, assenti 3
omissis
Il
Presidente, quindi, dopo gli interventi dei Consiglieri Bova, Galati e dell'Assessore al
Bilancio Bagarani, essendo stati approvati separatamente i due articoli del progetto di
legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire
in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso
l'esito - presenti e votanti 40, a favore
25, contrari 4, astenuti 11 - ne proclama il risultato:
"Il
Consiglio approva"
omissis
IL
PRESIDENTE f.to: Caligiuri
IL
CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to: Pilieci
IL
SEGRETARIO GENERALE f.to: Cannizzaro
E'
conforme all'originale.
Reggio
Calabria, 27 dicembre 2000
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Cannizzaro)
Art.
1
1.
La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per
l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 2001 in corso di esame.
2.
Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per
le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104,
1001105, 1001106, 2222107, 2233202, nonché per le spese inerenti all'attuazione del
Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.
3.
Nel limite di tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei
bilanci di previsione relativi all'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria),
all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS
(Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001 annessi al
bilancio regionale.
4.
Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma
è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.
Art.
2
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
1
1.
La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per
l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 2001 in corso di esame.
2.
Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per
le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104,
1001105, 1001106, 2222107, 2233202, nonché per le spese inerenti all'attuazione del
Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.
3.
Nel limite di tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei
bilanci di previsione relativi all'AFOR (Azienda Forestale della Regione Calabria),
all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS
(Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001 annessi al
bilancio regionale.
4.
Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma
è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.
Art.
2
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.