VII LEGISLATURA
104^ Seduta
Mercoledì 22 dicembre 2004

Deliberazione n. 305 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale – Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 23, assenti 20

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Pezzimenti, essendo stati approvati separatamente i trentaquattro articoli del progetto di legge in argomento con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 23 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 dicembre 2004

                                                                                         IL DIRIGENTE
                                                                             DEL SETTORE SEGRETERIA
                                                                                          (G. Multari)

 

Allegato alla deliberazione

n. 305 del 22 dicembre 2004

 

 

 

VII LEGISLATURA

 

L E G G E   R E G I O N A L E

 

NORME IN FAVORE DEI CALABRESI NEL MONDO E SUL

COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI ESTERNE

 

 

 

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2004

                                                                                      IL  PRESIDENTE
                                                                                        (Luigi Fedele)     


Art. 1
(Finalità)

          1. La Regione Calabria opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero.
          2. A tal fine promuove:
              a) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità calabrese, quale strumento per la conservazione delle radici della terra d'origine;
              b) interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche e culturali.;
              c) iniziative dirette a conservare e a tutelare la identità calabrese ed a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine avendo particolare riguardo alle nuove generazioni nate all'estero;
              d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra gli emigrati calabresi;
              e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi che rimpatriano.

Art. 2
(Destinatari degli interventi)

          1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge:
              a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
              b) i cittadini che eleggano la propria residenza in un comune della Calabria dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi rientrati nella regione da non più di due anni;
          2. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti.
          3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3
(Iniziative ed interventi regionali)
Misure ordinarie e straordinarie

          1. Nelle singole leggi regionali che dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali, di istruzione e cultura, saranno definiti criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione di cittadini. singoli o associati, di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 2 nel piano annuale degli interventi.
               2. Le iniziative e gli interventi diretti specificatamente ai soggetti di cui all'art. 2 sono volti a:
              a) assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività nei settori della cultura e della economia;
              b) curare e sostenere la diffusione fra le comunità dei calabresi all'estero di pubblicazioni notiziari, giornali e materiale radiofonico e audiovisivo utilizzando anche la via telematica;
              c) effettuare, anche mediante convenzioni con Università, Istituti ed Enti qualificati indagini, ricerche e studi relativi all'integrazione sociale ed economica nel Paese di accoglienza dei nostri corregionali;

                d)
  favorire la formazione e la riqualificazione professionale;
              e) agevolare l'inserimento dei figli dei rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale;
              f) favorire l'accesso alle Università della regione di studenti o giovani laureati, anche se sprovvisti di cittadinanza italiana, discendenti di cittadini calabresi;
              g) organizzare nel territorio regionale iniziative di turismo sociale, di interscambio tra giovani studenti e relativi docenti vacanze culturali e di studio;
              h) concorrere con i Comuni nella assistenza ai cittadini rimpatriati ed alle loro famiglie;
              i) favorire il reinserimento dei rimpatriati nelle attività produttive locali e nell'acquisto o ristrutturazione dell'alloggio familiare;
              l) riconoscere e sostenere anche finanziariamente l'attività dell’associazionismo calabrese all'estero;
             m) effettuare studi e ricerche anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali della Regione relative al fenomeno migratorio ed ai movimenti e flussi migratori, strumentali alla programmazione degli interventi regionali.
          3. La Regione concorre altresì a sostenere iniziative culturali, sociali ed economiche adottate da associazioni di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia.
          4. I contributi finanziari previsti dalla presente legge, in quanto volti specificamente a concorrere alla soluzione dei problemi economici sociali e culturali dei corregionali all'estero o rimpatriati, che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio, sono aggiuntivi, salvo diverso disposto, rispetto agli eventuali analoghi di provenienza pubblica entro i limiti della spesa e degli oneri effettivamente sostenuti e documentati dai beneficiari.

