VII LEGISLATURA
92^ Seduta
Lunedì 19 aprile 2004

Deliberazione n. 274 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO:   Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 5, recante: “Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina”.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 24, assenti 19

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Borrello, essendo stati approvati separatamente i tre articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 24, a favore 24 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"
…omissis…

IL PRESIDENTE   f.to: Fedele
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: Pilieci
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 aprile 2004

                                                                                    IL DIRIGENTE
                                                                        DEL SETTORE SEGRETERIA
                                                                                      (G. Multari)

 

Allegato alla deliberazione

n. 274 del 19 aprile 2004

 

 

VII LEGISLATURA

L E G G E   R E G I O N A L E

 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2003, N. 5, RECANTE:

“NORME PER IL SOLLIEVO DELLA EMERGENZA SOCIALE

A FAVORE DEI CALABRESI IN ARGENTINA”

 

 

 

 E’ conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2004.

 Reggio Calabria, 20 aprile 2004

                                                                              IL  PRESIDENTE
                                                                                 (Luigi Fedele)     

 

Art. 1

          1. All’art. 3, le parole “importo annuo pari ad euro 3.500,00” sono sostituite con le parole “importo annuo pari ad euro 1.600,00.

Art. 2

          1. L’art. 5, comma 2, è così sostituito:
2. Per accedere alle provvidenze economiche di cui all’art. 4 è necessario:
          a) avere un’età non inferiore a 65 anni, essere nati in Italia, e aver mantenuto la cittadinanza italiana, e non essere in possesso di mezzi economici sufficienti a soddisfare i bisogni minimi indispensabili, né essere titolari di reddito da pensione e di altro beneficio assistenziale pubblico o privato tale da consentire il superamento della soglia di povertà di cui al precedente articolo 3;
          b) essere affetti da inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, regolarmente riconosciuto dalla competente autorità di sicurezza sociale o, in mancanza, dall’Ente preposto in Italia e che non comporti benefici economici tali da consentire un reddito annuo superiore a quello indicato nel precedente art. 3.

Art. 3 

          1. All’art. 9, 1° comma, le parole “attraverso la istituzione di” sono sostituite dalle parole “attraverso la stipula di una convenzione con” e dopo le parole “di cui al precedente articolo 5” sono aggiunte le parole “per le attività sanitarie di cui al successivo comma 2”.
          2. Il 3° comma dell’art. 9 è abrogato.