VII LEGISLATURA
98^ Seduta
Martedì 5 ottobre 2004Deliberazione n. 293 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale – Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità – Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Antonio Borrello
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 26, assenti 17…omissis…
Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i dieci articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 26, a favore 26 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
…omissis…IL PRESIDENTE f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to: Borrello
IL SEGRETARIO GENERALE f.to CannizzaroE' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 12 ottobre 2004IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SEGRETERIA
(G. Multari)
Allegato alla deliberazione
n. 293 del 5 ottobre 2004
VII LEGISLATURA
L E G G E R E G I O N A L E
ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI E
AGROALIMENTARI DI QUALITA’ – ISTITUZIONE DEL DISTRETTO
AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DI SIBARI
E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004.
Reggio Calabria, 6 ottobre 2004
IL PRESIDENTE
(Luigi Fedele)
Art. 1
(Finalità)1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modemizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).
2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001,n. 57) e la legge Regionale 16 aprile 2002 n° 19: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio, ‑ Legge Urbanistica della Calabria” ‑ interviene mediante politiche finalizzate a:
a) valorizzare le produzione agricole ed agro‑alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro‑alimentari;
d) garantire la sicurezza degli alimenti;
e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro‑alimentare;
h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.
3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.Art. 2
(Individuazione ‑ Definizioni)1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agro‑alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro‑alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Si definisce filiera agro‑alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro‑alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro‑alimentare.
4. Si definisce segmento di filiera agro‑alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro‑alimentare.Art. 3
(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:
a) che la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulti coerente con le vocazioni naturali dei territori e sia significativa in rapporto con l'economia locale;
b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;
c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale sia soddisfatta dall'offerta locale;
d) che vi sia integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;
e) che le imprese agricole possiedano le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;
f) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.Art. 4
(Requisiti per l'individuazione dei distretti agro‑alimentari di qualità)1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro‑alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:
a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro‑alimentare regionale;
b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro‑alimentari;
c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro‑alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale;
d) che vi sia integrazione tra produzione agro‑alimentare e fenomeni culturali e turistici;
e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro‑alimentari.Art. 5
(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro‑alimentari di qualità)1. I distretti rurali e i distretti agro‑alimentari di qualità sono individuati dal Consiglio regionale, su proposta:
a) delle O.O.P.P. provinciali nel cui territorio ricade il distretto;
b) delle O.O.P.P. regionali qualora il distretto comprenda territori di diverse province;
c) dei soggetti di cui all'art 1 Legge regionale 5 aprile 1983 n° 13.Art. 6
(Società di distretto)1. Gli imprenditori agricoli, agro‑alimentari, agrituristici e agro‑industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongo un soggetto giuridico ‑ società di distretto ‑ rappresentativo della economia del distretto che avrà il compito di:
a) rafforzare i legami, le relazioni e gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l'orientamento alla qualità ed al mercato;
b) predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro‑alimentare e fra queste il mercato;
c) agevolare la caratterizzazione dell'area quale ambito territoriale per produzioni di qualità;
d) favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l'emersione del lavoro non regolarizzato;
e) favorire la specializzazione dell'area anche nell'ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro‑alimentare;
f) sostenere domande aggregate, intercomunali, per infrastrutture che abbiano tra gli obiettivi prioritari la facilitazione delle mobilità delle produzioni agro‑alimentari esitate nel distretto;
g) favorire allocazione nel distretto di aziende della produzione e dell'indotto dell'agro alimentare e dell'agro‑industriale;
h) realizzare, con il concorso regionale, nazionale e comunitario, politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni esitate nel distretto;
i) quant'altro sarà ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi di crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni del distretto;
j) predisporre una relazione annuale sull'attività svolte da inoltrare al comitato di distretto di cui al successivo art. 7Art. 7
(Comitato di distretto)1. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del distretto, di seguito denominato comitato di distretto.
2. II comitato di distretto è costituito da:
1 rappresentante indicato dalla Coldiretti Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale;
1 rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio;
1 rappresentante indicato dall'Istituto Commercio Estero;
1 rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli Studi di Reggio Calabria;
1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;
1 rappresentante indicato dall'Amministrazione provinciale;
3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto.
2. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:
a) di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro‑alimentari, agroindustriali del distretto;
b) di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;
c) di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro‑alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico ‑ culturali;
d) predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni sottese con l'obiettivo di un comune processo identitario;
e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative, al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno;
f) di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all'art. 6 punto g) della presente legge, predisposta dalla società di distretto;
g) di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.Art. 8
(Istituzione distretto agro‑alimentare di Sibari)1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001 n° 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n° 57) il distretto agro‑alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.
Art. 9
(Organizzazione funzionale del distretto agro‑alimentare di qualità di Sibari)1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:
• Paludi
• Rossano
• Corigliano Calabro
• S. Giorgio Albanese
• Vaccarizzo Albanese
• S. Cosmo Albanese
• S. Demetrio Corone
• Firmo
• Frascineto
• Lungro
• Roggiano Gravina
• S. Marco Argentano
• Tarsia
• Terranova da Sibari
• Cassano allo Ionio
• Spezzano Albanese
• S. Lorenzo del Vallo
• Altomonte
• Saracena
• Castrovillari
• Francavilla Marittima
• Cerchiara di Calabria
• Villapiana
• Trebisacce
• Amendolara
• Roseto Capo Spulico
• Rocca Imperiale
• Montegiordano
• Albidona
• Civita
• Plataci
• San Basile
In quanto presentano caratteristiche:
a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;
b) di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
c) di significative presenze di imprese agricole, agro‑alimentari, agrituristiche ed agroindustriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;
d) di rilevante PLV agricola, agro‑alimentare e agro‑industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;
e) radicata presenza di realtà organizzate (Coop. O.P. Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.
2. Gli imprenditori agricoli, agro‑alimentari, agrituristici e agro‑industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all'art. 6 della presente legge.
3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all'art. 7 della presente legge.Art. 10
(disposizioni finali)1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.