Art. 4
(Provvidenze socio ‑assistenziali)

          1. Ai cittadini di origine calabrese di cui all'art. 2, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
              a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per se e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria;
              b) sussidi straordinari in caso di particolari e documentate situazioni di bisogno;
              c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all'estero e dei loro familiari;
              d) assegni di studio a favore dei figli dei lavoratori residenti all'estero per la frequenza in Calabria delle scuole medie inferiori e superiori e delle Università.
          2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruzione.
          3. La Regione accredita ai singoli comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze.
          4. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, i Settori competenti sono autorizzati a procedere in favore dei lavoratori calabresi emigrati all’estero che abbiano mantenuto o riacquistato la cittadinanza italiana, al rimborso della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi a periodi di lavoro prestati all'estero, nel limite massimo di 15 anni ammessi a riscatto. Agli stessi fini i Settori preposti sono altresì autorizzati a procedere al rimborso, in favore dei lavoratori calabresi emigrati all'estero e rientrati nella Regione che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento degli oneri versati all'INPS a titolo di contribuzione volontaria. Il rimborso di cui al secondo comma è effettuato a condizione che i lavoratori interessati non siano assoggettati all'obbligo contributivo nelle forme assicurative gestite dall’INPS, o in quelle esonerative, esclusive e sostitutive dello stesso, per tutto il periodo della contribuzione volontaria.

Art. 5
(Contributi per avvio di attività produttiva e per la casa)

          1. Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni per l'avvio di attività produttive singole, associate o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e dei servizi, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a € 20.000,00.
          2. Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni, per l'acquisto, il completamento, la costruzione, la ristrutturazione dell'alloggio familiare, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a € 20.000,00.
          3. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e la erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
          4. I contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili.

Art. 6
(Assegni e borse di studio ‑ convenzioni e accordi internazionali ‑ Inserimento scolastico)

          1. La Regione istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei lavoratori emigrati per la frequenza nella regione di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post‑universitari.
          2. Analogamente, nel rispetto della normativa statale, la Regione può finanziare convenzioni e accordi internazionali fra le Istituzioni scolastiche e Universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di origine calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti anche di altre regioni d'Italia.
          3. Allo scopo di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con gli Enti locali, Istituti ed Organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, organizza:
              a) corsi di recupero linguistico;
              b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 7
(Iniziative e attività culturali)

          1. La Regione, riconoscendo la cultura quale strumento essenziale di progresso e di maturazione sociale e civile, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore della identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.
          2. Tali iniziative, fra le quali l'insegnamento della lingua e cultura italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, gli Istituti italiani di cultura; le Associazioni dell'emigrazione e altre Istituzioni culturali.
          3. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre Regioni d'Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi

Art. 8
(Attività promozionali)

          1. La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza iniziative dirette a:
              a) svolgere opera di promozione e di informazione sugli aspetti della vita regionale;
              b) organizzare mostre di prodotti tipici della regione, favorendone la commercializzazione;
              c) attuare manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale e artistico.

Art. 9
(Turismo etnico. Investimenti produttivi. Sedi di rappresentanza all'estero)

          1. Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell'immagine della Calabria, con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo calabrese all'estero, la Regione incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine.
          2. Parallelamente, sono adottati i provvedimenti opportuni per far conoscere nei paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo.
          3. La Regione adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei corregionali all'estero, nonché a suscitare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria.
          4. D'intesa con le Autorità locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione provvede alla stipula di accordi con Paesi, Enti, Organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici.
          5. E' autorizzata, con l'osservanza delle condizioni ed entro i limiti di cui al precedente comma, la istituzione di sedi di rappresentanza all’estero, per il perseguimento delle finalità promozionali di cui alla presente legge.

