VII LEGISLATURA
98^ Seduta
Martedì 5 ottobre 2004

Deliberazione n. 293 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità – Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Antonio Borrello
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 26, assenti 17

…omissis…

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i dieci articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 26, a favore 26 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Borrello
IL SEGRETARIO GENERALE   f.to Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 12 ottobre 2004

                                                                                                 IL DIRIGENTE
                                                                                      DEL SETTORE SEGRETERIA
                                                                                                    (G. Multari)

 

Allegato alla deliberazione

n. 293 del 5 ottobre 2004

 

 

VII LEGISLATURA

 L E G G E   R E G I O N A L E

 

ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI E
AGROALIMENTARI DI QUALITA’ –  ISTITUZIONE DEL DISTRETTO
AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DI SIBARI

 

 

 

E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004.

Reggio Calabria, 6 ottobre 2004

                                                                                            IL  PRESIDENTE
                                                                                               (Luigi Fedele)     

 

Art. 1
(Finalità)

          1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modemizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).
          2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001,n. 57) e la legge Regionale 16 aprile 2002 n° 19: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio, ‑ Legge Urbanistica della Calabria” ‑ interviene mediante politiche finalizzate a:
              a)          valorizzare le produzione agricole ed agro‑alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
              b)          favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
              c)          predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro‑alimentari;
              d)          garantire la sicurezza degli alimenti;
              e)          sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
              f)          migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
              g)          predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro‑alimentare;
              h)          contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.
          3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

Art. 2
(Individuazione ‑ Definizioni)

          1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
          2. Si definiscono distretti agro‑alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro‑alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
          3. Si definisce filiera agro‑alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro‑alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro‑alimentare.
          4. Si definisce segmento di filiera agro‑alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro‑alimentare.

Art. 3
(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

          1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:
              a)          che la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulti coerente con le vocazioni naturali dei territori e sia significativa in rapporto con l'economia locale;
              b)          che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;
              c)          che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale sia soddisfatta dall'offerta locale;
              d)          che vi sia integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;
              e)          che le imprese agricole possiedano le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;
              f)          che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4
(Requisiti per l'individuazione dei distretti agro‑alimentari di qualità)

          1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro‑alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:
              a)          che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro‑alimentare regionale;
              b)          che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro‑alimentari;
              c)          che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro‑alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale;
              d)          che vi sia integrazione tra produzione agro‑alimentare e fenomeni culturali e turistici;
              e)          che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro‑alimentari.

Art. 5
(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro‑alimentari di qualità)

          1. I distretti rurali e i distretti agro‑alimentari di qualità sono individuati dal Consiglio regionale, su proposta:
              a)          delle O.O.P.P. provinciali nel cui territorio ricade il distretto;
              b)          delle O.O.P.P. regionali qualora il distretto comprenda territori di diverse province;
              c)          dei soggetti di cui all'art 1 Legge regionale 5 aprile 1983 n° 13. 

Art. 6
(Società di distretto)

          1. Gli imprenditori agricoli, agro‑alimentari, agrituristici e agro‑industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongo un soggetto giuridico ‑ società di distretto ‑ rappresentativo della economia del distretto che avrà il compito di:
              a)          rafforzare i legami, le relazioni e gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l'orientamento alla qualità ed al mercato;
              b)          predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro‑alimentare e fra queste il mercato;
              c)          agevolare la caratterizzazione dell'area quale ambito territoriale per produzioni di qualità;
              d)          favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l'emersione del lavoro non regolarizzato;
              e)          favorire la specializzazione dell'area anche nell'ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro‑alimentare;
              f)          sostenere domande aggregate, intercomunali, per infrastrutture che abbiano tra gli obiettivi prioritari la facilitazione delle mobilità delle produzioni agro‑alimentari esitate nel distretto;
              g)          favorire allocazione nel distretto di aziende della produzione e dell'indotto dell'agro­ alimentare e dell'agro‑industriale;
              h)          realizzare, con il concorso regionale, nazionale e comunitario, politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni esitate nel distretto;
              i)          quant'altro sarà ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi di crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni del distretto;
              j)          predisporre una relazione annuale sull'attività svolte da inoltrare al comitato di distretto di cui al successivo art. 7

 Art. 7
(Comitato di distretto)

          1. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del distretto, di seguito denominato comitato di distretto.
          2. II comitato di distretto è costituito da:
              1 rappresentante indicato dalla Coldiretti Provinciale;
              1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale;
              1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale;
              1 rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi Provinciale;
              1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio;
              1 rappresentante indicato dall'Istituto Commercio Estero;
              1 rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli Studi di Reggio Calabria;
              1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;
              1 rappresentante indicato dall'Amministrazione provinciale;
              3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto.
          2. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:
              a)          di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro‑alimentari, agroindustriali del distretto;
              b)          di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;
              c)          di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro‑alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico ‑ culturali;
              d)          predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni sottese con l'obiettivo di un comune processo identitario;
              e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative, al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno;
              f)          di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all'art. 6 punto g) della presente legge, predisposta dalla società di distretto;
              g)          di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 8
(Istituzione distretto agro‑alimentare di Sibari)

          1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001 n° 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n° 57) il distretto agro‑alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

Art. 9
(Organizzazione funzionale del distretto agro‑alimentare di qualità di Sibari)

          1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:
              • Paludi
              • Rossano
              • Corigliano Calabro
              • S. Giorgio Albanese
              • Vaccarizzo Albanese
              • S. Cosmo Albanese
              • S. Demetrio Corone
              • Firmo
              • Frascineto
              • Lungro
              • Roggiano Gravina
              • S. Marco Argentano
              • Tarsia
              • Terranova da Sibari
              • Cassano allo Ionio
              • Spezzano Albanese
              • S. Lorenzo del Vallo
              • Altomonte
              • Saracena
              • Castrovillari
              • Francavilla Marittima
              • Cerchiara di Calabria
              • Villapiana
              • Trebisacce
              • Amendolara
              • Roseto Capo Spulico
              • Rocca Imperiale
              • Montegiordano
              • Albidona
              • Civita
              • Plataci
              • San Basile
In quanto presentano caratteristiche:
              a)          di rilevante presenza di attività agricole di qualità;
              b)          di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
              c)          di significative presenze di imprese agricole, agro‑alimentari, agrituristiche ed agroindustriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;
              d)          di rilevante PLV agricola, agro‑alimentare e agro‑industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;
              e)          radicata presenza di realtà organizzate (Coop. O.P. Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.
          2. Gli imprenditori agricoli, agro‑alimentari, agrituristici e agro‑industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all'art. 6 della presente legge.
          3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 10
(disposizioni finali)

          1.        La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.