VII LEGISLATURA
100^ Seduta
Lunedì 8 novembre 2004

Deliberazione n. 303 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale – II° provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. Manovra di copertura dei disavanzi della sanità anno 2003 (art. 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8).

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 31, assenti 12

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Nucera, essendo stati approvati separatamente i tre articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 31, a favore 23, astenuti 8 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 9 novembre 2004

                                                                                             IL DIRIGENTE
                                                                                  DEL SETTORE SEGRETERIA
                                                                                               (G. Multari)

 

Allegato alla deliberazione

n. 303 dell’8 novembre 2004

 


VII
LEGISLATURA


L E G G E   R E G I O N A L E

 

II° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNUALE 2004 E PLURIENNALE 2004-2006. MANOVRA DI COPERTURA

 DEI DISAVANZI DELLA SANITA’ ANNO 2003 (ART. 23, COMMA 1,

DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2003, N. 8)

 

 

 

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell’8 novembre 2004.

Reggio Calabria, 8 novembre 2004

                                                                                                IL  PRESIDENTE
                                                                                                   (Luigi Fedele)     


RELAZIONE

Premessa

La presente manovra finanziaria si è resa necessaria per la copertura del disavanzo della sanità relativo all’esercizio 2003, pari a Euro 19.243.000,00 confermato anche dal Tavolo di Monitoraggio istituito a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 8 agosto 2001 per l’anno 2003.
Come noto, con l’Accordo citato si risolve – anche se solo parzialmente -  il  problema relativo al sottofinanziamento del settore sanità, a fronte di una serie di impegni assunti dalle Regioni relativi, fondamentalmente, al controllo della spesa sanitaria e al rispetto dei LEA.
Il problema del “sottofinanziamento” in sanità, all’origine di larga parte dei recenti deficit annuali, è stato risolto fissando il finanziamento per gli anni 2002-2004 al 5,88% del PIL e con obiettivo del 6% in un arco ragionevole di tempo. A seguito di ciò, alla Regione Calabria sono state destinate per gli anni 2002-2004 risorse per circa  7,291 miliardi di euro di cui 2,327 per il 2002,  2,45 per il 2003,  2,51 per il 2004.
Gli obblighi assunti dalle Regioni con l’Accordo sono poi stati recepiti con il D.L. 347/2001, convertito dalla legge 405/2001, e riguardano, in sintesi, misure di contenimento della spesa (obbligo di adesione alle convenzioni con la Consip per gli acquisti di beni e servizi, tetto per la farmaceutica fissato a carico del servizio sanitario nazionale al 13% della spesa sanitaria, istituzione di strumenti di monitoraggio e controllo sulla spesa sanitaria) misure di miglioramento dei servizi e delle strutture (rispetto dei LEA, vincolo di ristrutturazione della rete ospedaliera con 5 posti letto per 1000 abitanti, di cui l’uno per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza) nonché una precisa responsabilità di carattere finanziario che obbliga le Regioni a riportare in equilibrio le gestioni nel caso di travalicamenti rispetto al livello di fabbisogno sanitario determinato annualmente, pena la perdita della maggiorazione di finanziamento.
Solo per l’anno 2000, in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di indebitamento, la norma ha previsto la possibilità per le Regioni di ricorrere alla contrazione di mutui per dare copertura alla quota di disavanzo 2000 rimasta a loro carico. Per gli anni successivi le Regioni possono provvedere alla copertura attivando la leva fiscale o con risorse proprie.
La Regione Calabria ha attivato la leva fiscale con la legge 30 del 7 agosto 2002 che ha innalzato l’addizionale regionale dello 0,5% destinandola alla copertura del disavanzo 2001, stimato in 155 Meuro. Per l’anno 2002 la copertura del disavanzo, pari a 101 Meuro, è stata garantita attraverso misure di riduzione della spesa previste da apposite leggi regionali che hanno consentito il superamento della verifica del Tavolo di monitoraggio e l’accesso al finanziamento integrativo. L’esercizio 2003 si è chiuso con un disavanzo di 16,892 Meuro, oltre al disavanzo della sede staccata dell’INRCA di Cosenza pari a 2,351 Meuro. Peraltro, va specificato che il disavanzo nasce per effetto della modifica della quota relativa alla mobilità infraregionale intervenuta successivamente al riparto del FSN per l’anno 2003.  Al Tavolo di Monitoraggio, ancora in corso, la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento competente, ha presentato delle ipotesi di copertura, attraverso ulteriori riduzioni di spesa, che non sono state riconosciute valide e, pertanto, si rende necessaria la presente manovra al fine di individuare le risorse necessarie alla copertura  del suddetto disavanzo e avere il diritto di accesso al finanziamento integrativo che, in considerazione dell’ammontare (306 Meuro), è di importanza vitale per il bilancio regionale.