Art. 10
(Soggiorni, turismo sociale)

          1. La Regione, anche in collaborazione con altre Regioni, con Enti e Organismi pubblici e privati, promuove e favorisce:
              a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i calabresi all'estero e i loro discendenti;
              b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta della Calabria;
              c) iniziative tese ad offrire una settimana in Calabria a totale carico della Regione a corregionali all'estero che si trovino in condizioni economiche disagiate o non hanno più familiari nella Regione.
          2. Tali iniziative riguardano, in particolare, viaggi e soggiorni nella regione, con preferenza per i giovani e gli anziani, e possono essere estese anche ai nati nella regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

Art. 11
(Informazione)

          1. La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto con la realtà regionale, provvede anche conferendo specifici incarichi professionali:
              a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad informare i calabresi all'estero sulla attività legislativa ed amministrativa dell'ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto altro possa essere di interesse per i corregionali all'estero;
              b) alla diffusione tra le comunità dei calabresi all'estero di quotidiani, riviste, pubblicazioni, libri e materiale audio‑visivo e radiofonico utilizzando anche la rete telematica;
              c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi.

Art. 12
(Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche ed audiovisive)

          1. La Regione incoraggia e riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, letterarie, bibliografiche o audio visive prodotte da Calabresi residenti in Italia o all'estero.

Art. 13
(Attestati di benemerenza ai cittadini di origine calabrese residenti all'estero)

          1. Il Presidente della Giunta regionale su proposta del Settore competente, conferisce attestati di benemerenza ai cittadini di origine calabrese che hanno lavorato all'estero per oltre trenta anni onorando il nome della Calabria, e riconoscimenti annuali a cittadini illustri che si siano affermati all'estero nel campo della cultura, dell'imprenditoria, dell'attività pubblica e sociale.

Art. 14
(Registri delle associazioni, circoli, enti ed istituzioni)

          1. La Regione riconosce le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che abbiano una sede nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità, senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero ed i loro familiari.
          2. La Regione riconosce, altresì, le Associazioni ed i Circoli senza fini di lucro e le eventuali aggregazioni in federazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia o all’estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale per quelle Associazioni il cui numero di iscritti non è inferiore a trecento soci.
          3. Presso il Settore competente per i problemi dell’emigrazione sono istituiti distinti registri delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni nonché delle Associazioni, dei Circoli e delle Federazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2.
          4. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 16.

Art 15

(Registro regionale delle Confederazioni, Federazioni ed Associazioni
dei Calabresi residenti all'estero)

          1. Presso il Settore competente di cui al precedente art. 14, comma 3, è istituito il registro delle confederazioni delle Federazioni e delle Associazioni dei calabresi residenti all'estero.
          2. Il registro di cui al precedente comma deve essere aggiornato annualmente.

Art. 16
(Confederazioni, federazioni ed associazioni dei calabresi residenti all'estero)

          1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento, e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine dì agevolare l'interrelazione con la Regione.
          2. In ogni Paese estero e nel territorio per il quale è previsto il Consultore, le singole Associazioni calabresi si riuniscono in Federazioni. In ogni continente e sub‑continente le federazioni calabresi si riuniscono in confederazioni per area geografica corrispondente alle circoscrizioni estero previste nella legge per il voto all’estero. Le Confederazioni, le Federazioni e le Associazioni a domanda sono iscritte al registro di cui al precedente art. 15. La domanda deve essere corredata da:
             
a)
  copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
              b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede;
              c) elenco dei soci vidimato dall'autorità consolare competente per territorio.
          3. Le Confederazioni, le Federazioni e le singole Associazioni, ciascuna nell'ambito di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui al successivo articolo ovvero esperti  secondo le modalità di cui all'art. 19 comma 13. Ai predetti organismi possono essere concessi:
              a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate;
              b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali  riconosciuti qualificanti.
          4. Le domande di contributo, debitamente documentate, debbono pervenire ai competenti Settori entro il 31 gennaio di ogni anno.
          5. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai Consultori.

Art. 17
(Consulta regionale dei calabresi all'estero)

          1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei Calabresi all'estero con sede presso il Settore competente.

Art. 18
(Composizione della Consulta regionale dei calabresi all'estero)

          1. La Consulta regionale dei calabresi all'estero è composta da:
              a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore suo delegato, che la presiede;
              b) il Presidente della Commissione consiliare Politiche Comunitarie e Relazioni esterne;
              c) un rappresentante della piccola e media imprenditoria all’estero individuato tra i connazionali residenti all’estero da almeno 5 anni designato dalle Associazioni iscritte al registro di cui al precedente art. 15;
              d) cinque rappresentanti di Associazioni Enti ed Istituzioni dell'emigrazione iscritte nel registro di cui al precedente art. 14, comma 1, designati dalle stesse;
              e) tre rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei Paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati designati dai rispettivi organi regionali;
              f) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale,     designati dai relativi organi regionali;
              g) cinque rappresentanti uno per ogni Provincia, designati dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
              h) il direttore della Sede regionale dell'INPS;
              i) un rappresentante della Direzione, Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie designato dalla stessa;
              l) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali designato dall'Unione Province d'Italia (U.P.I.);
            m) tre rappresentanti delle Amministrazioni comunali della regione, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
             n) ventotto cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero dei quali la metà di sesso femminile, designati dalle rispettive Associazioni iscritte al registro di cui al precedente art. 14, comma 2, secondo la proporzione di seguito indicata;

(Paesi di residenza dei Calabresi all'estero)          (Numero dei Consultori da nominare)

BELGIO  1
FRANCIA     1
GERMANIA 1
GRAN BRETAGNA   1
SVIZZERA  1
AUSTRALIA 4
ARGENTINA 4
 BRASILE  4
 CILE  1 
URUGUAY 1
CANADA  3
U.S.A.    4
VENEZUELA 1
SUD AFRICA
1
TOTALE   28

             o) un cittadino calabrese residente fuori regione dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti designato dalle Associazioni competenti;

Art. 19
(Costituzione e funzionamento)

          1. La Consulta regionale dei Calabresi all'estero è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, salvo revoca del mandato.
          2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta. Non si può essere nominato Consultore per più di due volte consecutive.
          3. Le designazioni dei Consultori da parte della Associazioni, Federazioni e Confederazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le, successive integrazioni.
          4. La Consulta elegge nel proprio seno due Vice Presidenti ed il Comitato direttivo di cui al successivo art. 25.
          5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della competente struttura per i problemi dell'emigrazione di livello non inferiore alla categoria D1.
          6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un quarto dei componenti in carica in seconda convocazione.
          7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta.
          8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
          9. La Consulta è convocata di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta lo richiedano non meno di un terzo dei componenti in carica.
         10. La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.
         11. La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.
         12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente, su proposta del Settore potrà far partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame , nonché Esperti appositamente nominati, senza diritto di voto.
         13. Il numero degli esperti nominati dal Presidente non può superare il numero dei Consultori in rappresentanza dei calabresi all'estero;
         14. Qualsiasi attività, ovvero, iniziativa assunta dai calabresi all'estero, deve essere canalizzata attraverso il Consultore che si avvarrà della collaborazione di eventuali Esperti e Presidenti Federali e Confederali, con preclusione tassativa di qualsiasi intervento finanziario promanante da fonte regionale afferente manifestazioni che non siano state organizzate attraverso i Consultori ovvero gli esperti e Presidenti federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua ed identifica quali unici interlocutori istituzionali i Consultori, gli Esperti e i Presidenti federali ai quali dovranno far capo tutte le Associazioni, Circoli, Clubs ecc. dei calabresi per qualsivoglia esigenza che dovesse postulare erogazioni di contributi previsti dalla presente legge.

Art. 20
(Compiti della Consulta)

          1. La Consulta regionale dei Calabresi all'estero ha i seguenti compiti:
              a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al seguente articolo 28, nonché sui relativi criteri di applicazione;
              b) avanzare proposte su studi e ricerche sul fenomeno dell'emigrazione;
              c) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati;
              d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell’emigrazione;
              e) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale e di solidarietà in favore degli emigrati, dei rimpatriati, e delle loro famiglie;
              f) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le Confederazioni, le Federazioni le Associazioni dei calabresi residenti all'estero nella redazione dei rispettivi statuti;
              g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani ecc. di identità calabrese fra emigrati e loro discendenti al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi all’estero.