Tali  risorse, pari complessivamente ad euro 19.243.000,00, sono state recuperate esclusivamente attraverso una operazione di riduzione della spesa, centrata essenzialmente su economie derivanti da minori esborsi da erogare a titolo di interessi inerenti ai mutui contratti per i disavanzi della sanità e su alcuni tagli operati alle risorse assegnate dalla Giunta regionale ai dipartimenti e non ancora impegnate, con particolare attenzione a quelle che avevano le minori possibilità di essere utilizzate nel corso dell’anno e con residui di spesa relativi ad anni precedenti non ancora utilizzati. In particolare quest’ultimi tagli hanno riguardato:
·       una riduzione di euro 500.000,00 dello stanziamento relativo alla legge regionale n.1/2004 (spese per l’attuazione di politiche regionali per la famiglia) di cui all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010511);
·       una riduzione di euro 500.000,00 dello stanziamento relativo alla legge regionale n.9/2000 (spese per la gestione e la riscossione della tassa automobilistica di cui all’UPB 1.2.04.09 (capitolo 1010102);
·       una riduzione di euro 250.000,00 dello stanziamento inerente ai contributi ai comuni per la formazione dei piani e strumenti urbanistici, di cui all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 2311101);
·       una riduzione di euro 300.000,00 dello stanziamento relativo alla legge regionale n.48/90 (spese per l’istituzione e l’organizzazione del Parco regionale delle Serre) di cui all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 2132101);
·       una riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento relativo alla legge regionale n.17/1988 (spese per i componenti della commissione prevista dall’art.14 della legge 10/77 in materia di espropri) di cui all’UPB 1.2.04.05 (capitolo 1013102);
·       una riduzione di euro 100.000,00 dello stanziamento relativo alla  legge regionale n.3/04 (teatri) di cui all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010244);
·       una riduzione di euro 200.000,00 dello stanziamento relativo alla legge regionale n.15/03 (minoranze linguistiche) di cui all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010243);
·       una riduzione di euro 150.000,00 dello stanziamento relativo alla legge regionale n.1/79 (istituto zooprofilattico sperimentale) di cui all’UPB 6.1.04.01 (capitolo 4123104);
·       una riduzione di euro 5.001.000,00 dello stanziamento relativo alla copertura dei fondi in perenzione amministrativa di parte corrente di cui all’UPB 8.3.01.01 (capitolo 7003101);
Tutte la variazioni apportate possono essere comunque rilevate puntualmente dalla Tabella C annessa alla legge finanziaria, se riguardano leggi regionali organiche o norme che assumono carattere continuativo, dalla legge di bilancio se riguardano spese ordinamentali o di carattere obbligatorio.

 

Art. 1

          1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria regionale per l’esercizio finanziario 2003 e per garantire l’accesso alla quota di finanziamento integrativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 8 agosto 2001, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 19.243.000,00, allocata all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010160) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004.
          2. Alla relativa copertura si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dalle variazioni di bilancio disposte con il successivo articolo 2, nonché con le riduzioni di spesa operate con il provvedimento legislativo recante “Disposizioni inerenti al II° Provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria (legge finanziaria)”, approvato contestualmente alla presente legge ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 2

          1.   Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, approvato con legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 ed assestato con legge regionale 11 agosto 2004, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella “B” del bilancio annuale.
          2.   Nella parte spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, approvato con l’art. 6 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 e modificato con l’art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 20, sono introdotte, per il triennio 2004-2006, le variazioni di cui alla annessa tabella “B” del bilancio pluriennale.

Art. 3

          1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.