Art. 21
(Comitato direttivo della Consulta)

          1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da otto componenti eletti dalla Consulta nel proprio seno con i criteri e modalità di elezione di cui al successivo articolo 22.
          2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
          3. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.
          4. Il Comitato, in particolare:
              a) collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;
              b) cura i rapporti con gli Enti locali regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;
              c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
              d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;
              e) propone l'effettuazione di convegni incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore.
          5. Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante per la decisione.
          6. Il Presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati al problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
          7. Verbalizza le sedute il Segretario della Consulta.

Art. 22
(Elezione dei Vice Presidenti e del Comitato direttivo)

          1. Nella seduta di insediamento della Consulta vengono eletti:
              ‑   i due Vice Presidenti di cui uno residente all'estero ed uno residente in Italia;
              ‑  otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia.
          2. Per la elezione di ciascun Vice Presidente, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
          3. Per la elezione del Comitato direttivo ogni Consultore potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze, in due distinte votazioni, per eleggere i quattro Consultori residenti all'estero ed i quattro residenti in Italia. Risultano eletti i Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
          4. Alle elezioni di cui ai precedenti commi partecipano tutti i componenti della Consulta.

Art. 23
(Consultori all'estero)

          1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei calabresi all’estero, la Regione si avvale della collaborazione di Consultori, scelti ai sensi dell’art. 18 della presente legge fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 2 e che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione calabrese, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.
          2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi, di primo e di secondo grado di cui all'art. 16, le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari e, ove costituiti, i Comitati italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (Istituzione dei comitati delle emigrazioni italiane).
          3. Le segnalazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Presidente nomina i consultori sulla base delle segnalazioni pervenute, in mancanza di segnalazioni il Presidente provvede ugualmente alla nomina dei consultori.
          4. La competenza del Consultore è riferita al territorio o parti del territorio del Paese nel quale il consultore stesso risiede, sentiti gli organismi associativi iscritti al registro di cui all'art. 15 e, ove occorra, può essere estesa ad altri paesi.
          5. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Emigratorie, al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) e alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nei paesi rientranti nell'area di competenza dei Consultori stessi.
          6. L'attività dei consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dal Settore competente.
          7. Ai consultori residenti all'estero è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ovvero per la finalizzazione dell'attività istituzionale (convegni, congressi. spese di gestione ed eventuali sedi di rappresentanza, purché preventivamente autorizzate dal Settore e debitamente documentate nonché verificate dalle strutture assessorili. Il Settore sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dei consultori medesimi si riserva di determinare le voci di spesa rimborsabili in base alla vigente normativa.
          8. Il consultore all'estero, d'intesa con gli Organismi associativi locali, coordina tutte le attività e le richieste di contributi delle singole Associazioni, delle Federazioni e delle Confederazioni e si raccorda, altresì, con i membri eletti del locale COMITES.

Art. 24
(Compiti del Consultore)

          1. Il Consultore è il referente della Regione nell'area di competenza assegnategli  dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività calabresi ed opera su mandato della Regione per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:
              a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro Associazioni con gli Organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le Autorità locali, con le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari italiani con gli Istituti italiani di cultura;
              b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Regione, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;
              c) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Settore competente una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta e sullo stato delle collettività calabresi che rappresenta.

Art. 25
(Rimborsi ed indennità ai Consultori)

          1. Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli esperti, per l'espletamento delle loro funzioni, compete, qualora ne ricorrano le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale di Dirigente.

Art. 26
(Fondo economale)

          1. All'inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento della Presidenza, si provvede ad anticipare ad un funzionario delegato, di cui al comma successivo, una dotazione di fondi per il funzionamento della Consulta e per consentire l'immediata erogazione delle somme relative al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti la Consulta.
          2. Con decreto del Presidente della Regione, è nominata responsabile del fondo un dipendente della competente struttura regionale appartenente a fascia funzionale non inferiore alla categoria D.

Art. 27
(Coordinamento)

          1. E' costituito nell'ambito del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, il coordinamento tra le strutture regionali che attuano interventi e iniziative promozionali nel campo dell'economia, della cultura e del turismo aventi rilevanza esterna.
         2. Il Presidente. al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione all'estero dei prodotti tipici calabresi dovrà d'intesa con gli Assessori al Turismo, all’Industria, Commercio ed Artigianato, assumere e coordinare idonee iniziative volte alla conoscenza della Calabria anche attraverso i richiamati prodotti, fornendo iniziative commerciali, turistiche, culturali tese all'esportazione delle stesse ed organizzando, sostenendone i costi finanziari, manifestazioni gastronomiche, artigianali e turistico‑culturali anche al fine di favorire ed incrementare il turismo etnico.

Art. 28
(Piano annuale degli interventi)

          1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei calabresi all'estero di cui ai precedenti art. 17 e 18, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano annuale per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.
          2. Qualora la Commissione consiliare non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
          3. Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.
          4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente o suo delegato ai problemi dell'emigrazione.

Art. 29
(Consulta regionale dei giovani calabresi all'estero)

          1. E' istituita per le stesse finalità di cui all'art. 1, identica composizione e disciplinata dagli articoli dal 18 al 27, la Consulta Regionale dei calabresi di seconda e terza generazione nati all’estero, i cui componenti avranno le stesse prerogative dei Consultori di cui all'art. 25.
          2. I giovani consultori , devono aver compiuto la maggiore età secondo le leggi della Repubblica Italiana e non aver superato il trentesimo anno di età.
          3. Gli stessi si occuperanno delle problematiche afferente i giovani calabresi all'estero secondo quanto disciplinato dall'articolato della presente legge, autonomamente, al fine di garantire il graduale inserimento degli stessi nella Consulta di cui all'art. 18.
          4. In sede di prima applicazione della presente legge i giovani consultori saranno indicati, sentiti i Consultori di cui all'art. 18, ovvero gli Esperti, i Presidenti confederali ed in mancanza autonomamente scelti dal Presidente della Giunta Regionale, garantendo, ove possibile, la presenza di consultrici in ragione del cinquanta per cento dei componenti.

Art. 30
(Accertamenti)

          1. Il Settore competente per i problemi dell'emigrazione effettua periodici accertamenti sull'impiego dei fondi comunque erogati ai sensi della presente legge.

Art. 31
(Agevolazioni trasporto aereo calabresi fuori regione)

          1. I Direttori Generali competenti per materia sono autorizzati a stipulare convenzioni con compagnie di navigazioni aeree disponibili a collegare gli aeroporti della regione ‑ Crotone Lamezia ‑ Reggio Calabria ‑ con città che registrino la presenza di alto tasso di emigrati calabresi in Italia ed all'estero, garantendo agevolazioni tariffarie, orari che si impegnino ad offrire a bordo prodotti calabresi ad assumere personale preferibilmente calabrese, garantendo sovvenzioni break–iven e quant’altro occorrente a consentire i collegamenti da e per la Calabria con i calabresi residenti fuori regione.

Art. 32
(Norma transitoria)

          1. La Consulta regionale di cui all'art. 19, secondo la tabella A della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 - sezione per i problemi degli emigrati - in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità e viene integrata con gli altri componenti secondo l'art. 18 della presente legge.

Art. 33
(Norma abrogativa)

          1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17, incompatibili con la presente legge.
          2. Gli atti di spesa conseguentemente assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.
          3. Le domande inevase, sia per carenza di documentazione presentata, che per mancanza di copertura finanziaria, per le quali non si è ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno esaminate secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.

Art. 34
(Norma finanziaria)

          1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per l’anno 2004 con le risorse finanziarie allocate all’UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
          2. Per gli anni successivi le spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono realizzate annualmente nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti dalla legge di approvazione del bilancio regionale e dall'apposita legge finanziaria che l'accompagna.